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Responsabilità dei subappaltatori

 

Responsabilità dei subappaltatori

 

Art. 1670 Responsabilità dei subappaltatori

L`appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 26 marzo 1990 ___________ ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli, la _________ s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti patiti da esso attore allorché il 27 settembre 1988, mentre stava effettuando, per incarico della società convenuta, lavori di manutenzione dell'impianto di ascensore di un fabbricato in Napoli - Marianella, questo era precipitato dal tredicesimo piano.responsabilità dei subappaltatori
Costituitasi in giudizio la società convenuta resisteva alle avverse pretese eccependo di essere titolare di un contratto di manutenzione degli impianti di ascensori esistenti nel rione ___________ in Napoli - Marianella, rione 167, e di avere dato al __________, titolare di una impresa individuale autonoma, l'incarico di sostituire le funi ascensore dell'isolato 32 del predetto rione, elevatore fermo e in disuso da oltre due anni.
Il __________, esponeva ancora la società convenuta, mentre stava eseguendo il lavoro era precipitato con la cabina dell'ascensore nel vuoto, essendo venuti meno i cunei di fissaggio e essendosi spezzata la corda d'acciaio che egli stesso aveva apposto, per tenere ferma la cabina.
Svoltasi la istruttoria del caso, preso atto che l'ispettorato del lavoro aveva escluso ogni responabilità della _________ per l'infortunio occorso al _________ e il giudice penale aveva archiviato il relativo procedimento per non avere rinvenuto elementi di colpa a carico di terzi, il tribunale adito con sentenza 8 febbraio 1995 rigettava la domanda attrice, attesa la autonomia con la quale operava il _________ nell'espletamento dell'incarico ricevuto. Gravata tale pronunzia dal soccombente la Corte di appello di Napoli, con sentenza 26 aprile 2000, deliberata il 3 maggio 2000 e pubblicata il 10 maggio 2000 rigettava la proposta impugnazione. Per la cassazione di tale ultima pronunzia ha proposto ricorso, affidato a due motivi, __________.responsabilità dei subappaltatori
Resiste, con controricorso, la ___________ s.p.a., quale cessionaria della _________ s.p.a..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Hanno accertato, in linea di fatto, i giudici del merito che:
- tra la ___________ è stato stipulato un vero e proprio contratto di sub appalto;
- il contratto aveva a oggetto, essenzialmente, la sostituzione delle funi dell'ascensore (oltre al controllo della chiusura delle porte dei piani e altre operazioni accessorie);
- il ___________ era titolare di una ditta esercente l'istallazione e la manutenzione degli impianti elevatori, avente all'epoca alle dipendenze un solo operaio, elettricista, presente al momento del sinistro;
- il ________ era fornito di regolare autorizzazione alla manutenzione degli ascensori e montacarichi e, inoltre è persona esperta, come del resto si auto definisce anche nell'atto di appello. Precisato quanto sopra i giudici di secondo grado hanno, ancora, evidenziato:
- in presenza di un contratto di appalto o di subappalto l'obbligo della sicurezza grava esclusivamente sull'appaltatore (o sub appaltatore) essendo questi un imprenditore che si impegna a seguire un opera o un servizio utilizzando mezzi e personale da lui autonomamente reperito e organizzato;responsabilità dei subappaltatori
- nella specie non si è in presenza di un sub appalto fittizio o di una intermediazione di mano d'opera;
- il _________, contemporaneamente, per il titolo di abilitazione conseguita e nella qualità di ditta, regolarmente registrata, non poteva considerarsi carente delle capacità tecniche necessarie perché controparte potesse essere ritenuta responsabile dell'incidente occorso per pretesa culpa in eligendo;
- oggetto dell'attività commissionata al __________concerneva la sostituzione delle funi, interamente devoluta ad esso sub appaltatore, senza alcuna ingerenza di controllo o riserva di attività da parte della _________, come risulta pacificamente tra le parti e accertato altresì, dal rapporto dell'Ispettorato del lavoro e l'incidente si è verificato proprio nel corso dell'esecuzione della sostituzione delle funi;
- quanto alle cause del sinistro assume poco rilievo il fatto della conoscenza o meno, da parte del _________, del mancato funzionamento dell'ascensore per lungo periodo, atteso che lo stesso era a conoscenza che l'ascensore era stato fermato per ordine della USL competente e, alla luce del rapporto redatto dall'ispettorato, la libera caduta dell'ascensore è da imputare, tra l'altro, anche allo stesso _______ che era nella condizioni sia di verificare lo stato dell'apparecchio elevatore, e dei cunei nonché del materiale (corda di acciaio) da lui posti in essere per evitare, appunto, la caduta della cabina.responsabilità dei subappaltatori
2. Il ricorrente censura la riassunta pronunzia con due motivi con i quali denunzia, nell'ordine:
- da un lato, che sono stati violati, dalla sentenza gravata e falsamente applicati "gli artt. 1655 ss. c.c., 374 e 375 D.P.R. n. 547 del 1955, 360 nn. 3 e 5 nace per motivazione insufficiente e perplessa e omesso esame di punti decisivi" primo motivo;
- dall'altro, che sono stati violati e falsamente applicati gli artt. 1 ss del D.P.R. 29 maggio 1963 n. 1497, 374 e 375 del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, 360 n. 3 e 5 c.p.c. anche per motivazione insufficiente e perplessa e omesso esame di punti decisivi rilevabili d'ufficio" (secondo motivo).
3. Nessuno dei due motivi, per più profili inammissibili e sotto molti palesemente infondati, merita accoglimento. Alla luce delle considerazioni che seguono.
3.1. Quanto all'assunto - svolto soprattutto nella prima parte del primo motivo - secondo cui nella specie sussisterebbe la responsabilità della SABIEM nonostante le contrarie pacifiche risultanze delle indagini svolte da parte dell'Ispettorato del lavoro prima, e del giudice penale, poi, che avevano unanimemente escluso la responsabilità di terzi per i fatti occorsi al PIANESE - perché nella specie si era a fronte a un sub appalto parziale, atteso che l'incarico conferito ad esso PIANESE aveva a oggetto "non l'esecuzione dell'intero lavoro ... bensì solo interventi specifici e ben delimitati", quale nella specie "la sostituzione delle funi (dell'ascensore)", la deduzione è manifestamente infondata sotto diversi, concorrenti, profili.
3.1.1. In primis si osserva che la verifica, in concreto, se un subappalto è parziale, piuttosto che totale, implica una serie di accertamenti, di fatto, rimessi - istituzionalmente - al giudice del merito e non sindacabili in sede di legittimità, se non denunziando l'esistenza di vizi, nella motivazione della sentenza impugnata, rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. (il giudizio di Cassazione, infatti, contrariamente a quanto suppone parte ora ricorrente non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale si possa procedere a una nuova valutazione delle risultanze di fatto come accertate dai giudici di merito).responsabilità dei subappaltatori
Accertato - da parte dei giudici di merito - che nella specie non sussistevano gli estremi di un sub appalto "parziale" è di palmare evidenza, sotto il profilo in questione, la inammissibilità della censura in parola, con la quale si sollecita, in buona sostanza, una rivisitazione del fatto processuale, da parte di questa Corte di legittimità.
3.1.2. Precisato quanto sopra si osserva, ancora, in conformità a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente e immotivatamente prescinde parte ricorrente, che il vizio di omessa motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione (come definito nel vigente art. 360 n. 5 c.p.c., o di motivazione perplessa, come definito dall'attuale ricorrente) presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della ratio decidendi, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata.
Questi vizi - peraltro - non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (Cass. 7 agosto 2003, n. 11936; Cass. 7 agosto 2003, n. 11918, Cass. 14 febbraio 2003, n. 2222, tra le tantissime).responsabilità dei subappaltatori
Contemporaneamente - sempre al riguardo e sempre in termini opposti rispetto a quanto presuppongono i ricorrenti - deve ribadirsi, ulteriormente, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, in quanto è del tutto estranea all'ambito del vizio di motivazione ogni possibilità per la Corte di Cassazione di procedere ad un nuovo giudizio di merito attraverso l'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. 25 agosto 2003, n. 12467).
Pacifici i principi sopra esposti è palese la inammissibilità del primo motivo del ricorso, con il quale pur denunziandosi, nella intestazione, la sussistenza di vizi rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. parte ricorrente si limita - in realtà - a opporre alle conclusioni raggiunte dai giudici di merito una propria, soggettiva, interpretazione delle risultanze di causa, favorevole agli assunti di essa concludente, cioè a sollecitare - contra legem e cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di legittimità - un giudizio di o di terzo grado (specie tenuto presente che tutte le questioni prospettate con il motivo sono state già sottoposte al vaglio del giudice di appello e da questo disattese con ampia e articolata motivazione).responsabilità dei subappaltatori
3.1.3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, l'assunto che qui si critica è palesemente infondato.
È pacifico in causa che nella specie il sinistro per cui è causa si è verificato mentre il PIANESE dava esecuzione al contratto di subappalto avente a oggetto la sostituzione dei cavi di un impianto di ascensore.
Deve escludersi, pertanto, si fosse a fronte a un subappalto parziario.
Facevano, in particolare, nella specie, difetto sia gli elementi oggettivi, che soggettivi, di un rapporto parziario. È certo, infatti, da un lato, che la sostituzione dei cavi indica un opus specifico e bene individuato, dall'altro, che nell'esecuzione dell'incarico il PIANISE godeva della massima autonomia e non utilizzava ne' strutture ne' personale o altro della società committente.
È di palmare evidenza, pertanto, che lo stesso doveva porre in essere tutte le cautele indispensabili per evitare infortuni sul lavoro, come imposto sia della normativa vigente, che lo stesso non poteva ignorare, sia dalla pluriennale esperienza maturata nel settore.responsabilità dei subappaltatori
3.2. Quanto, ancora, all'assunto che nella specie non operava il trasferimento di responsabilità dal subcommittente al subappaltatore per essersi il primo ingerito nell'espletamento dei lavori, con suggerimenti, istruzioni e richieste, in ordine alle modalità di esecuzione dei lavori stessi, tali da orientare l'attività del subappaltatore - ampiamente svolto nella seconda parte del primo motivo di ricorso - lo stesso deve, ancora una volta, disattendersi perché la circostanza, in linea di fatto, è stata - decisamente - esclusa in sede di merito ed è precluso a questa Corte procedere a un nuovo esame diretto del materiale probatorio in atti. Anche a prescindere da quanto precede si osserva che l'assunto di parte ricorrente è manifestamente infondato.
In tema di appalto, il principio secondo cui l'appaltatore esplica l'attività contrattualmente prevista in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, implica anche che, di regola, egli solo debba ritenersi responsabile dei danni cagionati dall'esecuzione dell'opera.
Il committente, tuttavia, può essere corresponsabile eccezionalmente dei suddetti danni quando si ravvisino, a suo carico, specifiche violazioni del principio del neminem laedere riconducibili all'art. 2043 c.c. (e tale potrebbe essere il tralasciare ogni sorveglianza nella fase esecutiva nell'esercizio del potere di cui all'art. 1662 c.c.), ovvero quando l'evento dannoso gli sia addebitabile a titolo di culpa in eligendo per essere stata affidata l'opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o ancora quando l'appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordine del committente e privato dalla sua autonomia a tal punto da aver agito come nudum minister di questi, o infine quando il committente si sia di fatto ingerito con singole e specifiche direttive nella esecuzione del contratto o abbia concordato con l'appaltatore singole fasi o modalità esecutive dell'appalto (Cass. 12 maggio 2003, n. 7273. Sempre nella stessa ottica, altresì, Cass. 16 luglio 2003, n. 11149).responsabilità dei subappaltatori
Pacifico quanto precede deve escludersi, in radice, che ricorra alcuna delle ipotesi che giustifichino una affermazione di responsabilità (esclusiva o concorrente) della SABIEM quanto al sinistro occorso al PIANESE.
Premesso che il PIANESE si autodefinisce in ricorso (P. 3) "uno dei più esperti ed apprezzati manutentori di impianti di ascensori nell'ambito della provincia di Napoli" e che "per questa ragione, all'odierno ricorrente si rivolgevano ditte specializzate, commissionandogli in subappalto l'esecuzione di lavori (di manutenzione o riparazione) specifici e ben individuati" (ibidem) è palese che la SABIEM non può ritenersi responsabile del fatto per essersi rivolta ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguire correttamente l'opera oggetto di appalto.
Palesemente, ancora, non costituisce ingerenza nell'autonomia dell'appaltatore, sì da ridurlo al rango di nudus minister ne' la circostanza che il committente abbia chiesto l'esecuzione solo di alcuni lavori (bene definiti e aventi una loro assoluta autonomia, come sopra osservato), ne' che, contemporaneamente abbia assicurato la efficienza dell'impianto.
In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, si osserva che quali che possono essere state le "assicurazioni" sullo stato dell'impianto, ricevute dal committente, non responsabilità dei subappaltatori solo queste non possono integrare ex se, ingerenza, nella autonomia dell'appaltatore, ma non escludono, in alcun modo, l'onere per lo stesso appaltatore, prima di procedere all'esecuzione del contratto, di vetrificare la fattibilità, o meno, dell'opera richiesta nella massima sicurezza e nel rispetto della normativa specifica antinfortunistica (tra le tantissime, nel senso che in tema di appalto la circostanza che l'appaltatore esegua l'opera su progetto del committente o fornito dal committente non lo degrada, per ciò solo, al rango di nudus minister poiché la fase progettuale non interferisce nel contratto e non ne compone la struttura sinallagmatica, escludendo dagli obblighi delle rispettive parti, per cui l'appaltatore è tenuto non solo ad eseguire a regola d'arte il progetto, ma anche a controllare, con la diligenza richiesta dal caso concreto e nei limiti delle cognizioni tecniche da lui esigibili, la congruità e la completezza del progetto stesso e della direzione dei lavori, segnalando al committente, anche nel caso di ingerenza di costui, gli eventuali errori riscontrati, quando l'errore progettuale consiste nella mancata previsione di accorgimenti e componenti necessari per rendere il prodotto tecnicamente valido e idoneo a soddisfare le esigenze del committente, Cass. 5 maggio 2003, n. 6754).
3.3. Accertato, da un lato, che il PIANESE ha agito in totale autonomia, e, dall'altro, che era suo puntuale dovere verificare il rispetto di tutte le norme antinfortunistiche, senza che rilevi in senso contrario il comportamento della SABIEM e la circostanza che questa abbia omesso di riferire al PIANESE che l'impianto era in disuso da oltre un anno, è palese la manifesta infondatezza del secondo motivo di ricorso, relativo alla denunziata violazione di diverse disposizioni antinfortunistiche.
Specie considerato, altresì, come puntualmente sottolinea parte controricorrente e omette totalmente di evidenziare parte ricorrente, che il sinistro si è verificato per il cattivo posizionamento dei cunei fissaggio nonché per la insufficiente portata del cavo di acciaio.
Certo, oltre ogni ragionevole dubbio, che sia i cunei di arresto (malamente posizionati) sia la inadeguatezza del cavo di acciaio sono riferibili, in via esclusiva, alla condotta del PIANESE è palese, anche sotto tale, ulteriore, profilo, che correttamente i giudici del merito hanno escluso qualsiasi responsabilità della SABTEM in ordine ai fatti denunziati dal PIANESE.
4. Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso, in conclusione,deve rigettarsi, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidate in E. 100,00 per spese, E. 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2004

 
 
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