Collaudo
Massime estratte dalla giurisprudenza - Collaudo
TAR Umbria, Sez. Perugia - Sentenza 6 dicembre 2004 n. 736 Articoli 1 - 27 - 28 - Codici 1.1 - 27.1 - 28.1 Deve essere accolta la richiesta di accesso alle relazioni del direttore lavori e dell’organo collaudatore, considerato che nel nuovo testo dell’art. 31-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, art. 7, la parola “riservata” non compare più. Pertanto, se è vero, come ampiamente dimostrato da Cons. Stato, sez. V, n. 2163/2004, che solo la presenza di quella parola nel testo dell’art. 31-bis conferisce (o meglio conferiva) legittimità al divieto di accesso di cui all’art. 10 del regolamento, si deve concludere che, una volta che quella parola è stata eliminata dal legislatore, la relazione non è più “riservata” e non può essere più sottratta all’accesso. Non rileva il contrario tenore dell’art. 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m. secondo cui “sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa, in quanto, secondo i principi generali sulla gerarchia delle fonti, nel conflitto di due norme diverse, occorre dare preminenza a quella legislativa, di livello superiore rispetto alla disposizione regolamentare ogni volta che preclude l’esercizio di un diritto soggettivo; al Giudice amministrativo, infatti, va riconosciuta la potestà anche in mancanza di richiesta delle parti, di sindacare gli atti di normativa secondaria al fine di stabilire se essi abbiano attitudine, in generale, ad innovare l’ordinamento e, in concreto, a fornire la regola di giudizio per risolvere la questione controversa (Cons. Stato, sez. IV. n. 498/1998).
TAR Sardegna - Sentenza 24 giugno 2003 n. 764 Articoli 27 - 28 - Codici 27.1 - 28.1 E' illegittimo il diniego all'accesso sulle relazioni riservate del direttore lavori e del collaudatore. La preclusione all'esercizio del diritto di accesso sussiste, in funzione della tutela del segreto professionale forense, solo quando venga in considerazione un'attività di consulenza immediatamente e direttamente orientata alla tutela giurisdizionale o contenziosa degli interessi dell'Amministrazione, e non anche quando essa sia indirizzata a fornire alla stessa Amministrazione elementi valutativi su procedimenti in corso, configurandosi essa, quindi, come attività tipicamente istruttoria e non ravvisandosi, dunque, motivi per sottrarla all'applicazione di un istituto essenzialmente finalizzato agarantire la trasparenza dell'azione amministrativa.
TAR Lazio, Sez. III, - Sentenza 27 novembre 2002 n. 10824 Articoli 27 - 28 - Codici 27.1 - 28.1 Il divieto di accesso alle "relazioni riservate del D.L. e del collaudatore" si cui all'art. 10 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 e s.m., non è assoluto e soccombe a fronte dell'articolo 24 della legge n. 241 del 1990, almeno quando siano venute meno le esigenze di tutela nel corso del precontenzioso.
TAR Bari - 12 aprile 1999 n. 176 Articolo 28 - Codice 28.1 Ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'appaltatore di opera pubblica ha diritto di prendere visione della relazione riservata del collaudatore di cui agli artt. 23 ultimo comma, 91 e 100 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350
Cassazione civile, Sez. I - 17 giugno 1998 n. 6036 Articolo 28 - Codice 28.1 In tema di appalti di opere pubbliche assegnati sotto il vigore della legge n. 751 del 1981, le domande relative al conseguimento dei diritti nascenti dall'approvazione del collaudo dell'opera pubblica (pagamento del saldo, svincolo della cauzione, liberazione dai doveri di custodia e manutenzione) possono essere proposte, da parte dell'appaltatore, anche in difetto di approvazione del collaudo medesimo, ove la P.A. abbia inutilmente fatto decorrere il termine di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori (art. 5 legge citata).
Cassazione civile, Sez. Unite - 22 maggio 1998 n. 5140 Articolo 28 - Codice 28.2 Il collaudatore di un pubblico appalto ha il dovere di indicare, negli atti del collaudo, anche l'esatto ammontare della somma dovuta all'appaltatore dall'Amministrazione committente a titolo di rivalsa I.V.A., e di calcolarne l'importo nella determinazione del credito complessivo dell'appaltatore, dopo aver proceduto al conguaglio tra le somme cui questi abbia diritto (a qualsiasi titolo) e gli acconti già ricevuti. (Nell'affermare tale principio di diritto, la S.C. ha cassato la sentenza di merito osservando, che incorre inevitabilmente nella violazione della disciplina positiva in tema di collaudo di opere pubbliche - artt. 99 e ss. R.D. n. 350 del 1895 - il giudice che affermi, alla luce della natura e delle caratteristiche del certificato di collaudo, che tale atto debba avere unicamente riguardo all'aspetto tecnico dell'opera, senza poter contenere, in alcun modo, accertamenti relativi a debiti e crediti esistenti tra le parti, così che la presenza di tali accertamenti priverebbe, "ipso facto", della sua natura giuridica di certificato di collaudo la relazione del collaudatore).
Cassazione civile, Sez. Unite - 22 maggio 1998 n. 5140 Articolo 28 - Codice 28.2 In tema di appalto di opere pubbliche, la circostanza del rilascio di un primo certificato di collaudo non determina (giusto disposto dall'art. 117, comma primo, del R.D. n. 350 del 1895) l'automatica caducazione, per l'amministrazione appaltante, della facoltà di procedere ad un nuovo collaudo che renda, se del caso, all'esito del nuovo accertamento, del tutto inefficace il certificato in precedenza rilasciato.
Cassazione civile, Sez. I - 25 febbraio 1998 n. 2068 Articolo 28 - Codice 28.2 La scadenza del termine semestrale (o del diverso termine prorogato dal capitolato speciale), previsto dall'art. 5 della legge 10.12.1981 n. 741 per l'approvazione del certificato di collaudo, comporta l'automatica estinzione delle polizze cauzionali rilasciate dall'appaltatore a garanzia della regolare esecuzione dell'opera, restando irrilevante che la decadenza non sia stata fatta valere autonomamente dalla compagnia assicuratrice, prima della domanda dell'appaltatore diretta a conseguire il saldo dell'appalto, ma solo in via di eccezione, né questo può essere elemento di qualche significato ai fini della formulazione di un giudizio di responsabilità per inadempimento dell'appaltatore e di una conseguente inoperatività dell'estinzione della garanzia fideiussoria.
TAR Puglia, Sez. II - 31 gennaio 1998 n. 113 Articoli 27 - 28 - Codici 27.1 - 28.1 Sussiste il diritto di accesso alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dei collaudatori da parte del titolare della ditta che ha realizzato l'opera.
Cassazione civile, Sez. I - 30 dicembre 1997 n. 13134 Articolo 28 - Codice 28.1 In tema di appalto di opere pubbliche, l'omessa esecuzione del collaudo da parte del committente entro il termine previsto dal'art. 38 del capitolo generale approvato con D.P.R. n. 1063 del 1962 e la conseguente responsabilità di quest'ultimo per aver paralizzato indefinitamente i diritti della controparte, non comportano automaticamente la decorrenza degli interessi sulle somme dovute all'appaltatore dalla data di ultimazione dei lavori, posto che il diritto al pagamento degli importi richiesti a saldo sorge per l'appaltatore solo all'esito del (positivo) collaudo, e non alla data di ultimazione dei lavori, con la conseguenza che, qualora il collaudo non sia stato effettuato, il giudice di merito, ai fini della decorrenza degli interessi, dovrà valutare il periodo di tempo ragionevolmente necessario per l'esecuzione di detto collaudo in relazione alla natura e all'entità dei lavori eseguiti.
TAR Reggio Calabria - 16 settembre 1997 n. 582 Articolo 28 - Codice 28.1 L'impresa titolare di un appalto di lavori pubblici non ha diritto di accesso alla relazione riservata e segreta redatta dai collaudatori sulla sua richiesta di maggior compenso per le opere eseguite.
Cassazione civile, Sez. I - 16 giugno 1997 n. 5373 Articolo 28 - Codice 28.2 In tema di appalto di opere pubbliche, l'art. 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350 deve essere inteso nel senso che la sottoscrizione del certificato di collaudo senza la formulazione di riserve o domande esplicite preclude all'appaltatore solamente la possibilità di tutelare i propri diritti eventualmente lesi dalle modalità delle stesse operazioni di collaudo e non qualunque diritto derivante dal contratto, quale quello relativo - come nella specie - al risarcimento del danno causato dall'ingiustificato ritardo nel pagamento del corrispettivo contrattuale da parte del committente. Nell'ambito della disciplina pubblicistica dell'appalto, l'onere dell'appaltatore di inserire le proprie pretese nei confronti dell'Amministrazione o dell'Ente appaltante nel registro di contabilità e nel conto finale e, quindi, nel certificato di collaudo di cui agli artt. 91 e 107 del R.D. 25 maggio 1895 n. 350, riguarda le sole istanze inerenti alla contabilizzazione del corrispettivo contrattuale delle opere eseguite od eseguende (come appunto risultanti al momento conclusivo del collaudo), ma non già anche le riserve per eventuale revisione dei prezzi, con riguardo alle quali ultime è sufficiente che la relativa domanda sia comunque presentata prima della firma del certificato di collaudo, senza che sia necessaria la sua riproduzione in quel documento.
Cassazione civile, Sez. I - 10 gennaio 1997 n. 169 Articolo 28 - Codice 28.1 Nell'appalto di opera pubblica, qualora il collaudo finale sia mancato per fatto dell'Amministrazione, quest'ultima non può unilateralmente ridurre il corrispettivo in relazione ad inadempienze dell'appaltatore, delle quali manca, in tal caso, il necessario accertamento in via formale e definitiva, non sostituibile dalle risultanze di eventuali verbali di collaudo in corso d'opera.
Cassazione civile, Sez. I - 27 novembre 1996 n. 10550 Articolo 28 - Codice 28.4 Il D.L. 17 aprile 1948 n. 926, come ratificato dalla legge 9 maggio 1950 n. 279, detta i criteri e le regole per la determinazione del compenso spettante al funzionario a riposo dell'Amministrazione dei lavori pubblici, provvisto di laurea in ingegneria ma non iscritto nell'Albo professionale degli ingegneri, con riferimento tanto all'ipotesi in cui costui abbia eseguito il collaudo da solo, in quanto unico collaudatore, quanto a quella in cui abbia cooperato alle operazioni di collaudo, quale membro di una Commissione composta anche da ingegneri liberi professionisti regolarmente iscritti all'Albo.
Cassazione civile, Sez. I - 30 agosto 1996 n. 7987 Articolo 28 - Codice 28.1 In tema di appalti pubblici, l'art. 5 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 prevede che il collaudo debba essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, mentre l'art. 36 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063 riconosce, in caso di mancato collaudo, il pagamento degli interessi sulla rata di saldo dopo che sia trascorso il termine di centoventi giorni dalla data entro cui doveva essere rilasciato il certificato di collaudo; ne consegue che, ultimati i lavori e decorso inutilmente il termine per il collaudo, la rata di pagamento dell'ultimo stato di avanzamento costituisce la rata di saldo ed è assoggettata, per quanto riguarda la decorrenza degli interessi, alle scadenze espressamente previste dall'art. 36 cit..
Cassazione civile, Sez. Unite - 28 ottobre 1995 n. 11312 Articolo 28 - Codici 28.1 - 31/bis.1 In tema di appalto di opera pubblica, all'Amministrazione è inibito di ritardare sine die le sue determinazioni sul collaudo, in quanto ciò paralizzerebbe per un tempo indeterminato, ed in modo contrario ai principi di buona fede, la realizzazione delle pretese della controparte; pertanto, la mancata adozione del collaudo, nonostante il decorso del tempo normalmente e ragionevolmente necessario in relazione alle effettive esigenze dell'esame valutativo, mentre denota, di per se stesso, il rifiuto del collaudo da parte della committente ed il suo correlativo inadempimento rispetto a questo momento contrattuale, legittima l'appaltatore ad agire in via giurisdizionale per far valere i suoi diritti, senza necessità di mettere preliminarmente in mora la debitrice, né di assegnarle o chiederle che le venga assegnato un termine. La posizione di appaltatore di opere pubbliche - che ha normalmente la consistenza di interesse legittimo (con conseguente devoluzione delle controversie ad esso relative alla giurisdizione amministrativa), in quanto correlato ad un potere discrezionale della Pubblica amministrazione - assume natura di diritto soggettivo tutelabile al giudice ordinario solo quando il committente abbia positivamente esercitato il potere di accordare la revisione. |