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Morte dell'appaltatore

 

Morte dell`appaltatore

 

Art. 1674 Morte dell`appaltatore

Il contratto di appalto non si scioglie per la morte dell`appaltatore, salvo che la considerazione della sua persona sia stata motivo determinante del contratto. Il committente può sempre recedere dal contratto, se gli eredi dell`appaltatore non danno affidamento per la buona esecuzione dell`opera o del servizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito di licitazione privata del 4 ottobre 1983, ___________ __________ della Provincia di Roma aggiudicò all'associazione temporanea costituita tra l'impresa _________ (capogruppo) e l'impresa __________ (mandante), in persona del titolare ing. __________ oltre all'impresa _________ (poi receduta), l'appalto (oggetto del successivo contratto stipulato il 31 gennaio 1984) per la costruzione di un complesso residenziale in Roma, località Casale-Casaletto.morte dell'appaltatore
A seguito di altra licitazione privata (del 19 dicembre 1983), lo stesso ________ aggiudicò all'associazione temporanea costituita tra l'impresa _________ (capogruppo) e l'impresa ____________ l'appalto (oggetto del successivo contratto stipulato il 28 marzo 1984) per la costruzione di un complesso residenziale nel Comune di Palestrina, erogando all'impresa _________ (anche) nella qualità di mandataria, l'anticipazione di L. 538.208.000.morte dell'appaltatore
Con atto del 30 marzo 1984, le imprese __________ pattuirono che la prima avrebbe eseguito l'appalto relativo ai lavori in località Casale-Casaletto e la seconda quello relativo ai lavori in Palestrina.
Deceduto, nel maggio del 1986, l'ing. ________, l'Istituto deliberò di proseguire il rapporto con le imprese riunite _________ (mandante) e ________ (nella persona del titolare ____________), costituita, questa, nuova mandataria a norma dell'art. 23 legge 8.8.1977 n. 584.morte dell'appaltatore
L'impresa _________, avendo l'istituto recuperato una sola rata dell'anticipazione corrisposta all'ing. ________ per l'importo di L. 34.682.855 trattenuto al primo stato di avanzamento dei lavori, si costituì debitrice verso la stazione appaltante morte dell'appaltatore per la differenza di L. 503.523.145.
In riferimento a tale assunzione di debito, con atto notificato il 25.10.1986 le associate imprese _____________ diffidarono gli eredi dell'ing. __________ per la restituzione della somma oggetto dell'obbligo di rimborso assunto verso l'__________
Con atto di controdiffida notificato il 25.10.1986 gli eredi ________ dedussero che la somma era stata interamente assorbita, in vita dell'ing. ________, dalle spese e danni (per l'ammontare di oltre un miliardo) seguiti alla sospensione dei lavori per indisponibilità di circa la metà delle aree interessate dall'erigenda morte dell'appaltatore costruzione. Con atto notificato il 14.11.1986 le imprese _____________ convennero, quindi, in giudizio innanzi al Tribunale di Roma gli eredi _________ nelle persone di Stefano, Laura e Anna _________, nonché del coniuge superstite _____________, chiedendone la condanna in via solidale al pagamento della somma di L. 503.525.145, oltre interessi, rivalutazione e danni, in restituzione della residua parte dell'anticipazione incamerata dal rispettivo padre e marito. Resistettero i convenuti, rimarcando che l'appalto in ordine al quale era stata morte dell'appaltatore corrisposta l'anticipazione era stato assunto esclusivamente e per l'intero dal loro dante causa e deducendo che il debito fatto valere nei loro confronti era stato assorbito dal maggior credito maturato in capo al de cuius nei confronti dell'Istituto committente a titolo di spese e danni. Chiesero, pertanto, e ottennero di chiamare in causa l'Istituto perché fosse condannato al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima sospensione dei lavori, oltre interessi e rivalutazione monetaria, da compensarsi fino alla concorrenza di L. 503.525.145 con il debito di restituzione della residua anticipazione.
Costituitosi, _____________ contestò ogni avversa deduzione sostenendo la propria estraneità alla causa in cui si disputava dei rapporti interni tra le imprese associate.morte dell'appaltatore
Quanto alla pretesa risarcitoria fatta valere nei suoi confronti eccepì l'improcedibilità e inammissibilità della relativa domanda in ragione dello stato dell'appalto ancora in corso; oppose in ogni caso il difetto di legittimazione attiva degli eredi del titolare dell'impresa cessata a pretendere i pagamenti connessi a eventuali riserve formulate dall'Ing. _________, nella cui posizione era subentrata l'impresa _________.
Con sentenza del 6 dicembre 1991 il Tribunale dichiarò la nullità dell'accordo 30 marzo 1984 e, facendo applicazione delle norme in tema di mandato, condannò gli eredi ________ al pagamento, in favore dell'impresa _________, della somma di L. 628.535.145, con gli interessi legali a decorrere dall'atto di costituzione in mora notificato il 25.10.1986 sull'importo di L. 503.523.145 e dalla data della sentenza sull'importo residuo.morte dell'appaltatore
Fece salvo il diritto dell'impresa __________ di ottenere, quale nuova impresa mandataria, il ritrasferimento della somma costituente il mezzo necessario per l'esecuzione dell'appalto e dichiarò il difetto di legittimazione attiva degli eredi _________ nei confronti dell'Istituto per atti inerenti all'esecuzione dell'appalto. Compensò quindi le spese di lite tra i __________ e condannò gli stessi al rimborso delle spese in favore dell'I_________. e dell'impresa __________.
Proposero appello gli eredi _________ dolendosi:
1) della ritenuta invalidità dell'accordo citato;
2) dell'esclusione della legittimazione ad agire nei confronti dell'I__________ per il risarcimento dei danni seguiti alla sospensione dei lavori in Palestrina;
3) della (parziale) statuizione di compensazione delle spese di causa.
Resistette il raggruppamento delle imprese; l'impresa ___________ spiegò appello incidentale condizionato all'eventuale accoglimento dell'appello principale deducendo la propria estraneità all'accordo del 30 marzo 1984 e facendo valere il diritto alla restituzione della somma trattenuta dagli eredi __________ a titolo di rimborso delle decurtazioni dei pagamenti, all'atto dell'emissione degli stati di avanzamento, delle opere da essa eseguite fino alla concorrenza dell'importo oggetto dell'anticipazione incamerata dall'impresa _________.morte dell'appaltatore
L'I_________ eccepì l'inammissibilità del gravame, per essere l'atto relativo privo dell'esposizione dei fatti ai sensi degli artt. 163 e 342 c.p.c.; ribadì l'eccezione di carenza di legittimazione attiva degli eredi ___________, privi di titolo diretto a dedurre pretese scaturenti dal contratto intercorso con le imprese associate e, nel merito, eccepì la nullità dell'accordo stipulato tra gli originari imprenditori "contra legem".
Con la sentenza del 10 maggio 1994, qui impugnata, la Corte d'appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado (e condannato gli appellanti principali al pagamento delle spese del giudizio di appello), motivando come segue.
"Preliminarmente si appalesa infondata l'eccezione d'inammissibilità dell'appello principale, sollevata dall'I_________., che denuncia la carenza della sommaria esposizione dei fatti dedotti nel giudizio atteso che, seppure manchi la dettagliata enunciazione dei fatti inerenti alla controversia, il precetto di cui all'art. 342 c.p.c. può ritenersi adempiuto consentendo l'atto di individuare le doglianze dedotte e perciò di stabilire l'ambito del devolutum e le questioni di cui si chiede il riesame in questa sede (cfr. Cass. 29.1.1983 n. 320).morte dell'appaltatore
Nel merito, con il primo motivo gli appellanti principali censurano la statuizione di nullità dell'accordo 30.3.1984 intervenuto tra l'impresa individuale ing. __________ e con il quale si convenne l'attribuzione alla mandante Impresa San Marino della gestione ed esecuzione dei lavori relativi all'appalto delle opere in Roma località Casale- Casaletto ed all'impresa ing. Farroni della gestione ed esecuzione dei lavori relativi alle opere da eseguirsi in Palestrina.
Osservano che l'avere previsto che ciascuna impresa conducesse autonomamente la gestione organizzativa ed economica ed il relativo cantiere, fatturasse ed incassasse dall'I.A.C.P. i corrispettivi pattuiti con esonero reciproco da ogni responsabilità per l'operato di ciascuna nell'ambito di lavori di propria competenza esclude la possibilità di ingerenza della parte avversa nei rapporti tra l'ente committente e l'impresa Farroni.
Sull'autonomia organizzativa ed esecutiva fondano, pertanto, l'eccezione di inesistenza del credito vantato nei loro confronti dalla mandante Impresa S. Marino per la restituzione della residua parte dell'anticipazione erogata dall'ente committente. Deducono, quindi, la liceità dell'accordo nei rapporti interni tra le imprese associate sul rilievo che la normativa di cui alla legge n. 584/77 non spiega alcun riflesso su detti rapporti così come regolati dalle parti restando l'appalto unitario ed inscindibile solamente nei confronti della stazione appaltante. L'assunto non può essere condiviso per due ordini di ragioni. L'accordo - che stabilisce l'esclusione di una delle imprese dell'associazione contraente (di cui l'una esercente nel settore edilizio, l'altra più specificamente nel settore dell'edilizia stradale) dalla conduzione ed esecuzione dei lavori - interferisce, alternandoli, sul contenuto, sulla portata, sui soggetti e sullo stesso oggetto del contratto stipulato con la P.A., e viola le disposizioni della legge n. 584/77, prese in considerazione dell'Istituto in sede di aggiudicazione, disposizioni che prevedono l'ammissione congiunta alle gare ed alla trattativa privata delle imprese riunite che presentino i requisiti richiesti dalla legge e la cui offerta dà luogo alla responsabilità solidale delle stesse nei confronti del soggetto appaltante (art. 21 ult. co. l. n. 584/77). L'unica eccezione a tali criteri e condizioni è espressamente prevista dalla norma in esame solamente nell'ipotesi in cui vengano indicati nel bando, nell'avviso di gara o nel capitolato speciale parti dell'opera scorporabili con il relativo importo, in relazione alle quali la responsabilità della o delle imprese assuntrici è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo. Nella specie le opere di cui al contratto 28.3.1984 sono unitariamente ed indivisibilmente considerate, l'oggetto è unitario ed inscindibile, entrambe le parti componenti l'associazione si sono impegnate all'esecuzione dei lavori in Palestrina, entrambe rispondano nei confronti dell'Istituto committente, entrambe sono tenute agli adempimenti voluti dalla legge.
Nè sull'unitarietà dei soggetti e dell'oggetto del contratto può spiegare riflessi la mera assunzione (avvenuta peraltro alla stregua della legge in esame), da parte dell'impresa mandataria della procura all'incasso delle somme ed allo svolgimento dei rapporti con l'Istituto, nell'ambito del negozio di rappresentanza. L'accordo 30.3.1984, il quale contrasta con le norme imperative che presiedono alla costituzione delle associazioni d'imprese ed ai rapporti tra le medesime imprese e tra queste e la P.A., è dunque nullo ed improduttivo di effetti, come ritenuto dai primi giudici. Il secondo ordine di ragioni scaturisce dalla considerazione della unitarietà ed inscindibilità della fascia dei diritti ed obblighi rispettivi intercorrenti con la stazione appaltante di modo che l'eventuale diritto al ristoro dei danni derivati dalla sospensione dei lavori sarebbe sorto in capo al raggruppamento delle imprese e perciò automaticamente anche in capo alla società San marino, la cui posizione giuridica nei confronti dell'ente committente è ontologicamente identica e coincide con quella dell'impresa mandataria, onde quest'ultima non sarebbe titolare di alcuna pretesa autonoma opponibile alla mandante Impresa San Marino. Peraltro, poiché, alla cessazione dell'impresa individuale ing. Farroni per morte del suo titolare, si è verificata la prosecuzione del rapporto dell'ente appaltante con la Impresa San Marino e l'Impresa Rinaldi, costituita nuova mandataria, ed altresì l'estinzione del mandato (art. 1722 c.c.) intercorso tra gli originari imprenditori, gli eredi Farroni allo stato non sono portatori di situazioni giuridiche tutelabili iure hereditario o iure proprio nei confronti ne' del nuovo raggruppamento d'imprese, ne' dell'ente appaltante, potendo sorgere in capo ad essi un diritto di natura ereditaria soltanto all'esito dell'eventuale utile esercizio dell'azione ai sensi del D.P.R. 16.7.1962 n. 1063 esperita nei confronti dell'ente committente dall'associazione d'impresa subentrata nel rapporto di appalto, utile esercizio che darebbe vita all'asserito diritto di credito degli eredi Farroni, certo, liquido ed esigibile.
Resta assorbita ogni altra questione di merito, compresa quella relativa alla dispensa dall'obbligo di rendiconto, nemmeno prospettata nell'atto di appello degli eredi Farroni e perciò preclusa, e quello oggetto dell'appello incidentale condizionato spiegato dall'Impresa Rinaldi.
Il terzo motivo dell'appello principale, che critica la statuizione di compensazione delle spese del giudizio di primo grado tra gli eredi Farroni e l'Impresa Rinaldi è anch'esso infondato. La necessaria partecipazione alla causa della impresa costituita nuova mandataria nel rapporto di appalto già stipulato in capo agli originari imprenditori e la natura della controversia integrano infatti i giusti motivi di compensazione ravvisati dal Tribunale. Le spese del presente grado del giudizio gravano a carico dei soccombenti eredi Farroni che ad esso hanno dato causa, e sono liquidate d'ufficio, in difetto di notule, nella parte dispositiva". Contro questa sentenza i coeredi hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi illustrati da memoria e resistiti, con controricorso e memoria, dall'I.A.C.P.
Le imprese Rinaldi e San Marino non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21 e 22 l. 584/77, nonché degli artt. 1362, 1363, 1376, 1292, 1322, 1343 3 1418 c.c.; omessa, insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia, criticano la impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto nullo l'accordo tra le imprese Farroni e San Marino col quale le parti convennero che l'appalto per il complesso da realizzare in Palestrina sarebbe stato eseguito dalla prima. Sostengono: in primo luogo, che la Corte di appello ha disatteso le disposizioni degli artt. 1362 e 1363 c.c., omettendo di considerare che l'accordo ridetto non prevedeva la pura e semplice estromissione dell'impresa San Marino dall'appalto appena citato, dato che con gli artt. 2 e 4 le parti si davano reciprocamente atto dell'obbligo di osservare le norme della l. 584/77 e di ricorrere, nel caso di necessità, all'intervento dell'altra, con ciò escludendosi che l'apporto di ciascuna delle due imprese si esaurisse nella rappresentazione delle proprie denominazioni e delle rispettive risorse economiche-finanziarie al solo fine di predisporre l'offerta di partecipazione alla gara; in secondo luogo, che, nel silenzio della legge citata sulla disciplina dei rapporti interni tra le imprese riunite e sulla ripartizione fra esse dei lavori appaltanti, accordi del tipo considerato non sono vietati attesa la loro rilevanza meramente interna (art. 1376 c.c.) e non incidendo, essi, sulla responsabilità solidale delle singole imprese nei confronti dell'ente appaltante, ancorché ciascuna conservi la propria autonomia nella conduzione dei lavori di pertinenza. Col secondo motivo, i ricorrenti deducono che è errata l'affermazione contenuta nella denunciata sentenza secondo la quale il risarcimento dei danni derivanti dalla sospensione sarebbe spettato anche all'impresa mandante, ancorché questa, pacificamente, non avesse partecipato all'organizzazione e all'esecuzione materiale dei lavori di cui si discute e non fosse stata, quindi, danneggiata affatto dalla loro sospensione, per modo che unica titolare del correlato diritto al risarcimento deve ritenersi l'impresa esecutrice sia nei confronti del committente che nei rapporti interni.
Col terzo motivo si sostiene che ha - nuovamente - errato la Corte di appello nel dichiarare i coeredi privi (allo stato) di situazioni giuridiche tutelabili, iure hereditario o iure proprio, nei confronti del raggruppamento di imprese e della stazione appaltante, dal momento che, estintisi per morte, quanto al loro dante causa, sia il mandato collettivo a lui conferito che il rapporto di appalto, non opera più, nei confronti dei successori, la disciplina propria di quest'ultimo ed essi sono, quindi, abilitati ad agire (iure hereditario) senza attendere l'approvazione del collaudo, rientrando la situazione data tra quelle la cui natura consente, ex art. 44, comma 2, lett. b), D.P.R. 1063/62, la proposizione immediata della domanda e rispetto alle quali non sussistono, pertanto, ragioni di improcedibilità.
Il primo motivo non è fondato.
La nullità degli accordi interni con i quali qualcuna delle imprese riunite viene esclusa dall'esecuzione dei lavori appaltanti è stata affermata da questa Corte con la sentenza n. 1650 del 2 marzo 1996, alla quale il Collegio ritiene di doversi uniformare, condividendone appieno le argomentazioni, sintetizzabili nella notazione che diversamente risulterebbe frustrato lo scopo principale della temporanea associazione, comunemente individuato (quanto alle integrazioni c.d.morte dell'appaltatore orizzontali, come quella in esame) nell'esigenza che ciascuna delle imprese riunite partecipi all'esecuzione dei lavori, onde il concorso dei rispettivi apporti ne assicuri il buon andamento e il risultato finale, altrimenti compromessi dalla (presupposta) inadeguatezza dei mezzi tecnici e finanziari in possesso delle imprese singole.
A questo scopo, pertanto, esse debbono conformare i propri comportamenti, pur nel silenzio della direttiva comunitaria (n. 305/71) e della legge di recepimento n. 584/77 (in vigore all'epoca dei fatti di causa) sui rapporti interni fra le imprese riunite, configurandosi diversamente l'ipotesi di frode in danno dell'amministrazione committente per elusione di norme imperative e conseguente nullità (ex artt. 1344 e 148 c.c.) delle pattuizioni dirette ad estromettere del tutto qualcuna dall'esecuzione dell'appalto.
Neppure i ricorrenti, del resto, dissentono, in principio, da questa linea di pensiero, della quale, però, contestano l'inerenza al caso concreto, adducendo che nella specie di estromissione non può parlarsi sia perché le imprese (originariamente) riunite si limitarono, col noto accordo, ad una ripartizione interna dei lavori loro commessi; sia perché esse non intesero affatto sottrarsi all'osservanza della legge regolatrice, impegnandosi, anzi, reciprocamente ad intervenire, ove necessario, per far fronte a eventuali occorrenze.
Ma non pare che sulla concludenza di queste proposizioni, si possa convenire: prima di tutto, perché l'assunzione in esclusiva e per intero dell'esecuzione di un appalto non può, ovviamente, identificarsi con la ripartizione interna dei lavori ad esso relativi; in secondo luogo, perché la sola professione verbale di fedeltà alla legge non basta per ritenerla osservata, ne', nella particolare materia, l'obbligo di effettiva partecipazione può essere surrogato da una partecipazione meramente virtuale, che introdurrebbe, oltre a tutto, un ulteriore elemento di disturbo nella definizione della responsabilità solidale delle imprese riunite ex art. 21 c.c., fin qui oscillante, com'è ampiamente noto, fra solidarietà nell'esecuzione dell'obbligazione (che appare preferibile) e solidarietà di tipo fideiussorio.morte dell'appaltatore
A questi principi la Corte distrettuale si è, nella sostanza, attenuta: il primo motivo deve essere, pertanto, rigettato. Infondato è anche il terzo mezzo (prioritario, nell'ordine logico, rispetto al secondo), perché la prosecuzione del rapporto di appalto, ancorché soggettivamente novato (in parte) per la morte del titolare di una delle imprese riunite, comporta la persistente applicabilità della relativa disciplina anche in ordine all'azionabilità, nei confronti dell'appaltante (nonché delle imprese superstiti eventualmente coinvolte), dei diritti sorti in capo all'impresa il cui titolare sia successivamente deceduto, con la conseguenza che la correlata domanda giudiziale degli eredi rimane soggetta alla condizione di (temporanea) improcedibilità prevista dall'art. 44 cit., salvo le eccezioni nella stessa norma indicate, non dilatabili in ragione della loro natura, solo quella di cui alla lett. b) tollerando valutazioni di contenuta discrezionalità riservate al giudice del merito.
La improcedibilità di siffatta domanda nei confronti dell'appaltante (pregiudiziale rispetto ai rapporti interni fra le imprese eventualmente connessi) avrebbe dovuto, coerentemente, indurre la Corte di appello ad astenersi, stante la inerente preclusione, dall'esame della questione (di merito) concernente la individuazione degli aventi diritto, al risarcimento degli asseriti danni e che quella Corte ha, invece, inammissibilmente affrontato con l'esito qui condivisibilmente cennato (secondo motivo) dai ricorrenti, restando ferma, peraltro, la eventuale necessità di determinare nelle sedi opportune l'entità dei danni risarcibili (ove accertati e a favore di chi li abbia effettivamente subiti) in misura compatibile col principio di autoresponsabilità, configurabile, questa, in relazione alla quota di lavori "de iure" non attribuibile all'impresa Farroni, risultando diversamente vanificata la rilevanza pratica della nullità dell'accordo più volte citato. La sentenza impugnata deve essere, pertanto, cassata, "in parte qua", senza rinvio, con conseguente travolgimento di ogni statuizione sulle spese di lite, che si compensano morte dell'appaltatore integralmente per giusti motivi.
 P.Q.M.
La Corte rigetta il primo e il terzo motivo; pronunciando sul secondo, cassa, correlativamente, senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in Roma il 6 febbraio 1997.

 
 
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