Immissioni
Art. 844 Immissioni
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi (890, Cod. Pen. 674). Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Sentenza della Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da: ___ GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BANCO DEL SANTO SPIRITO 4, presso lo studio dell'avvocato AUGUSTO D'OTTAVI, difeso dall'avvocato GRISI LUCIANO, giusta delega in atti; - ricorrente - contro ___ PIERINO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA DI MONTE CITORIO 115, presso lo studio dell'avvocato CLARICH MARCELLO, che lo difende unitamente all'avvocato CARLO FRATTA PASINI, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1251/2001 della Corte d'Appello di ___, depositata il 04/10/2001; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 07/11/05 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA; udito l'Avvocato CLARICH Marcello, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 6 ottobre 1993 Giuseppe ___ conveniva Pierino ___ davanti al Tribunale di Verona, chiedendo la condanna dello stesso alla rimozione di un allevamento di galline ovaiole, situato in un fondo adiacente a quello di proprietà di esso attore, dal quale provenivano cattivi odori e rumori che superavano la normale tollerabilità, nonché al risarcimento dei danni nella somma di L. 50.000.000. Il convenuto, costituitosi, resisteva alla domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Verona con sentenza in data 27 marzo 1996. Giuseppe ___ proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di ___ in base alla seguente motivazione: Nel caso di specie il consulente di ufficio si è più volte recato sui posti, unitamente al consulenti di parte, ispezionando diversi punti sia all'interno che all'esterno della proprietà dell'attore per accertare l'eventuale presenza di odori molesti. In ogni occasione, rileva il c.t.u., il livello di odore presente non è mai risultato, anche a parere del periti di entrambe le parti, inaccettabile o sgradevole al di fuori dell'area di proprietà". Un odore di intensità variabile, ora più o meno sgradevole, è stato percepito nella zona vicino alle vasche di raccolta del liquame o fra i due capannoni dell'allevamento, sempre comunque all'interno della proprietà del ___. Correttamente il consulente di ufficio, pur non rilevando la presenza di immissioni nel fondo dell'attore, afferma di non poter escludere che in condizioni metereologiche particolari possano diffondersi odori molesti o comunque sgradevoli. Tale eventualità, peraltro non riscontata in concreto nei ricorrenti sopralluoghi, non è sufficiente a far ritenere esistenti immissioni di odori molesti che eccedano la normale tollerabilità. Infatti, a parte l'inesistenza di elementi certi, si deve considerare che le proprietà sono ubicate in zona agricola, ove tali evenienze possono saltuariamente prodursi, e che l'attività di allevamento delle galline ovaiole ha avuto inizio fin dal 1967, e cioè era in corso da circa 26 anni quando il ___ propose la domanda di cessazione dell'attività. Non risulta, inoltre, che la zona abbia mutato caratteristiche e che pur agricola, come è incontestabilmente, abbia ora acquisito una vocazione turistico - alberghiera. Infine ai osserva che il fatto che l'azienda sia stata recentemente classificata (nel 1994) come industria insalubre di prima classe, classificazione che comporterebbe il suo allontanamento dalle abitazioni e l'isolamento nelle campagne, risulta irrilevante ai fini di causa. La domanda è infatti rivolta alla cessazione delle immissioni moleste, immissioni che, per quanto riferito dal CTO, le cui conclusioni la Corte ritiene di condividere perché raggiunte in modo tecnicamente corretto e anche con l'accordo dei consulenti di parte, non superano la normale tollerabilità. Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione ___ Giuseppe, con due motivi. Resiste con controricorso ___ Pierino. MOTIVI DELLA DECISIONE Da un punto di vista logico va esaminato il secondo motivo del ricorso, in quanto lo stesso, ove risultasse fondato, comporterebbe l'assorbimento del primo motivo. Con tale motivo si deduce testualmente: La Corte di Appello di ___ ha ritenuto che in una controversia fra privati non rileva il fatto che l'allevamento gestito da ___ Pierino (industria insalubre di prima classe) fosse illecito, perché non rispettoso della normativa pubblicistica in materia. Sul punto va però, rilevato che la normativa pubblicistica in tema di immissioni non può non essere principalmente diretta alla tutela dei privati in genere e dei confinanti in particolare. Quale sarebbe il senso delle disposizioni le quali (come nella specie) impongono determinate distanze per le industrie insalubri dalle abitazioni, se non quello di tutelare (anche se non soprattutto) i proprietari confinanti da immissioni? Ciò significa che tutte le volte in cui risultino in concreto violate le disposizioni di carattere pubblicistico in tema di immissioni il privato avrà senz'altro diritto alla tutela ex art. 844 cod. civ., tutela che, invece, andrà accordata o negata caso per caso ove tali limiti non venissero superati. La doglianza è fondata. Questa S.C. ha avuto più volte occasione di affermare che le leggi ed i regolamenti che disciplinano le attività produttive e che fissano le modalità di rilevamento dei rumori ed i limiti massimi di tollerabilità in materia di immissioni perseguono interessi pubblici, disciplinando in via generale ed assoluta i livelli di accettabilità delle immissioni al fine di assicurare alla collettività il rispetto di livelli minimi (cfr. sent. 27 gennaio 2003 n. 1151; in senso conforme cfr. sent. 18 aprile 2001 n. 5697). Ciò significa che il superamento di tali livelli è senz'altro illecito, mentre l'eventuale non superamento non può considerarsi senz'altro lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 cod. civ.. Alla stessa conclusione deve pervenirsi per quanto riguarda le immissioni da odori, per cui la violazione delle distanze previste per gli allevamenti dalle abitazioni vicine costituirà senz'altro violazione dell'art. 844 cod. civ., mentre tale violazione andrà accertata caso per caso ove tale distanza sia stata rispettata. La sentenza impugnata, che non si è attenuta a tali principi, va pertanto cassata. Viene ad essere assorbito il primo motivo, con il quale si censura la correttezza della valutazione effettuata dai giudici di merito in ordine alla insussistenza di immissioni di odori in misura superiore alla normale tollerabilità alla stregua dei soli parametri di cui all'art. 844 cod. civ.. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, per un nuovo esame, ad altra sezione della Corte di Appello di ___, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso; dichiara assorbito il secondo motivo; cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di ___. Così deciso in Roma, il 7 novembre 2005. Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2006
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