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Guida ISVAP assicurazioni RCA

Assicurazioni sulla R.C.Auto

Diritti e doveri dell’assicurato

Le domande più frequenti:

Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto r.c.auto?

Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze?

Il contraente della polizza può essere persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?

Che cosa è il bonus-malus?

Cosa sono le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa?

Ci sono altre coperture obbligatorie per legge?

È possibile richiedere sconti sulla tariffa?

Quale durata ha un contratto r.c.auto?

Con quali modalità si conclude il contratto r.c.auto?

Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio?

Che cos’è l’attestato di rischio?

Come si rinnova un contratto r.c.auto?

Quali obblighi di comunicazione ha il contraent

quando vuole cambiare compagnia di assicurazione?

Cosa fare per:

• Sospendere e riattivare la polizza

• Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo

• Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro

• Fare richiesta di risarcimento

• Denunciare un sinistro

• Definire incidenti stradali all’estero o con veicoli esteri

Diritti e doveri dell’assicurato

Ogni veicolo a motore per circolare deve essere coperto da assicurazione r.c.auto emessa da una impresa di assicurazione a ciò abilitata (gli elenchi sono reperibili nel sito www.isvap.it). La sussistenza dell’assicurazione è documentata dal contrassegno, chedeve essere esposto in modo visibile dall’esterno del veicolo, e dalcertificato di assicurazione, che deve essere conservato ed esibito arichiesta delle autorità di polizia.Il veicolo non assicurato è soggetto a sequestro ed il proprietario a sanzionedeterminata dal codice della strada.Le imprese non possono rifiutarsi di prestare l’assicurazione r.c.auto.L’eventuale rifiuto va immediatamente segnalato all’Isvap per gli accertamentied i conseguenti interventi (erogazione di sanzioni ovvero, nei casi di rifiutoreiterato, revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività).Ricorda che le imprese hanno l’obbligo di accettare la tua richiesta di copertura secondo le condizioni di polizza e le tariffe che devono preventivamente stabilire e non possono subordinare il rilascio della polizza r.c.auto alla sottoscrizione diqualunque altra tipologia di contratto.

Cosa è bene sapere prima di sottoscrivere un contratto r.c.auto?

Le coperture r.c.auto non sono tutte uguali. Presso le sedi delle società e con rapide consultazioni in internet, puoi trovareil contratto più adatto alle tue esigenze.La valutazione della convenienza del prodotto va effettuata tenendo conto nonsolo del premio di tariffa ma anche dei massimali di garanzia r.c.auto, delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alle clausole di franchigia ea quelle di esclusione e rivalsaPer saperne di più vedi la domanda “Cosa sono le clausole di franchigia,esclusione e rivalsa?”.Presta attenzione anche alle garanzie accessorie a tutela del veicolo –incendio,furto, atti vandalici, tutela giudiziaria, assistenza, ecc. - che sonooggetto di tariffazione e tassazione separate dalla r.c.auto, anche sesolitamente prestate insieme alla responsabilità civile.

Come scegliere la copertura migliore per le tue esigenze?

Innanzitutto effettua alcuni confronti.Nei punti vendita delle imprese è possibile ottenere preventivi personalizzati,gratuiti e vincolanti, per le imprese che li forniscono, per almeno 60 giorni. Prendivisione della documentazione necessaria ad effettuare la valutazione complessivadel prodotto per confrontarlo con le altre proposte presenti sul mercato.Se non vuoi muoverti da casa collegati al sito dell’Isvap: sotto la voce“preventivi r.c.auto” troverai i link ai siti di tutte le compagnie assicurativeautorizzate ad operare sul mercato italiano, dove potrai verificare, inrelazione alle caratteristiche del tuo veicolo ed agli altri parametri dipersonalizzazione adottati da ciascuna compagnia, il prezzo e lecondizioni praticate.Ricorda che le imprese esercenti la r.c.auto sono tenute ad accettare la tuarichiesta di copertura assicurativa obbligatoria.

Il contraente della polizza può essere una persona diversa dal proprietario del veicolo assicurato?

Puoi stipulare una polizza r.c. auto, a tuo nome, anche se il veicolo non è ditua proprietà.Ricorda comunque che la classe di bonus-malus utilizzata è quella delproprietario del veicolo e non del contraente.La circolare n. 502 del 25 marzo 2003 precisa che il contraente può esserediverso da una annualità all’altra e può utilizzare la classe bonus-malus delproprietario del veicolo, purché questi rimanga invariato.

Che cosa è il bonus-malus?

È il sistema prevalente di tariffa utilizzato per autovetture, motocicli e ciclomotori,dove il prezzo è correlato alla condotta di guida del proprietario nel tempo,mediante l’attribuzione di un punteggio: più il punteggio (classe di merito) è basso,migliore è stata la condotta di guida e minore è il premio da pagare.

Cosa sono le clausole di franchigia,esclusione e rivalsa?

Le clausole di esclusione e rivalsa sono condizioni contrattuali che limitano oescludono la copertura del rischio e quindi il risarcimento in caso di sinistro. Inpresenza di tali limiti la compagnia è comunque obbligata a liquidare un eventualesinistro al danneggiato ma ha diritto di rivalersi sul contraente, cioè di chiedergli larestituzione totale o parziale di quanto pagato.I casi di esclusione indicati dalle compagnie sono gli incidenti provocati daconducente in stato di ebbrezza o sotto effetti di sostanze stupefacenti ovvero laguida senza patente. Ci sono compagnie che presentano anche polizze nelle qualila copertura è limitata al solo caso di conducenti identificati nel contratto; quindi sel’incidente è provocato da un conducente diverso da quello indicato in contratto, lacompagnia ha diritto di rivalsa verso il contraente per l’importo pagato aldanneggiato. Con la clausola di franchigia, eventualmente indicata nel contratto,resta a carico del contraente una parte del costo del sinistro liquidato dall’impresae che dovrà essere restituito.Leggi con attenzione le clausole di franchigia, esclusione e rivalsa previste dal tuocontratto che devono essere indicate nella nota informativa precontrattuale; peruna scelta consapevole confronta i prezzi dei preventivi anche con riferimento allapresenza o meno di clausole di esclusione e rivalsa.

Ci sono altre coperture obbligatorie per legge?

Solo la r.c. auto è obbligatoria per legge.La stipula del contratto r.c.auto non può essere in nessun caso subordinata allastipula di altro contratto di assicurazione. In questi casi segnala l’abusoall’Istituto, che interverrà nei confronti delle imprese con i provvedimenti dicompetenza, compresi quelli sanzionatori.

È possibile richiedere sconti sulla tariffa?

Ogni compagnia ha facoltà di applicare sconti, cioè riduzioni del premio r.c.autorispetto alla tariffa in corso: in questo caso è tenuta ad indicare in modo chiaro,sulla polizza, lo sconto applicato.Occorre prestare attenzione al fatto che la compagnia non è tenuta adapplicare lo sconto anche alle annualità successive; se tuttavia ritiene diconcederlo nuovamente, lo sconto deve essere chiaramente indicatonella quietanza.

Quale durata ha un contratto r.c.auto?

La durata è fissata in un anno e decorre dalle ore 24.00 del giorno in cui haipagato il premio. Sono possibili eccezioni, se richieste, per durate sia inferioriche superiori all’anno. In questi casi è opportuno fare attenzione allecondizioni contrattuali poiché il costo della polizza è maggiore.Ricorda che per periodi inferiori all’anno la compagnia non è tenuta, allascadenza del contratto, a rilasciare l’attestato di rischio.

Con quali modalità si conclude il contratto r.c.auto?

Puoi concludere il contratto attraverso intermediari assicurativi (agenti,broker) oppure attraverso sportelli bancari, telefono o internet, oveprevisto dalla compagnia che hai scelto.Il contratto r.c.auto si conclude mediante sottoscrizione della polizza,pagamento del premio e rilascio da parte dell’assicuratore dei documentiassicurativi: contrassegno e certificato, che sono indispensabili per circolare,nonché le condizioni di polizza.Se intendi avvalerti di un intermediario contatta un professionista iscrittoall’Albo degli agenti e dei broker ed assicurati che sia abilitato allaconsegna dei documenti assicurativi. Se hai dubbi, consulta la direzionedella compagnia.Nel caso di vendite a distanza (internet o telefono) la compagnia inviaper fax un documento provvisorio che ha validità per 5 giorni, entro iquali deve pervenire al domicilio dell’assicurato l’originale delladocumentazione assicurativa. Se concludi un contratto a distanza ricorda che l’eventuale errore oinesattezza delle informazioni fornite, nonché il mancato invio di documentirichiesti possono provocare il recesso dal contratto e, in ogni caso, unricalcolo del premio.Verifica sempre che la denominazione della compagnia corrisponda ad unaimpresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa r.c.auto: alriguardo puoi consultare l’elenco delle imprese italiane ed estere disponibilesul sito internet dell’Isvap.

Qual è il documento che attesta l’avvenuto pagamento del premio?

Il premio può essere generalmente pagato con diverse modalità. La quietanzaè la prova di avvenuto pagamento del premio.In genere nella r.c.auto il rilascio del certificato e del contrassegno valequale quietanza.Presta la massima attenzione al pagamento del premio in contanti, in tal casopretendi il contestuale rilascio della documentazione di cui sopra. Persaperne di più consulta la circolare n. 533 del 4 giugno 2004.Il pagamento con bonifico o con assegno intestato all’impresa di assicurazione garantisce il cliente da disservizi o smarrimenti.Puoi pagare il premio annuale anche con rate semestrali o trimestrali. In questocaso verifica il costo aggiuntivo di frazionamento che viene applicato.All’atto della conclusione del contratto ti devono anche essere consegnati: lecondizioni contrattuali, il modello per la richiesta di risarcimento del danno e ilmodulo blu di constatazione amichevole.

Che cos’è l’attestato di rischio?

L’attestato di rischio è un documento che rappresenta la storia dei sinistridel veicolo, o meglio del proprietario del veicolo. Esso riporta la sinistrositàdegli ultimi 5 anni con le classi di merito di provenienza e di assegnazionestabilite sulla base di regole autonomamente scelte da ciascuna impresa;regole che premiano o penalizzano in modo diverso la situazione relativaalla sinistralità pregressa.Per le autovetture è anche indicata la scala bonus-malus, cosiddetta CIP, che èil parametro di riferimento comune tra le imprese di assicurazione perconsentire il passaggio da un’impresa ad un’altra con il riconoscimento delprofilo di rischio personale. Ogni compagnia deve chiaramente indicarenell’attestato di rischio a quale classe CIP corrisponde la classe interna adottataper il singolo assicurato.L’autovettura, che il proprietario assicura per la prima volta, viene inserita inuna classe di rischio iniziale (che corrisponde alla 14a classe CIP); mentre perle annualità successive è possibile, sulla base delle informazioni contenutenell’attestato di rischio, trasferire il contratto, alla scadenza, ad un’altracompagnia vedendo riconosciuta e valorizzata la sinistrosità pregressa.Ricorda che la compagnia ha il dovere di rilasciare l’attestato al contraenteovvero al proprietario del veicolo, mettendolo a disposizione pressol’agenzia di sottoscrizione del contratto almeno tre giorni lavorativiprecedenti alla scadenza contrattuale.Puoi anche delegare una persona di tua fiducia al ritiro dell’attestato: in questocaso il delegato deve essere munito di delega espressa e da te sottoscritta. Persaperne di più consulta la circolare n.111 dell’8 marzo 1989.Nel caso di polizza sottoscritta a distanza (via telefono o internet) la compagniaha obbligo di provvedere all’inoltro dell’attestato di rischio presso il domiciliodel contraente, almeno nei tre giorni precedenti alla scadenza contrattuale.

Come si rinnova un contratto r.c.auto?

I contratti r.c.auto possono essere con o senza tacito rinnovo.Nel primo caso, il contratto si intende prorogato per l’annualità successivaa patto che non vi sia stata comunicazione di disdetta da parte dellacompagnia.In tal caso ricorda che comunque la compagnia ha obbligo di riprendere il rischio suesplicita richiesta del contraente.Sempre nel caso di contratto con tacito rinnovo, le compagnie devono darecomunicazione della variazione del premio r.c.auto in base alle modalitàdisciplinate dalle condizioni di contratto.Al riguardo, leggi attentamente le condizioni di polizza.La comunicazione della variazione del premio può avvenire secondo due modalità:• per i contratti che prevedono l’obbligo della comunicazione al domiciliodell’assicurato, la compagnia deve inviare una comunicazione scrittaentro il termine previsto dal contratto con l’indicazione precisa dellavariazione del premio. In mancanza di tale comunicazione o nel caso in cui questa sia pervenutatardivamente, hai diritto al rinnovo secondo la precedente tariffa. Per saperne dipiù consulta la circolare n. 235 del 10 gennaio 1995.• per i contratti che prevedono la comunicazione della variazione tariffariamediante affissione in agenzia, devi recarti presso un punto vendita della tuacompagnia per verificare il nuovo premio.Attenzione: se hai un contratto senza tacito rinnovo la tua polizza esaurisce i suoieffetti alla scadenza senza alcun obbligo di comunicazione da parte dellacompagnia assicuratrice.In questo caso, verifica se le condizioni di contratto prevedono ilprolungamento della copertura anche nei 15 giorni successivi alla scadenza(cosiddetto periodo di comporto).

Quali obblighi di comunicazione ha il contraente quando vuole cambiare compagnia di assicurazione?

Per i contratti senza tacito rinnovo non hai alcun obbligo di informativa allacompagnia: alla scadenza annuale il contratto si estingue.Anche per i contratti a tacito rinnovo che prevedano comunicazioni della variazionedel premio mediante affissione in agenzia, non hai obblighi di comunicazione.Solo nel caso di contratto a tacito rinnovo con obbligo da parte della impresa dicomunicare al tuo domicilio la variazione di premio, hai, a tua volta, l’obbligo dicomunicare, con raccomandata A.R. o con fax, la disdetta contrattuale almeno 30o 60 giorni prima della scadenza della polizza (per i termini verifica il contratto).Ricorda che se l’aumento della tariffa annua è superiore al tasso di inflazioneprogrammato (per il 2004 è l’1,1%) hai diritto di disdire il contratto e cambiarecompagnia senza rispetto del preavviso ma comunque entro la scadenza.Ricorda sempre di richiedere l’attestato di rischio: è indispensabile perottenere da qualunque compagnia la copertura assicurativa. In assenza di taledocumento, le regole di assunzione dei rischi prevedono l’inserimento nellaclasse di bonus-malus di massima penalizzazione.

Cosa fare per……Sospendere e riattivare la polizza

Se sai con certezza di non utilizzare il tuo veicolo per un certo periodo di tempo,puoi richiedere la sospensione della polizza.Verifica che tale opportunità sia prevista dal contratto che hai sottoscritto, controllaquale sia il periodo minimo di sospensione per ottenere una posticipazione dellascadenza contrattuale e, quindi, beneficiarne in termini di premio.Non tutti i contratti prevedono la possibilità della sospensione della garanzia espesso si prevede un periodo minimo di tre mesi perché tale sospensione sia divantaggio per il contraente: infatti solo per sospensioni superiori a questolimite si proroga la validità del contratto per un periodo uguale al periodo stessodi sospensione.Quando sospendi il contratto devi restituire all’assicuratore il contrassegnoe il certificato: il veicolo è dunque privo di garanzia e non può circolare.Quando richiedi la riattivazione, l’assicuratore ti consegna nuovamente idocumenti assicurativi provvedendo, in base al contratto, a differire lascadenza della polizza, calcolando però il premio secondo la tariffa invigore in quel momento.

Conservare la propria classe di merito in caso di sostituzione del veicolo

Ricorda che hai diritto alla conservazione della classe di merito in caso disostituzione del veicolo con altro di tua proprietà a seguito di vendita,consegna in conto vendita, rottamazione, furto.I meccanismi che consentono tale conservazione sono indicati nella notainformativa precontrattuale che la compagnia deve consegnarti. Se decidi diacquistare un secondo veicolo senza privarti del primo, il nuovo veicolo vienein genere assicurato attribuendo la classe di merito di ingresso. Tuttavia, cisono imprese che riconoscono una classe di merito più favorevole rispetto allaclasse di ingresso prevista per i veicoli di nuova proprietà. Per saperne di piùconsulta le circolari n. 420 del 7 novembre 2000 e n. 502 del 25 marzo 2003.Nel caso tu decida di disfarti del tuo veicolo senza riacquistarne un altro, hai dirittoalla restituzione della parte di premio non utilizzato a partire dalla data di cessionedel bene, previa restituzione all’assicuratore del certificato e del contrassegno.

Conservare la propria classe di merito in caso di sinistro

In alcuni casi puoi conservare la classe di merito anche a seguito di sinistrorisarcito dalla tua compagnia: infatti le condizioni contrattuali possonoprevedere la possibilità per l’assicurato di rimborsare all’assicuratorel’importo liquidato al danneggiato in caso di sinistro.Questa per te può rappresentare una opportunità importante da utilizzare neicasi di sinistri di modesta entità, poiché ti consente di evitare la maggiorazionedel premio conseguente al sinistro.Verifica dunque le condizioni contrattuali che hai sottoscritto e ricorda che,in tal caso, hai diritto ad ottenere l’attestato di rischio senza alcunapenalizzazione e puoi decidere se rinnovare il contratto con la stessacompagnia o passare ad altra.Per saperne di più consulta la circolare n. 502 del 25 marzo 2003.

Fare richiesta di risarcimento

Se hai avuto un incidente con un altro veicolo (che non sia però unciclomotore) che abbia causato danni materiali e/o lesioni non gravi allapersona, e per il quale non ci sono contestazioni sulla dinamica del sinistro,puoi utilizzare la procedura CID.Puoi rivolgerti direttamente al tuo assicuratore presentando il modulo diConstatazione amichevole di incidente (che ti è stato consegnato insieme aidocumenti contrattuali o che puoi richiedere al tuo agente) compilato in tuttele sue parti e firmato da entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti.La convenzione prevede l’impegno a liquidare entro 30 giorni i danni alle cosee entro 45 giorni quelli per lesioni alle persone.In ogni caso hai diritto di rivolgerti alla compagnia assicuratrice del veicolodanneggiante presentando una richiesta di risarcimento utilizzando il modelloche ti è stato consegnato al momento della stipula del contratto, disponibileanche sul sito dell’Isvap.Ricorda che la legge prevede per i danni alle cose la definizione del sinistroentro 60 giorni dal pervenimento della richiesta. Questo termine si riduce a30 giorni se la richiesta è corredata dal modulo di constatazioneamichevole firmato da entrambe le parti. Per le lesioni, la definizione deveavvenire entro 90 giorni.

Denunciare un sinistro

Ricorda che hai l’obbligo di informare per iscritto il tuo assicuratore nel caso tuabbia subito o provocato un incidente stradale. A tal proposito ricorda che lacompilazione del modulo blu di constatazione amichevole e la consegna al tuoassicuratore adempie agevolmente a tale obbligo. È quindi tuo interesseinformare la compagnia assicuratrice anche nel caso tu ritenga di non avereresponsabilità (denuncia cautelativa), in quanto diversamente l’assicuratore sidovrà basare sulle dichiarazioni e le prove della controparte.In base al contratto r.c.auto la compagnia è titolare della gestione della lite, puòcioè procedere alla trattazione del sinistro con la controparte in presenza diuna richiesta di risarcimento.Nel caso in cui la compagnia effettui un pagamento anche per concorso dicolpa - ovvero accantoni, per obbligo di legge, una somma destinata alfuturo risarcimento di un danno a persone - scatta automaticamentel’attribuzione del “malus”. In quest’ultimo caso, se la lesione non verràrisarcita o comunque non verrà effettuato il pagamento per danni a cose,l’assicuratore provvederà a riattribuire la corretta classe di merito.

Definire incidenti stradali all’estero o con veicoli esteri

1) Incidenti in Italia con veicoli esteri

Se sei rimasto vittima di un incidente stradale provocato in Italia da unveicolo immatricolato all’estero, puoi richiedere il risarcimento dei dannisubiti inviando una lettera raccomandata con avviso di ricevimentoall’Ufficio Centrale Italiano, al seguente indirizzo:UCI Corso Sempione, 39 - 20145 MILANOindicando ogni dato utile a rendere più agevole, e perciò più veloce, il lavorodell’UCI.Per ulteriori informazioni su questo punto, consulta il sito www.ucimi.it

2) Incidenti all’estero con veicoli esteri

Se durante un viaggio all’estero, in uno dei Paesi del Sistema Carta Verde [1], seirimasto vittima di un incidente stradale provocato da un veicolo immatricolato eassicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo [2] puoi rivolgertial rappresentante nominato in Italia dalla compagnia assicuratrice delresponsabile del sinistro.Per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante (c.d. “mandatario”),invia apposita richiesta al Centro Informazioni Isvap, all’indirizzo:ISVAP - Centro Informazioni - Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMAFAX 06. 42.133.730e-mail: centroinformazioni@isvap.it indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati,come ad esempio gli estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabiledel sinistro, nazionalità, impresa di assicurazione del veicolo responsabile delsinistro, se nota) nonchè data e luogo di accadimento del sinistro.[1] Elenco dei Paesi aderenti al sistema: Albania; Andorra; Austria; Belgio; Bielorussia;Bosnia; Erzegovia; Bulgaria; Repubblica Ceca; Cipro; Croazia; Danimarca; Estonia;Finlandia; Francia; F.Y.R.O.M.; (ex Repubblica Jugoslava della Macedonia);Germania; Grecia; Iran; Irlanda; Islanda; Israele; Italia; Lituania; Lettonia;Lussemburgo; Malta; Marocco; Moldovia; Norvegia; Paesi Bassi; Polonia;Portogallo; Regno Unito da Gran Bretagna ed Irlanda del Nord; Romania; Serbia eMontenegro; Slovenia; Spagna; Svizzera; Tunisia; Turchia; Ucraina; ungheria.[2] Paesi membri dell’Unione Europea oltre a Norvegia, Islanda, Liechtenstein.

 
 
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