Finestre
Art. 900 Specie di finestre
Le finestre o altre aperture sul fondo del vicino sono di due specie: luci, quando danno passaggio alla luce e all'aria, ma non permettono di affacciarsi sul fondo del vicino; vedute o prospetti quando permettono di affacciarsi e di guardare di fronte, obliquamente o lateralmente.
Art. 901 Luci
Le luci che si aprono sul fondo del vicino devono: 1) essere munite di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino e di una grata fissa in metallo le cui maglie non siano maggiori di tre centimetri quadrati; 2) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal pavimento o dal suolo del luogo al quale si vuole dare luce e aria, se esse sono al piano terreno, e non minore di due metri, se sono ai piani superiori; 3) avere il lato inferiore a un'altezza non minore di due metri e mezzo dal suolo del fondo vicino, a meno che si tratti di locale che sia in tutto o in parte a livello inferiore al suolo del vicino e la condizione dei luoghi non consenta di osservare l'altezza stessa.
Art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci
L'apertura che non ha i caratteri di veduta o di prospetto è considerata come luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni indicate dall'art. 901. Il vicino ha sempre il diritto di esigere che essa sia resa conforme alle prescrizioni dell'articolo predetto.
Art. 903 Luci nel muro proprio o nel muro comune
Le luci possono essere aperte dal proprietario del muro contiguo al fondo altrui. Se il muro è comune (874 e seguenti) nessuno dei proprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro; ma chi ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore altezza a cui il vicino non abbia voluto contribuire (885).
Art. 904 Diritto di chiudere le luci
La presenza di luci in un muro non impedisce al vicino di acquistare la comunione del muro medesimo né di costruire in aderenza (874 e seguenti). Chi acquista la comunione del muro non può chiudere le luci se ad esso non appoggia il suo edificio.
Art. 905 Distanza per l'apertura di vedute dirette e balconi
Non si possono aprire vedute dirette verso il fondo chiuso o non chiuso e neppure sopra il tetto del vicino, se tra il fondo di questo e la faccia esteriore del muro in cui si aprono le vedute dirette non vi e la distanza di un metro e mezzo. Non si possono parimenti costruire balconi o altri sporti, terrazze, lastrici solari e simili, muniti di parapetto che permetta di affacciarsi sul fondo del vicino, se non vi e la distanza di un metro e mezzo tra questo fondo e la linea esteriore di dette opere. Il divieto cessa allorquando tra i due fondi vicini vi e una via pubblica.
Art. 906 Distanza per l'apertura di vedute laterali od oblique
Non si possono aprire vedute laterali od oblique sul fondo del vicino se non si osserva la distanza di settantacinque centimetri, la quale deve misurarsi dal più vicino lato della finestra o dal più vicino sporto.
Art. 907 Distanza delle costruzioni dalle vedute
Quando si e acquistato il diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino (1027 e seguenti), il proprietario di questo non può fabbricare a distanza minore di tre metri, misurata a norma dell'art. 905. Se la veduta diretta forma anche veduta obliqua, la distanza di tre metri deve pure osservarsi dai lati della finestra da cui la veduta obliqua si esercita. Se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia.
Sentenza della Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da: ___ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA CIRCONVALLAZIONE TRIONFALE 34, presso lo studio dell'avvocato MEOLA ANTONIO, che lo difende unitamente, all'avvocato DELFINO GIOVANNI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ___ CLAUDIO, ___ FRANCESCA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato DIECI UMBERTO, che li difende unitamente agli avvocati PASTORELLI IVO, SISMONDINI LUCIANO, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 537/2001 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 11/07/2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2005 dal Consigliere Dott. Vincenzo CORRENTI; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 7 aprile 1986 ___ Giuseppe, proprietario di una casa in Taggia, salita alla Torre 3, convenne in giudizio davanti al pretore di Taggia ___ Claudio e ___ Francesca, proprietari di un immobile confinante, per sentirli condannare al ripristino di una finestra, della falda di un tetto, di una luce, alla eliminazione di un tubo di scarico, alla riparazione della canna fumaria. I convenuti, costituitisi, eccepirono preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito e contestarono le domande. Con successiva ordinanza, il Pretore dichiarò la propria incompetenza per valore e rimise le parti davanti al Tribunale di Sanremo, ove il giudizio venne riassunto con atto del 16 aprile 1986. I convenuti contestarono nel merito le domande. Fu espletata C.T.U.. Con altra citazione del 22 marzo 1991 il ___ iniziò un secondo giudizio davanti al Tribunale di Sanremo contro i coniugi ___ ___, per conseguire la condanna alla riduzione in pristino delle seguenti opere: canna fumaria, allargamento finestrino, copertura immobile, falda del tetto, canna di scarico, svolgendo domanda anche di danni. Riuniti i giudizi ed espletato supplemento di C.T.U., il Tribunale, con sentenza del 13 settembre 1994, respinse le domande e condannò l'attore alle spese. Proposto appello dal ___, si costituirono i convenuti, chiedendo il rigetto del gravame. La Corte di appello di Genova, previa ulteriore C.T.U., in parziale accoglimento della impugnazione, condannò, con sentenza 11 luglio 2001, gli appellati ad eliminare la canna fumaria da loro creata in sostituzione del preesistente tubo di eternit di proprietà esclusiva di ___ Giuseppe, a regolarizzare la luce in conformità all'art. 901 c.c., compensò per metà le spese di entrambi i gradi, confermò nel resto l'impugnata sentenza. La Corte fondò la sua decisione sulla C.T.U. disposta in appello, osservando, per quanto ancora interessa in questa sede, quanto alla ringhiera con fioriera, che la finestra non era stata allargata ma solo allungata verso il basso, eliminando alcune file di mattoni messe, in epoca imprecisata, da qualcuno dei successivi proprietari per alzare il davanzale; i convenuti appellati avevano solo abbassato il davanzale, riportando la finestra alle sue caratteristiche originali e creando, in luogo del parapetto in mattoni, un parapetto e ringhiera con fioraie; - quanto alla modifica dell'apertura e collocazione di persiane, "che le due finestre non erano state modificate ne' in larghezza ne' in altezza, erano state solo aggiunte le persiane, che un tempo già esistevano, come dimostrato dai vecchi cardini che i convenuti appellati hanno trovato infissi nella vecchia muratura al momento dei lavori"; - quanto all'ampliamento delle falde del tetto, che anticamente esisteva un terrazzo-lastrico solare, successivamente sostituito dalla copertura a tetto, che i coniugi ___ ___ avevano ritrasformato in terrazzo senza loggiato, cui si accede esclusivamente dal loro alloggio. L'ampiezza di tale terrazzo era rimasta invariata, mentre la profondità verosimilmente era maggiore (80/90 cm), ma la C.T.U. non aveva individuato un aggravamento Ricorre in Cassazione il ___ con quattro motivi, resistono con controricorso ___ e ___. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 1067 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, insufficiente e contraddittoria motivazione. La censura è articolata in due proposizioni. Sub A deduce che la sentenza riporta il pensiero del C.T.U. senza nulla obiettare e disattende le argomentazioni dell'appellante, confermando la sentenza di 1 grado, nulla dicendo del perché non si debba ravvisare nella trasformazione di una finestra in balcone l'aggravamento della servitù. Il rigetto dell'appello sul punto è in palese contraddizione con l'accoglimento dell'appello sul punto precedente denominato "canna fumaria", perché non è possibile ripristinare la canna fumaria senza la eliminazione della fioriera e senza che la finestra non ritorni nello stato in cui era quando a fianco aveva la canna fumaria. Sub B, in relazione al punto "ringhiera con fioriera" deduce che la sentenza non ha tenuto conto del disposto dell'art. 1067 c.c.. In fatto risulta pacifico che l'apertura è stata modificata con aumento delle dimensioni in altezza, mediante abbassamento del davanzale ed apposizione di bassa ringhiera di protezione in ferro con fioriera retrostante. Trattasi di innovazione che trasforma ed aggrava la servitù di veduta. Col secondo morivo, sul punto "collocazione di persiane che si aprono sul lastrico calpestarle di proprietà ___" il ricorrente deduce assoluta mancanza di motivazione e violazione dell'art. 1067 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente perché attengono al tema dell'aggravamento della servitù che la sentenza ha escluso, richiamando la consulenza di ufficio, osservando, quanto alla ringhiera con fioriera, che i convenuti appellati avevano solo riabbassato il davanzale, creando in luogo del parapetto in mattoni, un parapetto e ringhiera con fioraie, e, quanto alla collocazione di persiane, che le due finestre non erano state modificate ne' in larghezza ne' in altezza ed erano solo state aggiunte le persiane che un tempo già esistevano, come dimostrato dai vecchi cardini già infissi. Questa Corte Suprema, al riguardo, ai fini dell'accertamento dell'aggravamento dell'esercizio della servitù in dipendenza della trasformazione operata sul fondo dominante, ha statuito che occorre accertare se l'innovazione effettuata abbia alterato l'originario rapporto con il fondo servente e se il sacrificio imposto sia maggiore rispetto a quello originariamente contemplato, dovendosi valutare non in se stessa, come risultato di una attività consentite o non consentita nel normale esplicamento dei poteri dominicali, bensì nelle implicazioni che ne derivano a carico del fondo assoggettato (Cass. 16 aprile 1993 n. 4523. In senso sostanzialmente conforme Cass. 1 marzo 1995 n. 2327, Cass. 11 gennaio 1979 n. 2002). In particolare, in tema di servitù di veduta deve tenersi conto non solo dell'attuale destinazione o situazione ma anche delle normali possibilità di ulteriore sviluppo e sfruttamento, come la trasformazione del tetto in terrazzo, la sopraelevazione ed ogni altra opera che renda possibile la veduta medesima (Cass. 19 maggio 1988 n. 3481). Il divieto di innovazioni si riferisce a pregiudizi non solo attuali ma anche potenziali ed il giudice di merito deve accertare le diverse modalità di esercizio, che si risolvono in una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente, semprecché al proprietario di questo ne derivi un danno in termini economicamente apprezzabili, da valutare con riferimento alla destinazione attuale del fondo servente ed anche con riguardo ad altre possibili utilizzazioni dello stesso (Cass. 21 ottobre 1994 n. 8612). Il giudice deve accertare se il maggior godimento del fondo dominante determini una intensificazione dell'onere gravante sul fondo servente. Il risultato di tali indagini si risolve in un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato ("ex plurimis" Cass. 11 maggio 1979 n. 2621). Nella fattispecie, esaminando le due situazioni prospettate (ringhiera con fioriera e collocazione di persiane), la Corte di Appello, come dedotto, con argomenti in fatto ha escluso qualsiasi pregiudizio, chiarendo che il davanzale era stato riportato alle caratteristiche originali, creando, in luogo del parapetto in mattoni, un parapetto e ringhiera con fioraie e che le due finestre non erano state modificate ne' in larghezza ne' in altezza, essendo state aggiunte le persiane che un tempo esistevano. Ne deriva che non sono stati cagionati danni attuali ne' potenziali, essendosi dato luogo ad un parapetto che non ha aggravato ne' modificato le modalità di esercizio della servitù, mentre le due finestre nella loro struttura sono rimaste inalterate. Nè è comprensibile l'affermazione circa la contraddizione con l'accoglimento dell'appello sul punto precedente denominato "canna fumaria", accampandosi pretese difficoltà tecniche non precisate. La motivazione, in definitiva, resiste alle critiche del ricorrente. Col terzo motivo, con riferimento alla trasformazione del tetto di copertura dell'immobile in lastrico solare praticabile, il ricorrente denunzia violazione dette norme sulla comunione dei beni e violazione dell'art. 1067 c.c., commi 1 e 2, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. La trasformazione del tetto in lastrico solare ha creato una servitù di affaccio. Critica l'affermazione che prima c'era il lastrico, potendo trattarsi di riferimento a situazioni anche di secoli prima e conclude deducendo che: "la copertura a tetto trasformata in terrazzo non poteva essere fatta senza il consenso del ___, in quanto detta copertura costituisce copertura anche ad un locale al piano 1 di proprietà ___"; - la creazione di un terrazzo praticabile e con affaccio sulla proprietà ___ ha creato una servitù di affaccio in pregiudizio della sottostante proprietà ___". Il primo profilo prospettato, secondo il quale la copertura a tetto trasformata in terrazza non poteva essere fatta senza il consenso del ___, in quanto copertura anche ad un locale al primo piano di proprietà ___, appare una questione nuova, non prospettata in precedenza. Dall'esposizione dei fatti, sia in ricorso che in sentenza, si deduce che l'attore aveva lamentato lavori effettuati dai proprietari confinanti. La questione dell'impossibilità della trasformazione della copertura del tetto senza il consenso del ___, in quanto copertura anche ad un locale al primo piano di sua proprietà, non risulta mai trattata in sede di merito. Il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, non indica alcuna circostanza a suffragio della tesi oggi prospettata, mentre la sentenza impugnata, nel riportare le doglianze dell'attore, fa riferimento, quanto alla prima citazione del 7 aprile 1986 all'allargamento della falda del tetto, quanto alla seconda del 22 marzo 1991, all'ampliamento con aggetto di circa 15 cm. sulla proprietà attrice. Ne deriva che l'odierna doglianza è del tutto nuova. Il secondo profilo di censura, secondo il quale "la creazione di un terrazzo praticabile e con affaccio sulla proprietà ___ ha creato una servitù di affaccio in pregiudizio della sottostante proprietà ___", appare inaccoglibile sotto un duplice profilo: - è prospettato per la prima volta in questa sede, dato che la relativa domanda, nei termini ora indicati, non risulta ne' dalla generica esposizione dei fatti formulata in ricorso ne' dalla narrativa della sentenza, che fa riferimento all'allargamento delle falde del tetto; - è formulato in termini assolutamente generici ed apodittici, in relazione ad "un affaccio" .. "che ha creato una servitù di affaccio"; senza alcuna indicazione di opere murarie, di parapetti p di manufatti che comportino un "inspicere et prospicere" in "alienum", tali da integrare una veduta. Col quarto motivo "sul richiesto risarcimento dei danni", il ricorrente critica la Corte di Appello che ha sposato il parere del C.T.U., secondo il quale il ___ non ha dimostrato il danno, deducendo che esso è "in re ipsa" ed andava liquidato secondo equità "per la creazione di tutte le servitù dal 1984 ad oggi". Non essendo stata configurata la creazione di nuove servitù o l'aggravamento di quelle preesistenti, non è ipotizzatile alcun danno. La censura, così come proposta, è inammissibile e, comunque, assorbita dal rigetto degli altri motivi. È conseguente la condanna alle spese come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in Euro 1100,00, di cui Euro 1000,00 per compensi, oltre accessori. Così deciso in Roma, il 15 giugno 2005. Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2006
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