Ici
Imposta comunale sugli immobili
Sez. 5, Ordinanza n. 11426 del 30/05/2005
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 - Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Esenzioni - Requisiti - Disciplina ex art. 7, comma primo, lettera i), d. lgs. n. 504 del 1992 - Successiva modificazione introdotta dall'art. 59, comma primo, lettera c), del d. lgs. n. 446 del 1997 - Applicazione dell'esenzione, sino al 31 dicembre 1997, in favore del proprietario non utilizzatore dell'immobile, purchè destinato da terzi alle finalità di cui all'art. 7, comma primo, lettera c), d. lgs. n. 504 del 1992 - Rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost..
È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nella parte in cui stabilisce che l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore. Tale disposizione impone infatti di interpretare la originaria previsione dell'art. 7, comma 1, lettera i), del d. lgs. n. 504 del 1992, il quale prevedeva l'esenzione dall'ICI per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma primo, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni - e cioè enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali -, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonchè delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222, senza richiedere la coincidenza tra il proprietario, o titolare di altro diritto reale sul bene, e l'utilizzatore, con le suindicate qualità soggettive e finalità, e ciò in contrasto: con gli artt. 3 e 53 Cost., sia perchè l'esenzione verrebbe riconosciuta a favore dei proprietari, a prescindere dalla manifestazione di ricchezza e di potenzialità economica espressa dal bene posseduto, ma avendo riguardo unicamente ai requisiti posseduti dal terzo utilizzatore, sia perchè l'esenzione risulta irragionevolmente accordata pur nel caso in cui il proprietario percepisca per l'utilizzazione del bene da parte di un soggetto rientrante nella categoria di cui al citato art. 87, comma primo, lettera c), un canone di locazione; con l'art. 23 Cost., in quanto il potere, riconosciuto ai Comuni dalla disposizione indicata, di restringere o ampliare la portata delle esenzioni dall'imposta violerebbe la riserva di legge in materia; con gli artt. 76 e 77 Cost., per eccesso di delega, giacchè con l'art. 3, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Governo era stato delegato a semplificare e razionalizzare gli adempimenti dei contribuenti, ma non anche a dettare deroghe alla applicazione dell'ICI.
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