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Luci e vedute

Luci e vedute

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
_____ _____ elettivamente domiciliato in ROMA VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo studio dell'avvocato CIDDIO Francesco che lo difende unitamente all'avvocato EUGENIO PENSINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
_____ _____, _____ _____;
- intimate -
e sul 2^ ricorso n.^ 30732/02 proposto da:
_____ _____, _____ _____, elettivamente domiciliate in ROMA VIA G PISANELLI 4, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE GIGLI, che le difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
_____ _____;
avverso la sentenza n. 297/01 della Corte d'Appello di _____, depositata il 25/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/09/05 dal Consigliere Dott. Luigi PICCIALLI;
udito l'Avvocato CIDDIO Francesco, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato GIGLI Giuseppe, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale e il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 1.6.89 _____ _____ e _____ _____, proprietarie di immobili urbani in _____, citarono al giudizio del Tribunale di _____ _____ _____, proprietario confinante, ascrivendogli, con richiesta di relativa eliminazione l'abusivo allaccio della propria fognatura al condotto realizzato dalla _____, l'illegittima apertura di tre finestre a confine con le proprietà delle attrici e la non autorizzata utilizzazione di una scala internaci proprietà esclusiva della _____, per agganciarvi una propria parete. Il convenuto contestava il fondamento delle avverse richieste e chiedeva, in via riconvenzionale, dichiararsi il proprio diritto a mantenere le vedute, per averlo acquisito per usucapione, nonché condannarsi la _____ alla rimozione di una siepe a distanza non legale. Con una prima sentenza, non definitiva, il Tribunale rigettava la domanda relativa all'allacciamento fognario e la riconvenzionale, relativa alla siepe; tali questioni non rientrano nell'oggetto del presente giudizio di legittimità. Con successiva sentenza del 12.1.2000, pronunziata dal G.O.A. della ed. "sezione stralcio", la negatoria servitutis ad oggetto delle vedute veniva respinta, per converso dichiarandosi il diritto del _____ al relativo mantenimento, per averlo acquisito per usucapione mentre il residuo capo della domanda attrice trovava parziale accoglimento nella condanna del _____ alla rimozione dei chiodi fuoriuscenti dalla paretele spese venivano interamente compensate. Contro tale ultima sentenza proponevano appello, principale la _____ e la _____, e incidentale, sul regolamento delle spese, il _____.
Con sentenza del 26.6-5.9.01 la Corte d'Appello di _____ in parziale accoglimento del gravame principale, condannava il _____ a "ripristinare le inferriate preesistenti sulle finestre situate a pianterreno lungo i muri perimetrali della sua abitazione", confermava nel resto la sentenza impugnata e compensava interamente anche le spese di secondo grado. La suesposta parziale riforma veniva motivata sul rilievo in fatto, emerso dalle prove testimoniali ed ostativo all'usucapione della servitù di veduta, che le finestre in questione, immutate da "moltissimi anni", fino al 1985 erano munite di inferriate, tali da impedire la prospectio, solo successivamente resa possibile dalla relativa eliminazione.
Avverso tale sentenza il _____ ricorre per Cassazione, deducendo tre motivi, illustrati con successiva memoria.
Resistono la _____ e la _____ con controricorso, contenente ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi, aventi ad oggetto la medesima sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale il _____ lamenta violazione dell'art. 1102 c.c. e connesse carenze della motivazione su punto decisivo della controversia, poiché la Corte d'Appello non avrebbe tenuto conto che due delle finestre, praticate nel muro perimetrale dell'edificio, prospetterebbero su "proprietà consortale", come accertato dal c.t.u. e pacifico tra le parti, sicché, vertendosi in una fattispecie di legittimo uso della cosa comune, ai sensi della citata norma civilistica, non sarebbe configurabile alcuna servitù. Tanto premesso, rileva anzitutto la Corte che nella sentenza impugnata non viene specificato il numero delle finestre oggetto di causa, ne' si precisa la natura, condominiale o di proprietà esclusiva, dell'area sulla quale le stesse consentono l'affaccio. Tali dati sono, tuttavia, desumibili dalla sentenza di primo grado, dal cui contenuto (narrativa, motivazione, dispositivo) si evince chiaramente come la domanda attrice avesse ad oggetto tre finestre, due delle quali prospettanti "sull'andito consortale in comune tra le pp mm 1 e 2 della p.ed. 651", e la terza prospiciente la "p.f. 41/2 C.C., di proprietà di _____ _____". Il giudice del Tribunale, senza porsi il problema della compatibilita della negata servitù con la natura condominiale del fondo gravato, ritenne, sulla scorta delle acquisite risultanze testimoniali, riferenti di un assunto uso ultraventennale delle aperture anche in funzione della prospectio (che non sarebbe stata impedita dalle pur esistenti sbarre metalliche, per la larghezza dei relativi intervalli), di accogliere la domanda di acquisto per usucapione del diritto reale, relativamente a tutte e tre le aperture (pur specificando dispositivo, che due delle stesse affacciavano su "andito consortale comune"), con ciò implicitamente ravvisando la configurabilità della servitù anche in ambito condominiale. Nessuna censura, in sede di appello, risulta formulata dall'una o dall'altra parte avverso la ravvisata e dichiarata natura comune dell' " andito " suddetto, che le stesse appellanti, esplicitamente davano per scontata nell'atto di gravame.
Nel controricorso si eccepisce, tuttavia, l'inammissibilità del suesposto primo motivo del ricorso principale (chiaramente limitato alle due aperture prospettanti sull'area cortilizia), sull'assunto che "presupposto logico-giuridico della decisione di primo grado, che ha accertato che il convenuto avrebbe acquistato per usucapione il diritto di tenere le vedute a distanza inferiore a quella legale, è che egli non avesse già tale diritto ad altro titolo, come quello oggi invocato da controparte dell'uso della cosa comune ex art. 1102 c.c."; sicché, in difetto di un appello incidentale subordinato del _____, la questione sarebbe preclusa dal giudicato implicito. L'eccezione non ha fondamento.
Come più volte chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre. S.U. n. 6632/03, sez. 2^ n. 11412/03, sez. 3^ n. 8515/04), il giudicato implicito esige, per la sua formazione, che tra la questione decisa in modo espresso tra le parti e quella che si vuole essere stata risolta implicitamente, sussista un rapporto di dipendenza indissolubile, tale da determinare l'assoluta inutilità di una decisione sulla seconda questione, e che la prima non sia stata impugnata. Nel caso di specie palesemente difetta tale ultima condizione, avendo la questione principale, quella dell'acquisto da parte del _____ del diritto di veduta, formato oggetto di gravame;sicché non può ritenersi che il giudicato implicito possa essersi formato sulla sola questione, della usucapibilità della servitù da parte del condomino del fondo gravato, non potendo a tal fine rilevare la circostanza che nessun contrasto sia insorto al riguardo tra le parti.
Nè è esatto sostenere la necessità di un appello incidentale, per evitare la formazione del giudicato, da parte del _____, poiché questi, essendo risultato totalmente vittorioso in primo grado, in sede di appello ben poteva limitarsi, per sottrarsi alla presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c., a riproporre le domande e le eccezioni formulate in primo grado. Solo chi sia rimasto soccombente su una questione preliminare, oggetto di controversia tra le parti, quando la stessa abbia condizionato l'impostazione e la definizione dell'indagine di merito, ha l'onere di proporre appello incidentale condizionato, per impedire il formarsi del c.d. "giudicato implicito"(v., tra le altre, Cass. 3^ n. 9126/04);il che non può ritenersi, nella specie, con riguardo all'altruità o condominialità dell'area di affaccio, su cui non vi è stato contrasto tra le parti. Avendo il _____ resistito all'appello, riproponendo la propria totale contestazione del fondamento dell'avversa pretesa e, per converso, le ragioni esposte a sostegno della propria riconvenzionale, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto riesaminare ex novo le condizioni sia della domanda principale, negatoria servitutis, sia di quella riconvenzionale, di accertamento della servitù. Stabilita, per le suesposte considerazioni, l'ammissibilità del motivo di ricorso, questa Corte deve rilevarne la fondatezza, per quanto di ragionerei limiti di seguito precisati. La circostanza, acclarata ed incontroversa, che due delle finestre oggetto di causa affacciavano su area di proprietà comune ed indivisa tra le parti avrebbe dovuto indurre i giudici di merito al rigetto, tout court e senza necessità di indagini sulla eccepita risalenza della situazione di fatto, della domanda relativamente a tali aperture, sulla base del principio nemini res sua servit e della considerazione che i cortili condominiali o, comunque, comuni, assolvendo alla precipua finalità di dare aria e luce agli immobili circostanti, sono ben fruibilità tale scopo, dai condomini, tenuti solo al rispetto della fondamentale regola di cui all'art. 1102 c.c., a termini della quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, senza alterarne la destinazione o impedire agli altri partecipanti di farne pari uso. Nell'ambito di tali facoltà rientra anche quella di praticare aperture che consentano di ricevere aria e luce dal cortile comune o di affacciarsi sullo stesso, senza incontrare le limitazioni prescritte, a garanzia della libertà dei fondi confinanti di proprietà esclusiva, della riservatezza e sicurezza dei rispettivi titolari, le limitazioni previste dagli artt. 901-907 cod.civ., considerato che tali modalità di fruizione del bene comune ordinariamente non comportano ostacoli al godimento dello stesso da parte dei compartecipi ne' pregiudizi agli immobili di proprietà di proprietà esclusiva, nella specie comunque non dedotti. Contrasta, dunque, con tale principio, relativamente alle due finestre in questione la statuizione adottata dai giudici di appello, sul rilievo che l'acquisto per usucapione sarebbe stato limitato ad una servitù comportante Solo la facoltà di inspicere, e non anche quella di prospicere, à i condanna del _____ al ripristino delle "inferriate", così come esistenti fino al 1985, non potendo, tale protezione ritenersi imposta da alcun obbligo di legge o titolo di sorta. Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto in parte qua, difettando invece di interesse per la parte relativa al ridimensionamento (implicito nella decisione di appello) della domandi riconvenzionale di usucapione, già totalmente accolta in primo grado, ad oggetto del diritto di affacci spettante invece al _____ ex art. 1102 c.c..
Le suesposte considerazioni comportano, per converso, il rigetto, sempre in riferimento alle due aperture prospicienti sull' "area consortale", del ricorso incidentale, con il quale si lamenta il mancato accoglimento della richiesta di regolarizzazione delle luci ai sensi degli artt. 901-902 c.c. le cui prescrizioni non possono riguardare i comproprietari dei cortili. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce "omessa e insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia", lamentandosi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d'Appello, le inferriate in questione, consentendo il passaggio di bambini ed agli adulti di sporgere la testa, come da menzionate risultanze testimoniali, avrebbero consentito anche la prospectio.
Connesso e conseguente al suddetto è il terzo motivo, deducente "violazione derivante da erronea interpretazione degli artt. 900 e 1158 e seg. del codice civile", per il denegato acquisto della servitù di veduta, in base al comprovato possesso ultraventennale. Le suesposte questioni assorbite dall'accoglimento del primo motivo, per la parte riguardante le due finestre prospicienti sul cortile comune, in quanto connesse, vanno esaminate congiuntamente limitatamente alla terza finestra, prospettante sulla proprietà esclusiva della _____.
Tale esame non può, altresì, scindersi da quello, per quanto di residua ragionerei ricorso incidentale, nel cui unico motivo, come già accennato, si lamenta l'erroneità della decisione, per avere dichiarato l'usucapione di quella che, in realtà, altro non sarebbe stato che una luce irregolare e per avere omesso di ordinarne la regolarizzazione.
Tanto premesso, osserva la Corte che, mentre devono essere disattese le censure del ricorrente principale, fondate vanno dichiarate le doglianze contenute nel ricorso incidentale.
La Corte di tento, con giudizio di fatto incensurabile in sede di merito, ha ritenuto, sulla scorta delle stesse risultanze testimoniali esposte nella sentenza di primo grado, di cui inammissibilmente il ricorso principale propone la rilettura e diversa interpretazione, che la finestra fino all'anno 1985 era munita di inferriata che impediva la prospectio. Tale rilievo, giustificato dalla considerazione che lo sporgere la testa attraverso un'inferriata per guardare nel fondo sottostante costituisce di per sè una manovra eccezionale e poco agevole per una persona di normale conformazione fisica, tale da escludere la comodità dell'affaccio, avrebbe dovuto indurre i giudici di appello a rigettare la domanda riconvenzionale di acquisto della servitù e ad accogliere la richiesta delle appellanti di ordinare la regolarizzazione dell'apertura, a termini delle disposizioni di cui agli artt. 901 e 902 cod. civ.. Il primo comma di quest'ultimo ultimo articolo, invero, nel precisare che "l'apertura che non ha i caratteri di veduta o prospetto è considerata luce, anche se non sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 901", chiaramente esclude la configurabilità di diritti reali, concretantisi nella deroga alle prescrizioni di cui a tale ultimo articolo. Sicché, tra un'apertura costituente veduta o prospetto, come definita dalla seconda parte dell'art. 900 (cioè che consenta inspectio et prospectio in alienum) ed una finestra lucifera, destinata a dare passaggio ad aria e luce, tertium non datur, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 902 c.c. il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione, non potendo la tolleranza, ancorché protratta, della non conformità alle prescrizioni di legge, dar luogo all'acquisto per usucapione (o per destinazione del padre di famiglia) del diritto a mantenerla in quello stato (v., ex coeteris, Cass. S.U. n. 10285/96, sez. 2^ n. 4404/97, n. 8930/00, 71/02, 11343/04), così consolidando in termini di servitù, come ha invece ritenuto la Corte territoriale, una situazione di fatto, limitata all'ispectio, intermedia tra quella corrispondente all'esercizio della servitù di cui all'art. 900 c.c. e quella di fruizione di un'apertura lucifera, che solo eventuali titoli negoziali possono giustificare (v. la già citata Cass. n. 4404/97).
La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale, che provvedere anche, nell'ambito del regolamento finale delle spese, in ordine a quelle del presente giudizio di legittimità. P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie, per quanto di rispettiva ragione, quello principale e quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per il regolamento delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di _____.
Così deciso in Roma, il 19 settembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2005

 

 
 
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