Cessione cubatura
Sez. 2, Sentenza n. 9081 del 12/09/1998
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - Rapporto area - volume - Rispetto- Necessità per ottenere la concessione edilizia - Cessione di cubatura del proprietario confinante - Negozio ad effetti reali o obbligatori - Esclusione - Adesione del cedente - Sufficienza - Manifestazione - Modalità - Vincolo di asservimento tra le parti ed i terzi - Per effetto della concessione edilizia - Configurabilità - Conseguenze - Legittimità della costruzione sul suolo confinante - Risarcimento - Esclusione.
La cessione di cubatura da parte del proprietario del fondo confinante, onde consentire il rilascio della concessione a costruire nel rispetto del rapporto area-volume, non necessita di atto negoziale ad effetti obbligatori o reali, essendo sufficiente l' adesione del cedente, che può esser manifestata o sottoscrivendo l' istanza e/o il progetto del cessionario; o rinunciando alla propria cubatura a favore di questi o notificando al Comune tale sua volontà, mentre il cosiddetto vincolo di asservimento rispettivamente a carico e a favore del fondo si costituisce, sia per le parti che per i terzi, per effetto del rilascio della concessione edilizia, che legittima lo "ius aedificandi" del cessionario sul suolo attiguo, sì che nessun risarcimento è dovuto al cedente.
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