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Raccolta di norme

 

Norme in materia ambientale

R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604.
Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca - diritto ambientale

(modificato con: L.16 marzo 1933 n. 260; R.D.L. 11 aprile 1938 n. 1183; L. 12 luglio 1938 n. 1487; L. 20 marzo 1940 n. 364; D. Lgs. 19 marzo 1948 n. 735; D.P.R. 13 luglio 1954 n. 747; D.P.R. 3 maggio 1955 n. 449; D.P.R. 10 giugno 1955 n. 987; L. 20 marzo 1968 n. 433.)
CAPO IV. Della vigilanza.
30. La sorveglianza sulla pesca, e sul commercio dei prodotti di essa, e l'accertamento delle infrazioni, sono affidati alla Milizia nazionale forestale (1), ai carabinieri, alla guardia di finanza, al personale delle capitanerie di porto, della marina e della aeronautica, agli agenti sanitari, alle direzioni dei mercati, alle guardie daziarie e municipali, e ad ogni altro agente giurato della forza pubblica, per la pesca di mare sotto la direzione dei comandanti delle capitanerie di porto, e per quella nelle acque interne sotto la direzione dei prefetti (2).
(1) Le attribuzioni relative sono oggi demandate al Corpo forestale dello Stato.
(2) Ora Amministrazioni provinciali ai sensi dell 'art. 52, D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987. In specifico, l 'art. 7 del D. P.R. 13 luglio 1954. n. 747 così recita: «Fermi restando la sorveglianza sulla pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l 'accertamento delle infrazioni, come attribuiti agli organi indicati nell 'art. 30 del T.U. 8 ottobre 1931, n. 1604, delle leggi sulla pesca, la sorveglianza per la repressione della pesca con materie esplosive o venefiche e l'accertamento delle relative ifrazioni, da denunciarsi all 'autorità giudiziaria, sono attribuiti anche alle amministrazioni provinciali nelle acque marittime antistanti il territorio di loro circoscrizione. «Agli agenti che le amministrazioni provinciali nominano a tal fine è riconosciuta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell' art. 221, ultimo comma, c.p.p.» (si veda ora, l'art.. 57 c.p.p. 1988).
31. Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e mantenere, a proprie spese. agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle acque pubbliche, quanto in quelle private. Gli agenti debbono possedere i requisiti determinati dall'art. 81 del regolamento 20 agosto 1909, n. 666 (1), prestare giuramento davanti al pretore, ed essere singolarmente riconosciuti dal prefetto. Essi, ai fini della sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria.
(1) Ora art. 138, R. D. 18 giugno 1931, n. 773.
32. Gli ufficiali ed agenti, incaricati della sorveglianza sulla pesca, possono in ogni tempo, visitare i battelli da pesca ed i luoghi pubblici di deposito o di vendita del pesce e degli altri prodotti della pesca.

D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376 (1).
Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati - diritto ambientale

11. Vigilanza.
1. La vigilanza sull' applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352 (6), ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, Ë affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanita' dell' Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.
2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all' art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (7), ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

L. 6 gennaio 1931 n.99 - Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali - diritto dell'ambiente

Art.14
La vigilanza su quanto concerne l'applicazione della presente legge è affidata ai funzionari ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza e della forza pubblica, della milizia nazionale e forestale, alle guardie giurate comunali e campestri ed ai vigili sanitari.

L. 23 agosto 1993, n. 352 - Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati - diritto dell'ambiente

Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 settembre 1993, n. 215.
L' art. 13, D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, ha abrogato l' art. 9, comma 1, e gli artt. 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 della presente legge.
Art. 11
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo forestale dello Stato. Sono inoltre incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge, oltre ai nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, gli operatori professionali di vigilanza e ispezione delle unità sanitarie locali aventi qualifica di vigile sanitario o equivalente, le guardie giurate campestri, gli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali e le guardie giurate volontarie.
2. Le guardie giurate devono possedere i requisiti di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e prestare giuramento davanti al prefetto.
3. Nelle aree protette nazionali e regionali la vigilanza viene svolta con il coordinamento degli enti di gestione.

L. 11 febbraio 1992, n. 157 (1) - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio - diritto dell'ambiente

27. Vigilanza venatoria. - 1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65 (15);
b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (16).
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

L. 14/07/1965 n. 963 - Organi di polizia

Il  Ministero  delle  politiche   alimentari  e  forestali  coordina l'attività  degli   organi  di  polizia e di vigilanza sulla pesca ivi comprese le guardie particolari (1).
(1) Vedi il d.m. 28 agosto 1972.
Art. 21. - Persone incaricate della vigilanza.
Salvo il disposto dell'art. 4 della legge 25 marzo 1959, n. 125, la sorveglianza  sulla  pesca e sul commercio dei prodotti di essa e l'accertamento  delle  infrazioni alle leggi ed ai regolamenti che li riguardano sono affidati, sotto la direzione dei comandanti delle Capitanerie di porto, al personale civile e militare della Amministrazione  centrale e periferica della marina mercantile, alle guardie difinanza, ai carabinieri, agli agenti di pubblica sicurezza ed agli agenti giuratidi cui all'articolo seguente. Alle persone di cui al precedente comma è riconosciuta, qualora già ad esse non competa, la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, secondo le rispettive   attribuzioni, ai fini della vigilanza  sulla  pesca  ai sensi dell'art. 221, ultimo comma, del Codice di procedura penale.
Art. 22. - Nomina di agenti giurati di vigilanza.
Le Amministrazioni regionali e provinciali e chiunque vi ha interesse  possono nominare, mantenendoli a proprie spese, agenti giurati da adibire alla vigilanza sulla pesca. Gli agenti debbono  possedere i requisiti previsti dalle leggi di pubblica sicurezza e prestare giuramento davanti al pretore. La loro nomina è approvata dal prefetto, previo parere favorevole del capo del Compartimento marittimo (1).
(1) Il riconoscimento della nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza  sulla pesca  nelle acque interne e marittime, è ora di competenza delle province, ex art. 163, d.lg. 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 23. - Ispezioni alle navi ed ai luoghi di deposito.
Gli incaricati della vigilanza sulla pesca marittima possono in ogni momento visitare le navi, i galleggianti, gli stabilimenti di pesca, i luoghi di deposito e di vendita ed i mezzi di trasporto dei prodotti della  pesca, al fine di accertare l'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca.

Decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376
Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati - diritto dell'ambiente

Art. 11 (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della legge 23 agosto 1993, n. 352, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, è affidata, secondo le norme vigenti e le rispettive competenze, agli agenti del Corpo forestale dello Stato, ai nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri, alle guardie venatorie provinciali, agli organi di polizia urbana e rurale, alle aziende USL, alle guardie giurate campestri, agli agenti di custodia dei consorzi forestali e delle aziende speciali, alle guardie giurate volontarie ed agli uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre del Ministero della sanità.
2. Le guardie giurate, addette ai compiti di vigilanza, devono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed essere riconosciute dal prefetto competente per territorio.

Legge 16 Dicembre 1985, n. 752 - Testo coordinato [modificata dalla Legge 17 Maggio 1991, n. 162]
Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo - ambiente

Articolo 15
1.La vigilanza sull'applicazione della presente Legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale dello Stato.
2. Sono inoltre incaricati di far rispettare la presente Legge le guardie venatorie provinciali, gli organi di polizia locale urbana e rurale, le guardie giurate volontarie designate da cooperative, consorzi, enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura e la salvaguardia dell'ambiente.
3. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti determinati dall'articolo 138 del testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio Decreto 18 Giugno 1931, n. 773, e prestare giuramento davanti al prefetto.

La legge Regionale 28 aprile 1994 n.14
Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione

Art.22 - Ricovero e trattamento dei cani nel canile regionale
1. Le Autorità di Pubblica Sicurezza, il Corpo Forestale Regionale, gli Agenti di Polizia Urbana e Comunale, i servizi Sanitari, le Guardie Zoofile volontarie,le Associazioni venatorie, gli Enti e le Associazioni Zoofile, Animalistiche e Protezionistiche devono segnalare la presenza di cani vaganti.

La legge quadro n°281 del 14 agosto 1991
In materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo

Legge 8 giugno 1990, n. 142. Ordinamento delle autonomie locali

Capo X - Organi del comune e della provincia
(omissis)
38. Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale.
1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovraintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.
2. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei princí pi generali dell' ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
3. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 2 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi.
4. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.
5. Nell'ambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per l'acquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
6. Nelle materie previste dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1, nonché dall'articolo 10, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale, il sindaco può conferire la delega ad un consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
7. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.
8. Alle spese per il commissario provvede l'ente interessato.
9. Ove il sindaco non adotti i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.

 
 
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