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Art. 1662 Verifica nel corso di esecuzione dell`opera
Il committente ha diritto di controllare lo svolgimento dei lavori e di verificarne a proprie spese lo stato. Quando, nel corso dell`opera, si accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d`arte, il committente può fissare un congruo termine entro il quale l`appaltatore si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risoluto, salvo il diritto del committente al risarcimento del danno (1223, 1454, 2224).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO In data 6.7.1993 il comune di _______ e la s.r.l. ______concludevano un contratto di appalto con il quale veniva affidata all'appaltatrice il compito di provvedere alla riorganizzazione e gestione del servizio idrico comunale. Insorte difficoltà nella gestione dell'appalto l'Amministrazione comunale proponeva domanda di accesso al giudizio arbitrale. Il Collegio arbitrale con lodo in data 14.3.1998:verifica nel corso di esecuzione dell'opera a) dichiarava risolto il contratto di appalto per colpa della s.r.l. ________.; b) condannava la società appaltatrice a restituire varie somme incassate in più del dovuto; c) condannava il Comune a corrispondere alla società L. 46.722.735 in pagamento di lavori eseguiti e non pagati. Avverso il lodo arbitrale proponeva impugnazione la s.r.l. _________. deducendo:verifica nel corso di esecuzione dell'opera 1) nullità del lodo per violazione dell'art. 820 C.P.C.; 2) nullità del lodo per motivazione contraddittoria o incompleta. Si costituiva in giudizio il comune di ________ che proponeva a sua volta impugnazione incidentale in relazione alla statuizione con la quale era stata respinta la richiesta di condanna della società al pagamento della penale prevista per il ritardo nella predisposizione dei ruoli degli utenti. Con sentenza in data 29.12.1999 la Corte di appello di ________ respingeva entrambe le impugnazioni.verifica nel corso di esecuzione dell'opera Per la cassazione della sentenza della Corte di appello propone ricorso, fondato su cinque motivi, la s.r.l. _______ Resiste con controricorso il comune di _________. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di cassazione la società ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione di norma di diritto nonché insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla scadenza del termine previsto dall'art. 820 c.p.c. Assume la società ricorrente che in data 13 e 14.3.1998 aveva notificato alla controparte la propria intenzione di far valere la decadenza prevista dall'art. 820 c.p.c., sicché essendo stato il lodo sottoscritto in data 14.3.1998 la Corte di appello avrebbe dovuto rilevare e dichiarare la nullità del lodo stesso, pronunziato oltre i termini di legge. Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto. verifica nel corso di esecuzione dell'opera Invero, va rilevato che l'art. 821 c.p.c. stabilisce che la volontà della parte di avvalersi della decadenza conseguente al decorso del termine di gg. 180 previsto per il deposito del lodo deve essere comunicata alla controparte ed agli aa. prima della deliberazione del lodo "risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli aa." Da tale norma si evince all'evidenza che la nullità di cui all'art. 829 comma 1 n. 6 c.p.c. può essere eccepita solo se la volontà di avvalersi della relativa decadenza sia stata evidenziata, nelle forme di legge, prima della deliberazione del lodo, risultante dal dispositivo sottoscritto a maggioranza, non essendo sufficiente che detta volontà sia manifestata prima della sottoscrizione del lodo stesso da parte di uno o più aa. Nella specie, risulta dall'impugnata sentenza che il lodo è stato deliberato e sottoscritto a maggioranza in data 7.3.1998 e che la decadenza è stata eccepita solo in data 13 e 14.3.1998 contestualmente quindi verifica nel corso di esecuzione dell'opera o subito dopo la sottoscrizione del presidente e dell'ultimo arbitro, avvenuta in data 14.3.1998 ma dopo la deliberazione adottata a maggioranza in data 7.3.1998. Pertanto, essendo stata la decadenza tardivamente eccepita avanti agli AA., rettamente la Corte territoriale ha respinto il motivo di impugnazione, riproposto in questa sede. Il primo motivo va, quindi, disatteso.verifica nel corso di esecuzione dell'opera Con il secondo motivo la società ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 829 nn. 4 e 5 e 823 c.p.c. Rileva la s.r.l. S.I.P.A.M. che con l'atto di impugnazione aveva lamentato la valutazione data dal Collegio arbitrale all'espressione "benestare" usata dal Sindaco del comune di Sante Marie al fine di modificare il contenuto del capitolato d'oneri.verifica nel corso di esecuzione dell'opera A tale censura la Corte di appello - secondo la ricorrente - non ha dato alcuna risposta logica, idonea a confutare quanto dedotta dall'impugnante. La volontà del Sindaco di modificare il capitolato d'oneri era chiara ed esplicita, ed era stata altresì dimostrata dalla deposizione del teste Macera Mascitelli che aveva sostenuto che nel capitolato d'oneri era contenuto un errore. Il motivo è inammissibile e va pertanto respinto. Invero, va rilevato che, come più volte precisato da questa Corte suprema, la corte d'appello in fase di giudizio rescindente non può scendere a esaminare il merito verifica nel corso di esecuzione dell'opera della decisione arbitrale ma deve limitarsi a valutare la congruità dell'iter logico argomentativo posto dagli aa. a fondamento della decisione, respingendo l'opposizione allorché la motivazione appaia comprensibile ed idonea, quindi, a sostenere la decisione. Dalla motivazione dell'impugnata sentenza risulta che la Corte territoriale ha ritenuto che gli AA. avessero sufficientemente motivato in ordine alla portata del benestare concesso dal Sindaco del comune di Sante Marie, nel senso che non contenesse alcuna manifestazione di volontà di sostituire il limitatore di pressione con il limitatore di portata ma solo l'assenso verifica nel corso di esecuzione dell'opera all'acquisto di un rubinetto per la taratura del flusso dell'acqua, sicché ha rettamente respinto il motivo di impugnazione inammissibilmente fondato in quella sede, come in questa, su una rivisitazione del materiale probatorio prodotto dalle parti, interpretato dalla parte ricorrente in modo difforme da quello ritenuto dagli AA. Il motivo va, quindi, dichiarato inammissibile. Con il terzo motivo di cassazione la società ricorrente deduce omessa o insufficiente motivazione in ordine alla regolarità dei lavori nonché violazione e falsa applicazione dell'art. 1662 c.c. Espone la ricorrente che con l'atto di impugnazione del lodo aveva censurato il grave errore commesso dagli AA. in relazione alla parte di motivazione con la quale avevano ritenuto che la certificazione della regolarità dei lavori rilasciata in data 5.1.1994 non potesse essere ritenuta equipollente al collaudo. Infatti "Per costante orientamento scopo del collaudo è l'accertamento della idoneità dell'opera al servizio o alla funzione pubblica cui essa è destinata ..." e, nella specie, l'Ente committente con l'indicato certificato aveva attestato il regolare svolgimento dei lavori, sicché inopportuna si doveva ritenere la decisione degli AA. nella parte in cui assumono "a questo punto riguardando verifica nel corso di esecuzione dell'opera tutta la vicenda in modo critico e soprattutto aderente al diritto si deve rilevare che ad essa è applicabile l'art. 1662 c.c. atteso che il Committente durante lo svolgimento dei lavori di appalto, (ha) accertato almeno soggettivamente che i lavori non procedevano secondo le condizioni..." La Corte territoriale ha omesso di esplicitare qualsiasi considerazione sul punto, evitando ogni riferimento all'art. 1662 c.c. nonostante risultasse dalle testimonianze indotte che il Sindaco avesse accertato durante lo svolgimento dei lavori la regolarità della loro esecuzione. Il motivo è infondato e va, pertanto, respinto.verifica nel corso di esecuzione dell'opera Invero, va rilevato che con il motivo in esame la società ricorrente propone una questione di merito attinente alla regolarità o meno dello svolgimento dei lavori, regolarità, in tesi, accertata dal sindaco in base all'art. 1662 c.c. Sul punto la Corte territoriale ha motivato sia pure sinteticamente, rilevando che non erano sufficienti ad escludere la responsabilità dell'appaltatrice l'attestazione del Sindaco contenuta nel certificato in data 5.1.1994 e i moduli sottoscritti dagli incaricati del comune, posto che l'Amministrazione contestò la difformità dei limitatori appena ne ebbe conoscenza, con ciò affermando implicitamente in diritto che le verifiche effettuate in corso d'opera non escludono la responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera. La riportata statuizione è conforme a diritto posto che la facoltà di effettuare verifiche in corso d'opera prevista dall'art. 1662 c.c. è finalizzata a garantire l'esatto adempimento dell'appalto ma non vale come accettazione dell'opera e non esclude quindi, come ritenuto anche dalla migliore dottrina (Rubino Dell'appalto pagg. 174 e segg., Giannattasio, Appalto pag. 152 Mirabelli Dei singoli contratti pag. 442 ecc.), la responsabilità dell'appaltatore per vizi o difformità dell'opera eseguita.verifica nel corso di esecuzione dell'opera Responsabilità ritualmente eccepita dall'Amministrazione comunale. Il terzo motivo va, pertanto, respinto. Con il quarto motivo la ricorrente impugna la sentenza di merito per violazione dell'art. 829 comma 1 n 4 e comma 2 c.p.c. Deduce la ricorrente che con l'atto di impugnazione del lodo aveva evidenziato che la conclusione cui era pervenuto il Collegio arbitrale in ordine all'intervenuta modifica della clausola contrattuale (lettera del 1.7.1997 che autorizzava la sostituzione del limitatore di pressione con il limitatore di portata) era del tutto insoddisfacente. Infatti gli AA. non avevano dato il dovuto rilievo: a) al benestare del Sindaco; b) alla modifica del regolamento idrico;verifica nel corso di esecuzione dell'opera c) alle fatture, non contestate, nelle quali venivano descritti i limitatori di portata; d) ai verbali di installazione dei limitatori di portata sottoscritti dal rappresentante del comune; e) alle testimonianze acquisite agli atti. Immotivatamente gli AA. avevano poi posto in dubbio l'avvenuto deposito presso il comune da parte della società del limitatore di portata. In base alle riportate censure la C.A avrebbe dovuto rilevare: 1) l'illegittimità del comportamento del Sindaco; 2) l'abuso del vicesindaco; 3) l'abuso del dipendente fiduciario del comune; 4) l'inottemperanza all'ordine del Collegio di depositare in originale la documentazione richiesta dalla s.r.l. SIPAM. e di conseguenza dichiarare la nullità del lodo.verifica nel corso di esecuzione dell'opera Il motivo è inammissibile e va, quindi, disatteso. Invero, le censure proposte alla Corte di appello in fase rescindente erano tutte censure di fatto e come tali inammissibili in quella fase del giudizio. La Corte di merito ha, comunque, risposto ampiamente alle riportate censure, assumendo che: a) non era possibile modificare un contratto non ancora concluso; b) di conseguenza rettamente il Collegio aveva limitato il significato del benestare del sindaco all'acquisto di un solo rubinetto limitatore di portata; c) l'accertamento della eventuale responsabilità del sindaco del vice sindaco e degli incaricati comunali era sottratto alla competenza degli AA. d) nessun rilievo poteva attribuirsi alla modifica del regolamento idrico, trattandosi di atto dell'amministrazione inidoneo a modificare la volontà negoziale delle parti. Consegue che nessun addebito può muoversi alla decisione della Corte territoriale, tenuto conto delle limitazioni che connotano il giudizio rescindente avanti alle corti d'appello e rilevato, altresì, che le censure riproposte in questa sede sono tutte censure di fatto, che non possono formare oggetto del giudizio di legittimità. Con il quinto ed ultimo motivo articolato in tre censure la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 822 - 829 comma 2 c.p.c. 1660 - 1661 - 1662 c.c. e 340 L. n. 2248/1865, nonché omessa insufficiente motivazione su un punto rilevante della controversia. Assume la ricorrente con la prima censura che gli AA. nel determinare il danno subito dalla SIPAM per l'interruzione dei lavori hanno indebitamente liquidato tale danno in L. 3.000.000, facendo ricorso ad un criterio equitativo, all'utilizzo del quale non erano stati autorizzati. Sul punto immotivatamente la Corte di appello ha ritenuto che la decisione degli AA. non sostanzierebbe una decisione equitativa. La censura è infondata e va, pertanto, respinta. Invero, la Corte di appello ha rilevato che la liquidazione del costo di applicazione dei coperchietti era stato dagli AA. determinato sulla base del prezziario dell'ACEA sicché non si trattava di liquidazione equitativa ma di pronunzia fondata su dati applicati comunemente in parte del territorio nazionale. Con la seconda censura la ricorrente lamenta che inspiegabile è la statuizione della Corte territoriale che ha ritenuto non rilevante, in relazione al preteso inadempimento della società appaltatrice, il fatto che il termine per la consegna dei lavori non fosse ancora scaduto. La censura non coglie nel segno posto che la C.A. ha chiaramente evidenziato che la s.r.l. SIPAM aveva fatturato l'installazione dei contatori come se i coperchietti fossero stati montati, ritenendo esattamente, in tale ottica, che irrilevante dovesse ritenersi la circostanza che non fosse ancora spirato il termine di adempimento. È di tutta evidenza, infatti, che l'impresa fatturando in tal modo l'importo dei lavori aveva dimostrato di ritenere esaurita la propria attività. Infine, con la terza ed ultima censura lamenta la ricorrente che la Corte territoriale non abbia rilevato che erroneamente gli AA. avevano ritenuto applicabile nella specie il disposto dell'art. 340 L. n. 2248 all. F./1865 mentre avrebbero dovuto fare riferimento all'art. 1453 c.c. che regola la risoluzione del contratto a prestazione corrispettive per inadempimento di una delle parti e che la Corte territoriale abbia definito "pleonastica la citazione della predetta norma tale da non inficiare la decisione". La censura è infondata e va, pertanto, respinta. La ricorrente, infatti, ha presa in considerazione solo parte della motivazione della Corte di appello di L'Aquila, omettendo di considerare che la Corte di merito ha prima rilevato che gli AA. avevano accertato la ricorrenza dei presupposti richiesti dalla legge per la risoluzione del contratto, facendo poi erroneo riferimento al richiamato articolo 340 che però, in presenza dei presupposti che giustificavano la risoluzione del contratto, costituiva un mero errore terminologico non idoneo ad incidere sull'esattezza della decisione. La decisione della Corte territoriale sul punto va, quindi, confermata non avendo l'errata indicazione della norma di legge inciso sulla pronunzia di risoluzione del contratto, esattamente e puntualmente pronunziata. Nè idonee a contrastare la esposta conclusione possono poi ritenersi le ulteriori censure sulla base delle quali la ricorrente tenderebbe a dimostrare, da un lato, il difetto dei presupposti per la dichiarazione di risoluzione del contratto e, dall'altro, che la risoluzione del contratto doveva essere pronunziatà per colpa della società ricorrente e non del comune, posto che trattasi di censure di fatto non deducibili nel giudizio di legittimità. Il ricorso va, pertanto, interamente respinto. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Respinge il ricorso, condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità di cui euro 100/00 per esborsi ed euro 2000/00 per onorari di avvocato, oltre alle spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 dicembre 2002. Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2003 |