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Verifica e pagamento di singole partite

 

Verifica e pagamento di singole partite

 

Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite

Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l`appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell`opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l`accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione dell' 8 giugno 1987 la Ditta _________ di ________ e ______ conveniva al giudizio del Tribunale di ________ la Ditta ________ srl e C, SAS (d'ora in avanti: _______), con sede in ________, per sentirla condannare al pagamento in suo favore del saldo del prezzo, pari a L. 6.852.000, per una fornitura di lastre di pietra fatta alla convenuta la quale, nel costituirsi, non contestava il credito dell'attrice ma spiegava domanda riconvenzionale per la risoluzione del contratto di appalto. Deduceva la ________che, nell'aprile del 1986, aveva dato in appalto la posa in opera di cubetti alla ditta ______ di ______ che, aveva subappaltato il lavoro alla Ditta _______ la quale aveva effettuato la prestazione in modo difettoso per cui avanzava un credito, opposto in compensazione, per l'ammontare di DM 27.785,05.verifica e pagamento di singole partite Il Tribunale adito condannava la _________ al pagamento in favore dell'attrice della somma da questa richiesta, con rivalutazione ed interessi e rigettava le domande da questa proposte nei confronti delle ________. L'appello della soccombente era accolto dalla Corte di Appello di ______ che, con sentenza dell'11.4.2000, notificata il 5.7.2000, in riforma della sentenza impugnata, operata la compensazione, condannava la Ditta ________ al pagamento in favore della ________ della somma di L. 1.148.000 oltre al maggior danno nella misura del 10% di detta somma sino al 15,12.1990 e successivamente ai soli interessi legali nonché al pagamento di DM 6.785,050, oltre interessi legali dalla domanda.verifica e pagamento di singole partite La Corte osservava:
a) che il solo contratto oggetto di contesa tra le parti era quello riguardante la esecuzione dei lavori di pavimentazione in cubetti di porfido da parte della Ditta ________ su incarico della _________;
b) che i vizi relativi erano stati tempestivamente denunziati immediatamente dopo la fine dei lavori, da individuarsi alla data del 13.6.1986;verifica e pagamento di singole partite
c) che non vi era prova dell'invito alla verifica dei lavori ne' della loro accettazione anche tacita, non potendo tale significato attribuirsi al pagamento del prezzo, per cui era del tutto irrilevante verificare se i vizi fossero occulti o meno;
d) che sussistevano i vizi della posa in opera dei cubetti essendo stato, peraltro, il lavoro eseguito senza il rispetto della normativa vigente nel paese di esecuzione;
e) che l'inadempimento dell'appaltatore era grave e che poteva riconoscersi alla committente un danno, liquidato in via equitativa, di L. 8.000.000 e che andava restituito alla stessa il prezzo già pagato in ragione di DM 6.785,050.verifica e pagamento di singole partite
Avverso detta sentenza ricorre per Cassazione la Ditta ___________ con quattro motivi.
La _________ resiste con controricorso e propone ricorso incidentale basato su due motivi.verifica e pagamento di singole partite
MOTIVI DELLA DECISIONE
A norme dell'art. 335 c.p.c., va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi, principale ed incidentale, proposti contro la stessa sentenza.
Nel primo motivo del ricorso principale, denunziando violazione degli artt. 1362, 1218 e 1665 c.c. e motivazione omessa e contraddittoria, la ricorrente deduce la verifica e pagamento di singole partite insussistenza del vizio relativo alla posa in opera dei cubetti di porfido su letto di sabbia anziché di calcina o malta, avendo omesso il giudice di appello di accertare la comune volontà della parti circa la modalità della posa in opera e sostituito tale volontà con criteri di opportunità o "preferibilità". Il corrispettivo dell'appalto era stato stabilito in relazione alla prestazione commissionata ed, in definitiva, la __________ non aveva provato l'inadempimento dedotto. Il motivo non è fondato.
Innanzitutto la ricorrente introduce per la prima volta, e quindi, inammissibilmente, in questa sede il riferimento ad una pattuizione (di cui non si allega neppure il tenore) verifica e pagamento di singole partite intervenuta tra le parti circa la posa in opera dei cubetti. Quanto, poi, al vizio rilevato dai giudici di merito, la contestazione - peraltro generica - è limitata alla posa dei cubetti su sabbia ed omette di considerare che questo, secondo la Corte di Appello, non era l'unico dei vizi dell'opera (pag. 11 della sentenza) in relazione ai quali è stato ravvisato l'inadempimento, non tanto fondato sulla mancata ottemperanza di specifiche clausole contrattuali quanto sulla complessiva inadeguatezza della esecuzione dell'opera a regola d'arte, che costituisce l'obbligazione precipua dell'appaltatore. verifica e pagamento di singole partite Nel secondo motivo si denunzia "errata valutazione delle emergenze processuali" e falsa applicazione degli artt. 2967 cc e 116 c.p.c.;
motivazione insufficiente. Il giudice di merito non aveva indicato gli elementi da era tratto il proprio convincimento e la relazione dell'architetto "germanico" non era sorretta da valida dimostrazione ed era stata immotivatamente anteposta alla relazione de tecnico di parte; non poteva darsi valore alla normativa vigente in Germania dovendo valere i criteri abitualmente applicati in Italia ed il giudice non poteva avvalersi della disciplina invocata dalla controparte in mancanza di prova.
Il motivo è del pari infondato.
La critica ha ad oggetto la incensurabile valutazione delle risultanze istruttorie da parte del giudice di merito ed, in particolare, della consulenza tecnica di ufficio e la mancata considerazione della consulenza di parte.
Orbene, nel ricorso per verifica e pagamento di singole partite Cassazione, la censura di mancata considerazione della consulenza di parte, costituente mera allegazione difensiva, deve contenere la specifica indicazione delle diverse conclusioni e motivazioni cui è pervenuto il consulente privato rispetto a quello di ufficio nonché delle ragioni che sorreggono le stesse, trattandosi di indicazioni evidentemente necessarie per poter apprezzare la omessa valutazione di esse da parte del giudice del merito e, quindi, la possibile (eventuale), influenza dei divergenti rilievi tecnici sulla motivazione. Una indicazione (come nella specie) meramente generica delle differenti conclusioni del consulente di parte rende la censura inammissibile. Per il resto la disciplina della prova è del tutto ininfluente sul giudizio di corretta esecuzione dell'opera ed il criterio vigente in ________ - la cui applicabilità la ricorrente contesta - non è invocato nella sentenza come regola vincolante in sè ma piuttosto parametro di buona tecnica costruttiva.
Nel terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1665 e 1667 cc e motivazione contraddittoria. Si assume dalla ricorrente che erroneamente non era stato attribuito la corretta valenza probatoria al pagamento di prezzo come indice, anche legislativamente previsto (art. 1666 c. 2 cc), di accettazione verifica e pagamento di singole partite senza riserve dell'opera in relazione alla quale non fu alcuna contestazione al momento della consegna; mancava, inoltre, la prova, che era onere del committente fornire, della tempestiva denunzia dei presunti vizi.
Sul punto della denunzia tempestiva le censura è del tutto generica ed apodittica rispetto alla ineccepibile e motivata conclusione cui al riguardo è pervenuta la Corte territoriale (cfr. pagg. 9 e 10 della sentenza). Per il resto, il giudizio di insufficienza della prova circa la accettazione dell'opera da parte della committente costituisce una incensurabile valutazione di merito non censurabile se non per i profili della illogicità e della violazione di legge. Ed a quest'ultimo riguardo il richiamo all'art. 1666 c. 2 cc non è appropriato.
Tele norma, infatti, si riferisce specificamente ai contratti di appalto di opere da eseguire per partite nei quali sia la verifica che il pagamento che l'accettazione della (parte di) opera - che può anche avere una sua autonomia funzionale ed economica e che, comunque, forma oggetto di autonoma consegna, sebbene rientrante nell'oggetto generale del contratto - riguardano le singole partite delle quali, una volta avvenuto il pagamento da parte del committente, si presuma l'accettazione senza riserve da parte di costui del lotto consegnato. verifica e pagamento di singole partite La ratio specifica di detta norma è del tutto evidente ed è volta ad evitare la possibilità di contestazione per un tempo indefinito delle consegne di beni o servizi oggetto di contratti di appalto che, di norma, si protraggono nel tempo, il che inciderebbe negativamente sulla celerità, la facilità e la buona fede negli scambi.
Da questi brevi rilievi risulta evidente la inapplicabilità della norma dell'art. 1666. a tutti gli appalti ed anche a quello di specie che (anche per la natura e la entità della prestazione in esso dedotta) non risulta essere stata eseguito per partite. Nel quarto motivo si denunzia violazione degli artt. 1453 e 1668 cc e difetto di motivazione sotto il profilo che, avendo il giudice ammesso che i cubetti posti in opera erano recuperabili, era da escludersi l'inadempimento ed, al più, era ammesso il ricorso alla garanzia di cui all'art. 1668 cc. Non potendosi emettere la declaratoria di risoluzione non era neppure ammessa la restituzione del corrispettivo incassato.
La censura - che si articola in un verifica e pagamento di singole partite sofisma - è palesemente infondata poiché sta di fatto che nel caso di specie la declaratoria di risoluzione è stata emessa e, di conseguenza, poteva essere emessa anche la pronunzia restitutoria, che non viene censurata per altri profili. Passando all'esame del ricorso incidentale, nel primo motivo di esso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1668, 1453, 1458 e 1223 cc; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla liquidazione del danno in favore della Baumler.
La riutilizzabilità dei cubetti affermata dal giudice di merito ne comportava la restituzione alla Ditta _________ verifica e pagamento di singole partite(non disposta perché non richiesta) il che imponeva di non escludere dall'ammontare del danno liquidato il costo per l'acquisto del materiale nuovo. La Corte di appello, poi, non aveva considerato l'esborso - provato per tabulas - per l'accertamento tecnico preventivo. Il motivo non è fondato.
Il Collegio osserva che laddove la sentenza impugnata ha presupposto che la proprietà dei cubetti era stata acquisita alla committente _______ essa andava censurata in punto di diritto il che, con ogni evidenza, non è avvenuto, per cui, in mancanza di tale censura, non possono legittimamente trarsi le conclusioni pretese dalla ricorrente incidentale. Quanto all'esborso delle spese per l'accertamento tecnico preventivo, va osservato che esso non costituisce una voce di danno ma va calcolato nella liquidazione delle spese processuali. L'anticipazione delle spese per l'ATP spetta alla parte che lo richiede e che, poi, può ottenerne il rimborso in sede di regolamento delle spese nella sentenza finale sul merito. Occorre, pertanto, che la parte vittoriosa indichi espressamente la spesa nella relativa nota (Cass. 1690/2000; Cass. 12759/93) e ne dimostri l'esborso effettivo o, almeno, la messa a suo carico del compenso al perito. Se, infatti, l'esborso anticipato viene (o sia stato) effettuato dalla parte poi soccombente oppure se le spese sono state poste a carico della stessa nella liquidazione (che è titoli esecutivo) fatta dal giudice in calce alla perizia, è evidente che nessun rimborso può spettare alla parte vittoriosa. Nel caso di specie la ricorrente incidentale si è limitata ad affermare che sarebbe provato per tabulas il suo diritto ad ottenere il rimborso della spese in questione, senza altre indicazioni e/o specificazioni. Ad ogni buon conto le spese dei due gradi (poste a carico della Ditta Trevisani) sono state indicate in maniera onnicomprensiva e non è neppure dedotto che esse non contengano nel totale anche quelle di ATP. Nel secondo motivo - articolato in più censure - si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1224, 1278 e 2033 cc; omessa, erronea ed insufficiente motivazione in ordine alla determinazione del danno e dell'obbligo restitutorio. La Corte di appello aveva determinato il danno in lire italiane al cambio all'epoca dei fatti (valuta 1986) operando la compensazione con il credito della ditta Trevisani "sorto nella stessa epoca" ma limitandosi a riconoscere sulla differenza spettante alla Baumler il maggior danno del 1986 sino al 15.12.1990 e successivamente i soli interessi legali. Siffatta statuizione era errata poiché:
a) trattandosi di debito di valore, come riconosciuto dalla stessa Corte di Appello, la svalutazione andava riconosciuta fino al saldo e non solo fino al 15.12.1990.
Questo profilo di censura è destituito di fondamento poiché la C.A. ha espressamente qualificato il credito come "di valuta" (sent. pag. 13, capov. 2) e, poiché il motivo si fonda su un presupposto errato (che la C.A. abbia qualificato il credito come "di valore") la doglianza non può essere accolta. E, del resto, si trattava di credito residuo a seguito di compensazione operata tra un credito di valore (risarcimento danni) e di uno di valuta (somma dovuta per fornitura dei materiali) per cui andava - ove sussistente - denunciato un errore di diritto quanto alla natura del credito. b) a norma degli artt. 1278 e 1224 cc, nel caso di debiti determinati in moneta estera, il debitore, se preferiva pagare in moneta legale, era tenuto a corrispondere la somma secondo il cambio del dì del pagamento, salvo il diritto del creditore, in caso di svalutazione della moneta italiana, di ottenere la differenza tra il cambio della scadenza e quello del pagamento.
Questa doglianza è inammissibile atteso che la questione connessa all'adempimento della obbligazione in moneta straniera (che peraltro ora non è più tale, essendo venuto meno il rapporto di cambio tra marco e lira ed essendo l'euro l'unica moneta avente corso legale nei due Stati) non ha formato oggetto di dibattito nei precedenti gradi di merito e viene proposta per la prima volta in questa sede;
c) sulla somma di DM 6.785, 050 erano stati riconosciuti i soli interessi legali dalla domanda sul presupposto della mancata conoscenza della data del pagamento e ciò in palese contrasto con le risultanze istruttorie e documentali da cui risultava la data del pagamento al 13.6.1986 dalla quale dovevano essere riconosciuti gli interessi.
In proposto il Collegio osserva che o l'errore denunziato è di fatto (sub specie di mancata percezione delle risultanze istruttorie) ed allora è stato denunziato impropriamente in questa sede anziché in revocatoria. Se, invece, dovesse trattarsi di errore di diritto, andava, in tal caso, precisata la norma sulla decorrenza degli interessi (e sulla mora) violata dalla Corte di Appello nel far decorrere gli interessi dalla domanda anziché dalla data del pagamento della somma da restituire.
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 settembre 2003

 

 
 
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