Prelazione Urbana
Massima Cassazione-Sez. 3, Sentenza n. 19157 del 29/09/2005 (Rv. 584181)
(Rigetta, App. Torino, 13 Giugno 2002)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRELAZIONE (DIRITTO DI) - TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO - IN GENERE - Alienazione di pertinenza - Inclusione - Indicazione nella "denuntiatio" - Necessitą - Esclusione.
Il diritto di prelazione spettante al conduttore di immobile urbano adibito ad uso non abitativo e quello succedaneo di riscatto, previsti dagli artt. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392 hanno ad oggetto anche quelle unitą immobiliari che, pur diverse dall'immobile locato, siano con questo in rapporto di pertinenzialitą. Pertanto non ne č necessaria l'indicazione nella "denuntiatio" fatta dal locatore.
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