CONVENZIONE DI BERNA
La convenzione di Berna è stata ratificata con la legge n. 503 del 5 Agosto 1981 ed ha lo scopo di difendere la conservazione della flora e della fauna europea e dei loro habitat naturali. Essa vieta qualsiasi forma di cattura, di detenzione, di uccisione ed il commercio di tutte le specie elencate negli allegati. In particolare nell’allegato II figurano alla voce Rettili, Ophidia, Colubridae, le specie Elaphe longissima, Elaphe quatuorlineata, Elaphe situla. Invitiamo pertanto tutti gli appassionati a rispettare questa importante normativa ed a limitarci all’osservazione in natura di questi serpenti. Diritto dell'ambiente.
CONVENZIONE DI BERNA
1) OBIETTIVO Assicurare la conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa mediante una cooperazione tra gli Stati.
2) PROVVEDIMENTO COMUNITARIO Decisione 82/72/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, concernente la conclusione della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna).
3) CONTENUTO
1. La Comunità europea è parte contraente della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979.
2. La fauna e la flora selvatiche costituiscono un patrimonio naturale di notevole interesse che va preservato e trasmesso alle generazioni future. Oltre ai programmi nazionali di protezione, le parti contraenti della Convenzione ritengono che è necessario instaurare una cooperazione a livello europeo.
3. La Convenzione mira a promuovere la cooperazione tra gli Stati firmatari al fine di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitat naturali e a proteggere le specie migratrici minacciate di estinzione.
4. Le parti contraenti si impegnano a: · attuare le politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitat naturali; · integrare la conservazione della flora e della fauna selvatiche nelle politiche nazionali di pianificazione, di sviluppo e dell'ambiente; · promuovere l'educazione nonché la divulgazione di informazioni sulla necessità di conservare le specie e i loro habitat.
5. Gli Stati membri adottano opportune leggi e regolamenti al fine di proteggere le specie di flora selvatica enumerate all'allegato I. La Convenzione vieta cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante.
6. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II sono anche oggetto di disposizioni legislative o regolamentari opportune per assicurare la loro conservazione. Per queste specie è vietato: · qualsiasi forma di cattura, di detenzione o di uccisione intenzionali; · il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo; · il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione; · la distruzione o la raccolta intenzionale di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione; · la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti ottenuti dall'animale.
7. Le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III devono essere oggetto di regolamentazione al fine di non compromettere la sopravvivenza di tali specie (divieto temporaneo o locale di sfruttamento, regolamentazione del trasporto o della vendita ...). Le parti contraenti vietano il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione che potrebbero provocare la scomparsa o compromettere la tranquillità della specie.
8. La Convenzione prevede deroghe alle disposizioni sopra indicate: · nell'interesse della protezione della flora e della fauna; · per prevenire importanti danni a colture, bestiame, zone boschive, riserve di pesca, acque ed altre forme di proprietà; · nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea o di altri interessi publbici prioritari; · per fini di ricerca e educativi, per il ripopolamento, la reintroduzione e per il necessario allevamento; · per consentire, sotto stretto controllo, la cattura, la detenzione o altro sfruttamento giudizioso di taluni animali e piante selvatiche in pochi esemplari.
9. Le parti contraenti si impegnano a coordinare i loro sforzi per la conservazione delle specie migratrici specificate negli allegati II e III, e la cui area di distribuzione si estende nei loro territori.
10. È istituito un comitato permanente incaricato di seguire l'applicazione della presente Convenzione.
11. La Convenzione di Berna è entrata in vigore il 6 giugno 1982.
ALLEGATO II (in vigore dal 5 Marzo 1998)
- Specie di fauna rigorosamente protette -
Rettili
TESTUDINES Testudinidae Testudo graeca Testudo hermanni Testudo marginata
Emydidae Emys orbicularis Mauremys caspica * (1)
Dermochelyidae Dermochelys coriacea
Cheloniidae Caretta caretta Chelonia mydas Eretmochelys imbricata Lepidochelys kempii
Trionychidae Rafetus euphraticus Trionyx triunguis
SAURIA
Gekkonidae Cyrtodactylus kotschyi Phyllodactylus europaeus Tarentola angustimentalis Tarentola boettgeri Tarentola delalandii Tarentola gomerensis
Agamidae Stellio stellio (Agama stellio) *
Chamaeleontidae Chamaeleo chamaeleon
Lacertidae Algyroides fitzingeri Algyroides marchi Algyroides moreoticus Algyroides nigropunctatus Archaeolacerta bedriagae (Lacerta bedriagae) * Archaeolacerta monticola (Lacerta monticola) * Gallotia galloti Gallotia simonyi (Lacerta simonyi) * Gallotia stehlini Lacerta agilis Lacerta clarkorum Lacerta dugesii Lacerta graeca Lacerta horvathi Lacerta lepida Lacerta parva Lacerta princeps Lacerta schreiberi Lacerta trilineata Lacerta viridis Ophisops elegans Podarcis erhardii Podarcis filfolensis Podarcis lilfordi Podarcis melisellensis Podarcis milensis Podarcis muralis Podarcis peloponnesiaca Podarcis pityusensis Podarcis sicula Podarcis taurica Podarcis tiliguerta Podarcis wagleriana
Anguidae Ophisaurus apodus
Scincidae Ablepharus kitaibelii Chalcides bedriagai Chalcides ocellatus Chalcides sexlineatus Chalcides simonyi (Chalcides occidentalis) * Chalcides viridianus Ophiomorus punctatissimus
OPHIDIA
Colubridae Coluber cypriensis Coluber gemonensis Coluber hippocrepis Coluber jugularis * (2) Coluber najadum * (3) Coluber viridiflavus Coronella austriaca Elaphe longissima Elaphe quatuorlineata Elaphe situla Natrix megalocephala Natrix tessellata Telescopus fallax
Viperidae Vipera albizona Vipera ammodytes Vipera barani Vipera kaznakovi Vipera latasti Vipera lebetina * (4) Vipera pontica Vipera ursinii Vipera wagneri Vipera xanthina
Anfibi
CAUDATA
Salamandridae Chioglossa lusitanica Euproctus asper Euproctus montanus Euproctus platycephalus Mertensiella luschani (Salamandra luschani) * Salamandra atra * (5) Salamandrina terdigitata Triturus carnifex Triturus cristatus Triturus dobrogicus Triturus italicus Triturus karelinii Triturus montandoni
Plethodontidae Speleomantes flavus (Hydromantes flavus) * Speleomantes genei (Hydromantes genei) * Speleomantes imperialis (Hydromantes imperialis) * Speleomantes italicus (Hydromantes italicus) * Speleomantes supramontis (Hydromantes supramontis) *
Proteidae Proteus anguinus
ANURA
Discoglossidae Alytes cisternasii Alytes muletensis Alytes obstetricans Bombina bombina Bombina variegata Discoglossus galganoi Discoglossus jeanneae Discoglossus montalentii Discoglossus pictus Discoglossus sardus Neurergus crocatus Neurergus strauchi
Pelobatidae Pelobates cultripes Pelobates fuscus Pelodytes caucasicus Pelobates syriacus
Bufonidae Bufo calamita Bufo viridis
Hylidae Hyla arborea Hyla meridionalis Hyla sarda
Ranidae Rana arvalis Rana dalmatina Rana holtzi Rana iberica Rana italica Rana latastei
Note all'Allegato II
Il 3 dicembre 1993 il Comitato permanente per la Convenzione ha adottato la seguente Raccomandazione (n. 39 -1993): "Il Comitato permanente della Convenzione sulla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa raccomanda, ai sensi dell'Articolo 14 della Convenzione, che nell'attuare la Convenzione le Parti contraenti tengano conto delle osservazioni tecniche in appresso. Gli asterischi indicano che il nome della specie è stato modificato, e la denominazione precedente figura tra parentesi.
A seguire è indicato l'aggiornamento tassonomico. 1. Mauremys caspica è stata divisa in due nuove specie: · Mauremys caspica · Mauremys leprosa (Mauremys caspica leprosa) 2. Coluber jugularisè stata divisa in due nuove specie: · Coluber jugularis · Coluber caspicus (Coluber jugularis caspicus) 3. Coluber najadumè stata divisa in due nuove specie: · Coluber najadum · Coluber rubriceps (Coluber najadum rubriceps) 4. Vipera lebetinaè stata divisa in due nuove specie: · Vipera lebetina · Vipera schweizeri (Vipera lebetina schweizeri) 5. Salamandra atraè stata divisa in due nuove specie: · Salamandra atra · Salamandra lanzai (Salamandra atra lanzai)
ALLEGATO III
- Specie di fauna protette -
Rettili Tutte le specie non incluse nell'Allegato II
Anfibi Tutte le specie non incluse nell'Allegato II. |