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Art. 1659 Variazioni concordate del progetto
L`appaltatore non può apportare variazioni alle modalità convenute dell`opera se il committente non le ha autorizzate L`autorizzazione si deve provare per iscritto (2725). Anche quando le modificazioni sono state autorizzate, l`appaltatore, se il prezzo dell`intera opera è stato determinato globalmente, non ha diritto a compenso per le variazioni o per le aggiunte, salvo diversa pattuizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 1985 la __________ convenne innanzi al Tribunale di _________ la ___________. (poi __________, d'ora in avanti _______) esponendo di aver dato in appalto alla convenuta la fornitura e la posa in opera della guaina di copertura del proprio fabbricato per 600 mq.; che l'opera era stata eseguita in maniera difettosa e carente tanto che in occasione di un temporale si erano staccati mq. 520 di guaina. L'attrice domandava la condanna della _______ al rifacimento a sue spese dell'opera ed al risarcimento dei danni.variazioni concordate del progetto La domanda era accolta dal Tribunale che condannava la ______ al rifacimento a sue spese dell'opera secondo le previsioni contrattuali ed al parziale risarcimento dei danni in misura di L. 6.750.000. La Corte di Appello di ______, sul gravame dalla soccombente, con la sentenza in data 20.7 - 15.9.1999 ha integralmente riformato quella del Tribunale rigettando le domande attoree sul presupposto che il Tribunale aveva errato nella valutazione delle prove documentali ed orali nonché della consulenza tecnica di ufficio. La Corte ha, infatti, premesso che l'opera affidata alla ______ era risultata carente solo lungo il perimetro dei lucernari o cupolini avendo il perito accertato che, nella zona di tetto che ne era priva, la guaina era ancora perfettamente aderente e non aveva dato luogo ad inconvenienti di sorta; che l'unica causa delle infiltrazioni e, quindi, dei danni subiti dall'attrice ________, risaliva alla mancata esecuzione delle opere di ricopertura all'altezza dei lucernari; che questi, per eseguire l'opera a regola d'arte, si sarebbero dovuti necessariamente rimuovere; che non sussistevano altri vizi o difformità e che il Geometra ________, per conto della committente, aveva giudicato troppo onerosa la rimozione dei cupolini; che la fattura emessa attestava che al basamento dei cupolini erano stati effettuati i lavori parziali che le parti avevano successivamente concordato, omettendosi quello più oneroso della rimozione.variazioni concordate del progetto Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione la ________ con due motivi, articolati in più censure. Resiste con controricorso la _________.. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso non è fondato. Nella prima censura del primo motivo la ricorrente deduce violazione dell'art. 115 c.p.c. sul presupposto che la Corte avrebbe ritenuto sussistente l'accordo modificativo delle modalità di esecuzione delle opere attorno ai cupolini nonostante la contestazione di esso e di cui la _______ non aveva fornito la prova, non risultando dagli atti nessuna autorizzazione scritta o verbale alla variazione delle modalità di esecuzione. La Corte si sarebbe basata sui giudizi ipotetici e de relato del perito, peraltro utilizzati dalla stessa Corte in maniera parziale.variazioni concordate del progetto La censura va disattesa poiché in essa il ricorrente nulla oppone criticamente all'affermazione della Corte di merito circa il potere di rappresentanza della Sottoriva s.p.a., da parte del Geometra Fabris, ne' sull'esistenza dell'accordo successivo al contratto, riguardo al quale la Corte da atto (pag. 4) della missiva del Geom. Fabris, per conto della committente, che considerò troppo oneroso il lavoro di smontaggio dei cupolini.variazioni concordate del progetto La restante parte della censura contiene considerazioni prettamente di merito sulle quali non può cadere l'attenzione di questa Corte di legittimità. Sempre riguardo al primo motivo, il secondo profilo di censura deduce violazione dell'art. 1667 c.c. per non avere la Corte tenuto conto delle due ipotesi di vizi contemplati dalla norma e, cioè, la difformità e i vizi veri e propri dell'opera, avendo la sentenza confuso ed equiparato le due ipotesi. Neppure tale doglianza è fondata poiché dalla lettura della sentenza non appare il lamentato errore, avendo la Corte di merito escluso, sia difformità dell'opera rispetto a quanto (ri)pattuito dai contraenti, sia, e, vieppiù, vizi nella esecuzione a regola d'arte delle opere, così come(ri)pattuite. Insomma, secondo la sentenza, l'appaltatore ebbe ad eseguire le opere secondo il contratto e queste non presentavano difformità ne', "tantomeno", vizi (cfr. sent. pag. 4).variazioni concordate del progetto Nel secondo motivo si deduce dal ricorrente motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia, anche qui sotto due profili: a) la Corte non avrebbe adeguatamente, da un lato, motivato il superamento del giudizio di primo grado; b) e, d'altro canto, il presunto accordo richiedeva, a norma dell'art. 1659 c.c., la prova per iscritto e, sul punto, la motivazione della Corte sarebbe insufficiente. Non sussiste il vizio lamentato sub a) poiché la decisione difforme dei giudici di secondo grado, rispetto a quella di primo grado, è sorretta da una motivazione adeguata che, se anche non ampia, si sviluppa con corretta consequenzialità logica, rendendo pienamente chiare le ragioni del decidere (nuova pattuizione, opere eseguite in conformità ad essa, assenza di vizi rispetto alle buone regole dell'arte). Quanto al profilo sub b), la Corte parla della missiva del geometra implicante la variazione dell'originario patto contrattuale e di "comune accordo" per omettere i lavori più onerosi rispetto a quelli effettivamente eseguiti e riportati in fattura. Il Collegio ritiene che per sorreggere adeguatamente il proprio convincimento la Corte di merito non avesse necessità di ulteriori indugi motivazionali.variazioni concordate del progetto Per quanto concerne la prova del (nuovo) patto non vi era bisogno della sua consacrazione scritta come assume il ricorrente, non essendo applicabile alla specie la richiamata norma dell'art. 1659 c.c.. Detta norma, infatti, regola l'ipotesi in cui l'appaltatore, di sua iniziativa, abbia deciso di apportate variazioni o modificazioni alle modalità di esecuzione delle opere, mentre il regime probatorio più severo previsto dalla norma in esame non si applica nè alla variazioni indicate dal committente ne' a quelle concordate tra le parti, potendosi, in tal caso, la prova ricavare da qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva.variazioni concordate del progetto Ed, appunto, nel caso di specie, sulle variazioni eseguite all'opera, vi fu accordo tra le parti ("le parti avevano concordato", come si legge a pag. 4 della sentenza) dopo che, per mezzo del Geom. Fabris, la committente, per iscritto, aveva rappresentato la onerosità della realizzazione secondo la modalità originarie. Un ulteriore, e del pari infondato, profilo di censura attiene ancora ai motivi ed all'iter della nuova pattuizione. variazioni concordate del progetto Si sostiene che la stessa Magrin aveva considerato inutile l'isolamento dei cupolini e che, quindi, la relativa modifica era stata unilateralmente attuata. L'osservazione, quand'anche fondata e rispondente agli atti di causa, (il che non è per quanto sopra detto circa l'intervenuto accordo), non implicherebbe, logicamente, la unilateralità della modifica e, soprattutto, essa non supera quanto rilevato dalla Corte, in ordine alla missiva del Geometra Fabris ed all'accordo modificativo del contratto originario che è stato ravvisato in sede di merito.variazioni concordate del progetto Nella terza e nella quarta censura del secondo motivo si sostiene, ancora infondatamente, che, anche in caso di concorde deroga alle pattuizioni contrattuali, permane la responsabilità dell'appaltatore, salvo espresso esonero (qui mancante). Al riguardo la ricorrente non tiene conto che, secondo l'incensurabile apprezzamento delle Corte di appello, le parti non solo si accordarono per omettere talune opere ma stabilirono quali erano quelle da farsi in sostituzione (apposizione di garza di vetro sui soli 12 mq. di basamento dei cupolini lasciati in sede) e che di queste opere è stato escluso qualsiasi vizio di esecuzione. In tema di appalto, in caso di pattuizione successiva ed aggiunta a quella originaria, circa le opere da eseguirsi e/o le modalità di esecuzione, spetta al committente l'onere di provare che le diverse opere concordate e compiute sono affette, a loro volta, da vizi nella esecuzione, non bastando dimostrare che esse sono, in sè, inadeguate variazioni concordate del progetto allorché sono state frutto della specifica ingerenza del committente nelle modalità esecutive del contratto o di espressa modifica delle precedenti pattuizioni in relazione a dette modalità di esecuzione o al contenuto stesso dell'opus dedotto in contratto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente alle spese, liquidate come nel dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi euro 2.315,00 di cui euro 2000 (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2002. Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2003
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