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Art. 1809 Restituzione
Il comodatario è obbligato a restituire (1246, 2930) la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un urgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 7 giugno 1993 _________, premettendo: - di essere proprietario di un immobile composto da piano terra e piano seminterrato, sito in _________, alla via ________; - che per alcuni anni aveva consentito al fratello _________ di posteggiare la sua auto a titolo gratuito nel piano seminterrato di detto immobile; - che, non potendo più tollerare il parcheggio dell'auto nel predetto locale, aveva invitato _________ ad astenersi dal fare uso del garage, ma senza alcun esito; tutto ciò premesso, lo convenne dinanzi il pretore di _______, per sentirlo condannare all'immediato rilascio della parte di locale occupata dall'auto.restituzione Si costituì il convenuto, il quale spiegò domanda riconvenzionale, sostenendo di essere proprietario dei posti auto in questione, in virtù della legge 765/1967, ed, in ogni caso, di aver acquistato per usucapione il diritto di proprietà, per avere posseduto in modo pacifico ed esclusivo il bene immobile per oltre venti anni. Con sentenza n. 430/1996, il pretore di ________ condannò ________ al rilascio della parte di locale seminterrato di cui alla citazione e dispose la separazione della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, rimettendo, in ordine ad essa, le parti dinanzi il competente tribunale di ___________. Gravata tale sentenza dal soccombente, il tribunale di __________, con sentenza depositata il 31 gennaio 1998, rigettò l'appello, compensando le spese di giudizio.restituzione Per la cassazione della suindicata sentenza __________ ha proposto ricorso, sulla base di tre motivi cui hanno resistito con controricorso gli eredi di ___________, deceduto nelle more del giudizio di merito.restituzione MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., deduce che il tribunale abbia ritenuto sussistere nel caso di specie il rapporto di comodato "ancorché non fondato su prova storica e diretta della sussistenza dello stesso" ed aggiungendo che lo stesso comodato si potesse "desumere anche in via presuntiva, sulla base del complesso delle circostanze di fatto e di diritto sussistenti in concreto". restituzione Il ricorrente, poi, così testualmente prosegue: " Orbene, quali erano tali circostanze ?: - la proprietà del locale in questione (e tale circostanza è pacifica tra le parti); - il rapporto di parentela tra le medesime parti; - l'accesso al locale con il tacito assenso del ___________ ; - i rapporti economici intercorsi tra i germani. Ammesso per assurdo (e tale assurdità è confutata dalle decisioni del Supremo Collegio già richiamate ai secondi giudici) che l'accertamento in via presuntiva del contratto restituzione fosse ammissibile, addirittura i giudici del tribunale hanno costruito una prova inesistente quanto meno in riferimento alle due ultime circostanze. Infatti donde abbiano tratto tali elementi probatori della disciplina dell'accesso e dei rapporti economici intercorsi tra le parti, questi ultimi posti a fondamento della domanda riconvenzionale ancora tutti da dimostrare da parte di esso ricorrente, non è dato conoscere.restituzione Tanto più che, a seguito dell'impedimento frapposto dal _____________ per l'uso del garage, con azione di reintegra in possesso esso ricorrente aveva dovuto adire il magistrato ottenendo la consegna delle chiavi di accesso allo stesso. In mancanza di queste due prove poteva il Tribunale disciplinare il rapporto intercorso tra i ___________ sotto la figura del comodato soltanto sulla scorta della proprietà del locale e del rapporto di fratellanza tra i due contendenti? Niente affatto." Il motivo è inammissibile, per la sua estrema vaghezza restituzione e genericità. In ogni casi rileva il Collegio come, in subiecta materia, sia pacifico il principio che il comodante che agisce per la restituzione della cosa nei confronti del comodatario, non ha l'onere di provare il diritto di proprietà, perché è sufficiente avere la disponibilità materiale della cosa per concederla ad altri in comodato; pertanto colui che assume il titolo precario del godimento altrui su di un bene, ha soltanto l'onere di dimostrarne la consegna e il rifiuto di restituzione, mentre spetta al convenuto dimostrare un titolo diverso per il suo godimento. Orbene, nella specie, del tutto restituzione ineccepibile appare la conclusione alla quale è giunto il giudice di merito in ordine alla sussistenza del comodato inter partes, una volta provati, siccome si desume dallo stesso contesto del ricorso, non solo la proprietà dell'immobile del dante causa dei resistenti, ma l'uso dell'immobile stesso da parte del ricorrente, che per giustificare tale uso, ha proposto una domanda riconvenzionale di usucapione. Con il secondo motivo il ricorrente, lamentando violazione dell'art. 295 c.p.c., in relazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c., deduce che la sospensione obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in presenza della domanda riconvenzionale di usucapione proposta dal ricorrente non era stata disposta sull'errato presupposto che l'accertamento del diritto di esso ricorrente non costituisse antecedente logico- giuridico. E invece, restituzione secondo il ricorrente, il rapporto intercorrente tra le parti ed i rispettivi diritti vantati non poteva che condurre alla sospensione del presente giudizio, in quanto che, nell'ipotesi contraria, si poteva giungere al paradosso, secondo cui se il diritto di proprietà per usucapione del ricorrente veniva riconosciuto nel giudizio pendente dinanzi al tribunale, il ricorrente medesimo sarebbe stato costretto ad adire nuovamente il magistrato, nei confronti del resistente, per ottenere il rilascio del locale in questione detenuto senza titolo. Con il terzo motivo si assume violazione e falsa applicazione di legge, nonché nullità della sentenza per contraddittoria motivazione, per avere il giudice di appello interpretato la sentenza n. 1719/1989 di questa Corte, applicando erroneamente al caso di specie il principio dalla medesima fissato. I motivi, che, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente, sono entrambi infondati. Come questo Supremo Collegio ha statuito più volte, la sospensione del giudizio civile ex art. 295 c.p.c. è necessaria solo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, restituzione costituisca l'indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato. Al di fuori di questi presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice ed è meramente facoltativa, sicché il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis, S.U. n. 408/2000 e 1532/1997). Orbene, nella specie, a parte il non puntuale richiamo ad un precedente di questa Corte, non esattamente in termini con la fattispecie in esame (nella sentenza n. 1719/1989, in effetti, si statuiva che la controversia circa l'asserito acquisto per restituzione usucapione di un fondo proposta da un terzo non costituiva l'indispensabile antecedente logico - giuridico per decidere la causa di rilascio del fondo stesso proposta dal proprietario nei confronti del detentore senza titolo), il giudice di merito ha esattamente escluso la sussistenza di pregiudizialità necessaria tra l'azione proposta dall'odierno ricorrente, intesa ad ottenere l'accertamento della proprietà del bene, e quella di rilascio di cui al presente giudizio. In sostanza, essendo il titolo in base al quale si chiedeva il rilascio dal dante causa dei resistenti (comodato) diverso da quello oggetto dell'azione proposta dal ricorrente, tendente ad ottenere la declaratoria di restituzione proprietà per usucapione, la pregiudizialità di questo ultimo giudizio, rispetto al primo, non è obbligatoria, ma meramente facoltativa e, come tale, la relativa esclusione del giudice di merito è insindacabile in questa sede. In conclusione, il ricorso va rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di Cassazione. P.Q.M. Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Suprema Corte di Cassazione, il 4 febbraio 2003. Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003
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