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Deterioramento per effetto dell`uso

 

Deterioramento per effetto dell`uso

 

Art. 1807 Deterioramento per effetto dell`uso

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell`uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La s.r.l. __________, premesso che la s.n.c. ______ di ________ e ________ aveva condotto in locazione, fino al 31 luglio 1989, alcuni capannoni ed uffici siti in ______, e aveva restituito gli immobili in condizioni di grave deterioramento, conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di _______, la predetta società nonché il _____ e il ______ in proprio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni.deterioramento per effetto dell'uso
Si costituivano i convenuti i quali, sostenendo che i locali erano stati detenuti in comodato e rilasciati nello stato in cui si trovavano al momento della consegna, salvo il normale deterioramento, chiedevano il rigetto della domanda. Il processo, interrotto per la morte del _______, veniva riassunto nei confronti del di lui eredi, la vedova _______ e i figli ___ e ________.
deterioramento per effetto dell'uso Con sentenza del 7 marzo 1994 il Tribunale rigettava la domanda. Con la sentenza ora impugnata, emessa il 20 novembre 1997, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento del gravame proposto dalla società _______, ha condannato la __________, in proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore ____, _______ ________, _______ e la società ________, tutti in solido tra loro, in favore dell'appellante, al risarcimento del danno, da liquidare in separato giudizio.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la società _______, il ________, i _______ e la ________, formulando tre motivi. Resiste con controricorso la ________ s.r.l., che ha incorporato la s.r.l. _____.
La ricorrente ________ ha depositato una memoria.
deterioramento per effetto dell'uso MOTIVI DELLA DECISIONE
L'incorporazione della s.r.l. ________ nella s.r.l. ________., contestata nella memoria della ricorrente _______, è risultata dalla documentazione oggi prodotta, che ha quindi dimostrato anche l'ammissibilità del controricorso.deterioramento per effetto dell'uso
Col primo motivo, denunciando la violazione degli artt. 1590, 1804 e 1807 c.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti sostengono che tra le parti venne concluso, il 2 febbraio 1981, un contratto non di locazione ma di comodato, regolato dagli artt. 1803 e segg. C.c. La Corte quindi avrebbe dovuto unicamente accertare se il comodatario avesse o no provveduto a custodire e conservare i locali "con la diligenza del buon padre di famiglia, in relazione all'uso concordato", quello per il rimessaggio, la riparazione e la manutenzione di barche; e ritenere di conseguenza che il deterioramento avvenuto nel deterioramento per effetto dell'uso corso degli otto anni e più di durata del rapporto non era imputabile alla _________. La Corte, malgrado il rapporto fosse sicuramente di comodato, ha invece applicato, di fatto, l'art. 1590 c.c., relativo alla locazione, pervenendo ad un'affermazione di responsabilità pur senza attribuire alcuna colpa al comodatario.deterioramento per effetto dell'uso
La censura è infondata.
Ad avviso del giudice del gravame, "è emerso dalle deposizioni raccolte in questa sede d'appello che i locali furono consegnati in buono stato di conservazione e che furono invece restituiti nelle precarie condizioni che risultano in modo evidente dalle fotografie prodotte dall'appellante in primo grado (...) confermate dai testi". "È di ogni evidenza dunque", prosegue la sentenza impugnata, "che per i fatti rimasti provati, qualsivoglia sia stato il rapporto intercorrente fra le parti., vuoi di locazione, nel qual caso opererebbe il disposto dell'art. 1590 c.c., vuoi di comodato, nel qual caso opererebbe il disposto dell'art. 1804 c.c., i convenuti sono tenuti a risarcire il danno causato alla società deterioramento per effetto dell'uso proprietaria", nella misura che sarà provata in separato giudizio.
È vero dunque che il giudice di merito ha rinunciato a qualificare il contratto e ha affermato il diritto al risarcimento anche nell'ipotesi che tra le parti sia intercorso, come sostengono i ricorrenti, un comodato; ma tale conclusione è giuridicamente esatta e va confermata., sebbene meriti, in punto di diritto, qualche precisazione.
In materia di comodato dispone l'art. 1807 c.c. che "se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento". Tale norma va letta in correlazione con l'art. 1804 1° comma c.c., secondo cui "il comodatario è tenuto a custodire e a conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia", e "non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa"; e altresì con l'art. 1808, secondo cui il comodatario deve provvedere deterioramento per effetto dell'uso alla manutenzione ordinaria della cosa e sostenerne le spese.
Dal coordinamento di queste disposizioni si ricava dunque che il comodatario deve mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario; che non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, ne' comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile; che risponde invece del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e in ogni caso di quello dovuto a sua colpa.
Per quanto concerne ora la distribuzione dell'onere della prova, il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve solo provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa intervenuto tra il momento della consegna e deterioramento per effetto dell'uso quello della restituzione; toccherà al comodatario, in via di eccezione, dimostrare invece, quale fatto impeditivo della sua responsabilità (art. 2697 2° comma c.c.), che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per un fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa.
Come si è visto, la Corte territoriale ha incensurabilmente accertato, sulla base delle prove testimoniali e fotografiche, che i locali, "consegnati in buono stato di conservazione", furono restituiti in "precarie condizioni". Ritenuto quindi provato il deterioramento, gli odierni ricorrenti, per sfuggire alla condanna ai danni, avrebbero dovuto provare, in loro favore, i ricordati fatti impeditivi, e , non avendo a tale onere, come è pacifico, ottemperato, non possono censurare come illegittima la sentenza. In tali sensi integrata e corretta la motivazione, si può concludere che, se fu comodato, come vogliono fermamente i ricorrenti, bene fu accolta la domanda di risarcimento.
Col secondo motivo i ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 113, 115 e 244 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.), ricordano che l'attività di rimessaggio e riparazione di barche fu iniziata dai deterioramento per effetto dell'uso ________ e ________ e dai soci della società ________ circa dieci anni prima della sottoscrizione del comodato, quando i primi non avevano ancora costituto la _____. Durante questo periodo furono eseguite, in pieno accordo, le principali modifiche, di guisa che, al momento della sottoscrizione del comodato, gli immobili già versavano nella condizione in cui vennero rilasciati. I ricorrenti rilevano poi che il primo capitolo della prova testimoniale avversaria non indicava la data di consegna dei capannoni alla_______, se prima del comodato o con la stipulazione di esso, ne' una data precisa di consegna è stata indicata dal teste Sepe; e che il terzo capitolo e le risposte dei testi sono "evidentemente false". Detta prova, del tutto indeterminata, generica e inconcludente non poteva dunque essere ammessa ne', una volta raccolta, poteva sorreggere la decisione, essendo risultata "del tutto inconsistente".
Anche questa censura è infondata.
Essa si volge, nella sostanza, avverso l'ordinanza collegiale del 1° dicembre 1995, con cui la Corte ritenne "utile ai fini del decidere ammettere la domandata prova testimoniale, con i testi e sui capi indicati nell'atto di appello".
Dopo l'assunzione della prova, nell'udienza di precisazione delle conclusioni, il difensore della società Canad e degli altri appellati "contesta e impugna quanto dedotto dai testi escussi e rileva la inutilità della prova e quindi conclude riportandosi integralmente alle conclusioni precisate nell'atto di riassunzione dell'atto di appello del 2 novembre 1994"; in tal modo non andando oltre una generica impugnativa di ininfluenza della prova e di inattendibilità delle deposizioni, e, ciò che più conta, omettendo di formulare una espressa e motivata istanza di revoca dell'ordinanza ammissiva.
La mancata proposizione del reclamo di cui all'art. 178 c.p.c. avverso l'ordinanza ammissiva di una prova non impedisce alla parte che si sia opposta all'ammissione di dolersene davanti al collegio, quando questo sia investito di tutta la causa ai sensi del successivo art. 189, sempre che in sede di conclusioni definitive abbia richiesto la revoca di detta ordinanza, restando in caso contrario precluso al collegio di decidere in ordine all'ammissbilità della prova e così provvedere all'eventuale sua revoca, con l'ulteriore conseguenza che la cennata questione non può neanche essere proposta in sede d'impugnazione (Cass. 24 agosto 1991 n. 9083; cfr., altresì, nello stesso ordine di idee, nel caso inverso di richieste istruttorie disattese, Cass. 30 marzo 1995 m. 3773).
L'onere della riproposizione della questione istruttoria in sede di conclusioni definitive sussiste a maggior ragione quando, per essere l'ordinanza ammissiva collegiale, non sia esperibile, a norma del previgente testo dell'art. 178 2° comma c.p.c., il rimedio del reclamo immediato al collegio, restando in tal caso applicabile il solo 1° comma del medesimo art. 178, a norma del quale "le parti (...) possono proporre al collegio, quando la causa è rimessa a questo a norma dell'art. 189, tutte le questioni risolute dal giudice istruttore con ordinanza revocabile".
Essendo in definitiva mancata una tempestiva ed espressa istanza di revoca al collegio ai sensi degli artt. 177 2° comma, 178 1° comma, 352 e 359 c.p.c., l'ammissibilità e rilevanza della prova testimoniale è rimasta estranea al "thema decidendum" sottoposto al giudice di appello, che pertanto non doveva occuparsene, e non possono i ricorrenti proporre adesso tale questione nel giudizio di legittimità.
Per tutto il resto il motivo si risolve in apprezzamenti di fatto o in soggettive valutazioni contrastanti col motivato convincimento del giudice di merito, inammissibili in questa sede. Col terzo mezzo infine, denunciando la violazione degli artt. 345 2° comma e 92 c.p.c. (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.), i ricorrenti osservano che la prova testimoniale è stata articolata solo in appello, mentre poteva e doveva essere proposta dalla società attrice già in primo grado. In conseguenza le spese del primo grado non potevano essere poste a carico della Canad e soci, ma dovevano restare a carico della società Pollastrini, che per negligenza ha esposto le proprie difese solo in appello, o almeno dovevano essere compensate. Anche quest'ultima censura non è meritevole di accoglimento. Statuisce la Corte d'appello, in base all'esito finale della lite, che "le spese seguono la soccombenza e gli appellati devono essere condannati in solido a tenerne indenne per il doppio grado la s.r.l. Sardine Pollastrini".
Il richiamo dell'art. 345 2° comma c.p.c. all'art. 92 dello stesso codice (nell'ipotesi di prove prodotte per la prima volta in appello, quando la deduzione poteva essere fatta in primo grado) non comporta, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema, alcuna deroga al principio fondamentale della soccombenza, ma conferisce al giudice solo un potere discrezionale di compensazione, il cui mancato esercizio non può essere denunciato come motivo di illegittimità della sentenza di merito, anche se non motivato.
Soccorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di Cassazione.
Così deciso a Roma, addì 29 marzo 2000.
Depositata in cancelleria il 16 settembre 2000.

 
 
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