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Art. 1660 Variazioni necessarie del progetto
Se per l`esecuzione dell`opera a regola d`arte è necessario apportare variazioni al progetto e le parti non si accordano, spetta al giudice di determinate le variazioni da introdurre e le correlative variazioni del prezzo. Se l`importo delle variazioni supera il sesto del prezzo complessivo convenuto, l`appaltatore può recedere dal contratto e può ottenere, secondo le circostanze, un' equa indennità. Se le variazioni sono di notevole entità, il committente può recedere dal contratto ed è tenuto a corrispondere un equo indennizzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 6 ottobre 1981 _______ conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di ____, ________ e ________. Esponeva di avere eseguito, nell'appartamento dei convenuti in __________, i lavori edili, idraulici, elettrici e di tinteggiatura, descritti nella lettera del 18 febbraio 1978, per un importo complessivo di lire 12.522.759, e chiedeva la condanna dei convenuti medesimi al pagamento del residuo credito di lire 6.311.220 oltre rivalutazione monetaria ed interessi. In contumacia del __________ si costituiva la __________ che contestava la fondatezza della pretesa dell'attore. Il Tribunale, con sentenza 23 marzo 1987, accoglieva la domanda. variazioni necessarie del progetto La Corte di Appello di _______, con sentenza 12 maggio 1989, in contumacia di ________, in riforma della sentenza del Tribunale appellata da _________, rigettava la domanda proposta da ________. La Corte: a) - rilevato che il corrispettivo inizialmente pattuito fra le parti era stato di lire 5.000.000, riteneva che la fattispecie andava sussunta nella disciplina di cui all'art. 1659 C.C.;variazioni necessarie del progetto b) - riteneva le prove offerte dallo ________ del tutto insufficienti "sia in ordine al tipo di prova offerta rispetto a quello richiesto per la assunta variazione del progetto iniziale, sia perché non risultava neanche dedotto e tantomeno provato che almeno la ________ pattuì un prezzo eccedente quello inizialmente convenuto". ________ ricorre per cassazione, deducendo due motivi. _________ non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 1659 C.C..variazioni necessarie del progetto Sostiene che la Corte di Appello ha ritenuto che il rapporto in questione dovesse rientrare nella disciplina dell'art. 1659 C.C. e carenti le prove offerte (nell'ambito della disciplina detta, qualificando lo _______ appaltatore), senza che l'appellante ________, sia durante la fase del primo grado sia in sede di gravame, avesse sollevato sul punto espressa e specifica contestazione; che, nella specie, tra le parti non fu stipulato alcun "progetto" ma concordata una spesa forfettaria di lire 5.000.000 solo per la tinteggiatura di tutto l'appartamento e per la verniciatura, sicché - a tutto concedere - le "variazioni" (ex art. 1659 C.C.) avrebbero riguardato esclusivamente il detto "progetto" di tinteggiatura e verniciatura, mentre le opere pretese dai committenti _________ furono tutte quelle altre elencate e specificate nel foglio "preventivo lavoro" del 18 febbraio 1978 per lire 12.311.459.variazioni necessarie del progetto Con il secondo motivo il ricorrente deduce l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Sostiene: a) - che la contestazione delle difformità e dei vizi, a norma dell'art. 1667 C.C., avvenne dopo il termine massimo stabilito a pena di decadenza;variazioni necessarie del progetto b) - che, pur volendo da credito alla qualificazione del rapporto quale appalto, la Corte di Appello contraddittoriamente non ha ritenuto che il rapporto si limitò all'inizio alla tinteggiatura e verniciatura e che in seguito fu esteso ad altre e più importanti opere, completamente diverse, che non possono affatto farsi rientrare nel contratto iniziale. I motivi, intimamente connessi, possono essere congiuntamente esaminati. Il ricorso è fondato.variazioni necessarie del progetto Va rammentato che l'art. 1659 C.C. si riferisce alle variazioni o aggiunte rispetto alle convenute modalità dell'opera. Il primo comma dell'art. cit. "difende" l'opera come valuta dal committente, che non può pertanto essere variata per arbitrio dell'appaltatore. Nella specie è questione di prezzo. Il terzo comma dell'art. cit. fa rientrare le variazioni e le aggiunte "nel prezzo dell'intera opera, se determinato globalmente". È salva una diversa pattuizione. A norma dell'art. 1661 primo comma seconda parte l'appaltatore ha diritto al compenso per "maggiori" lavori eseguiti, anche se il prezzo dell'opera era stato determinato globalmente. L'appaltatore può provare con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni, che le variazioni dell'opera appaltata siano state richieste dal committente, in quanto la prova scritta dell'autorizzazione di quest'ultimo è necessaria soltanto quando le variazioni siano dovute all'iniziativa dell'appaltatore (Cfr., tra le tante, Cass. 7.1.1980 n. 106; 18.1.1983 n. 466).variazioni necessarie del progetto Nella specie: a) - La domanda di pagamento proposta dall'attore - "quale saldo di lavori che i convenuti avevano commesso allo Zappia e che da quest'ultimo erano stati eseguiti" - era stata accolta dal Tribunale (v. sentenza impugnata in "svolgimento del processo"). Al di fuori del quadro normativo dell'art. 1659 C.C.. b) - Con l'atto di appello dell'appellante Luigia Rivoltella non fu sollevata espressa e specifica contestazione, in relazione alla disciplina dell'art. 1659 C.C., come ha dedotto il ricorrente con il primo motivo e come risulta confermato dalle conclusioni "in via istruttoria" dell'appellante (riportate nella sentenza impugnata) per la nomina di un consulente tecnico di ufficio "al fine di accertare il valore e qualità delle opere eseguite dalla ditta Zappia nell'appartamento dell'appellante, verificando la corrispondenza di detti lavori nonché la qualità del materiale a quanto convenuto dalle parti". La Corte di Appello ha inquadrato la fattispecie nell'ambito dell'art. 1659 C.C. partendo dalla premessa di un "corrispettivo inizialmente pattuito" tra le parti, senza neanche variazioni necessarie del progetto sufficientemente precisare a quale opera il corrispettivo si riferisse e ritenendo l'insufficienza delle prove offerte rispetto al tipo di prova richiesto, in relazione a non meglio precisata "assunta variazione del progetto iniziale". È del tutto estraneo alla sentenza impugnata - ed inammissibile pertanto in questa sede per novità della questione - il riferimento del ricorrente (v. secondo motivo - sub a) a difformità e vizi ex art. 1667 C.C.. La sentenza va cassata per variazioni necessarie del progetto nuovo esame, con rinvio - anche per le spese di questo giudizio - ad altro giudice, designato in altra sezione della Corte di Appello di Milano. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia - anche per le spese del giudizio di cassazione - ad altra sezione della Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 25.10.1994.
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