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Art. 1806 Stima
Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza non definitiva dal 29 maggio 2000 n. 981 ha dichiarato il difetto di legittimazione della s.n.c. __________ e figlio a richiedere l'indennità per l'avvenuta occupazione temporanea (in seguito a decreto prefettizio dell'8 settembre 1990) e successiva espropriazione (con decreto prefettizio del 16 settembre 1998) di alcuni terreni e sovrastanti impianti industriali da parte del ________________, ubicati nel territorio del comune di _____________ (in catasto al fg. 48, part. 574) onde realizzare per conto dell'_____________ la variante di _______________. Ha dichiarato altresì la legittimazione attiva di ______________, proprietario degli immobili ed il difetto di legittimazione passiva dell'____________ che, con concessione traslativa, aveva attribuito i poteri di compiere la procedura ablativa al ___________.stima Con sentenza definitiva, del 12 gennaio 2002 ha respinto anche le domande del ____________. Ha osservato nelle due decisioni: a) che unico soggetto legittimato a proporre opposizione alla stima ovvero a chiedere la determinazione dell'indennità è il proprietario dell'immobile che nella specie risultava essere ________________; che la società non aveva prodotto alcun atto di conferimento dei terreni in suo favore; e che nessun rilievo avevano a tal fine le dichiarazioni ICI, ovvero la richiesta di concessione in sanatoria dei fabbricati, ne' il contratto di comodato intercorrente con il proprietario, non opponibile all'espropriante; b) che l'immobile aveva destinazione non edificabile, essendo classificato nel P.R.G. del comune di _____________ in zona ______________, stima per cui l'indennità era stata correttamente calcolata con il criterio tabellare di cui alla legge 865/1971 e con l'aggiunta del valore di mercato dei manufatti, pur se per essi non era stato concesso il condono; Oche non era applicabile lo speciale indennizzo previsto dall'art. 46 della legge 2359 del 1865 appartenente alla competenza del Tribunale, ne' il criterio di calcolo dell'indennità c.d. differenziale di cui al precedente art. 40 perché il danno all'attività industriale era stato invocato dalla società non legittimata a ricevere l'indennizzo; e perché la natura agricola dal terreno escludeva qualsiasi pregiudizio del proprietario. Per la cassazione della sentenza ____________ sia in proprio che n.q. di legale rappresentante della società ha proposto ricorso per quattro motivi. Il _____________ e l'___________ non stima hanno spiegato difese. MOTIVI DELLA DECISIONE 2. Con il terzo motivo del ricorso, dall'evidente carattere pregiudiziale per la questione di legittimazione prospettata, i ricorrenti, denunciando violazione degli art. 10 e segg. della legge 865 del 1971, 27 e 52 della legge 2359 del 1865 e 100 cod. proc. civ. censurano la sentenza impugnata per aver dichiarato il difetto di legittimazione della s.n.c. ___________ a richiedere la determinazione giudiziale della indennità di espropriazione che aveva avuto per oggetto non solo i terreni, ma anche le costruzioni da essa realizzate per svolgervi attività industriale, senza considerare che detta legittimazione spetta (anche stima per giurisprudenza del tutto pacifica) ai soggetti che negli atti catastali risultino proprietari del bene e che i manufatti in questiona erano stati accatastati a noma di essa società che aveva peraltro presentato apposita domanda di sanatoria edilizia. Rilevano ancora che lo stesso art. 19 attribuisce detta legittimazione non soltanto ai proprietari del suolo, ma anche agli "altri interessati" in cui perciò rientrava la società che, con l'esercizio dall'attività industriale aveva conferito ai terreni un plusvalore da calcolare nella stima dell'indennizzo; e che essendo essa comodataria di questi ultimi aveva il diritto per il disposto degli art. 27, 52 e segg. della legge generale del 1865 di agire o intervenire in giudizio a tutela delle proprie ragioni indennitarie. Con il quarto motivo, deducendo altra violazione delle medesime norme, lamentano che la Corte di appello abbia disatteso pure il principio della unicità dell'indennità, che stima consentiva al _____________, proprietario dei terreni espropriati, di far valere anche il pregiudizio oggettivo subito dalla società da includere nella determinazione dell'indennizzo, e perciò anche alla società di agire autonomamente per la tutela della propria posizione, in definitiva questa estromettendo dal giudizio, e, per altro, verso precludendo al proprietario dei terreni di tutelarne le ragioni. 3. Entrambi i motivi sono infondati. Tanto la sentenza impugnata, quanto il ricorrente hanno riferito che l'espropriazione ha avuto per oggetto un appezzamento di terreno esteso mq. 4400 iscritto nel N.C.E.U. del comune di Livorno al fg. 48 part. 574 onde consentire agli enti convenuti la realizzazione di variante che congiunge detto comune con la strada statale denominata ____________ per cui è proprio con riferimento a detto immobile non scindibile e considerato nella sua globalità stima (Cass. 45/1991) che andava applicata la regola ricordata dalla società e tratta dagli art. 16 e ss. della legge 2359 del 1865, 10 e segg. della legge 865 del 1971 e da ultimo, dall'art. 3 della legge 1 del 1978, che la procedura espropriativi deve svolgersi per quanto riguarda la individuazione del soggetto passivo, (art. 10 della legge 865/1971) nei confronti del proprietario iscritto negli atti catastali (l'elenco dei quali deve essere allegato a corredo della relazione esplicativa dell'opera da realizzare), e proseguire nei confronti di detto soggetto fino alla pronuncia del decreto di espropriazione, da effettuarsi (art. 13, stessa legge) "sulla base dei dati risultanti dalla documentazione di cui all'art. 10". Detta normativa consente all'amministrazione espropriante sia di individuare le aree da espropriare in base alle mappe catastali (art. 10, 1 comma), sia di eseguire gli avvisi di deposito, nonché le notifiche degli atti del procedimento ablativo (esclusivamente) a coloro che risultano proprietari del terreno sulla base delle risultanze catastali, senza esser gravata dall'onere di accertare stima l'identità di coloro che sono effettivamente titolari della proprietà, - senza che ne risulti perciò compromessa la legittimità della procedura (Cons. St. 1200/2003; 3850/2000; 2940/2000): ritenendo il legislatore irrilevante al riguardo la corrispondenza o meno delle risultanze catastali all'effettiva situazione proprietaria e le successive variazioni che dovessero intervenire nelle more della procedura medesima. E comporta altresì, secondo la giurisprudenza tanto di questa Corte, quanto dei giudici amministrativi, che la legittimazione ad opporsi alla stima amministrativa di terreni espropriati vada presuntivamente riconosciuta (non a tutti i stima soggetti che chiedano e/o ottengano l'accatastamento dei suoli espropriati e/o dei manufatti che su di essi insistono, bensì) a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo, e quindi titolare del credito indennitario, fino a quando non si deduca e dimostri un errore al riguardo; sicché limitatamente a quest'ultimo soggetto non sono necessario ulteriori allegazioni o prove in ordine alla spettanza dal diritto di proprietà, essendo per un verso la sua legittimazione insita nella coincidenza con il soggetto indicato in quella fase come titolare dei diritti indennitari, e, per altro verso, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale (Cass. 710/1995; 1116/1994; 11178/1992). stima Pertanto siccome nel caso concreto la Corte di appello ha accertato che l'intera procedura ablativa è stata condotta nei confronti di ____________, intestatario catastale (al fg. 48, part. 574) dei terreni espropriati, ivi comprese quelle parti su cui la società ha realizzato i manufatti per l'esercizio della propria attività industriale, e, comunque nessuna delle parti ha sollevato dubbi in merito alla titolarità dei sudetti immobili in capo a costui, del tutto correttamente ha attribuito soltanto al ______________ la legittimazione a proporre opposizione alla stima dell'indennità, escludendola invece nei confronti della società. Il che non comporta che a quest'ultima (così come a qualsiasi titolare di pretesi diritti reali sugli stessi immobili) sia stato impedito di agire autonomamente per chiedere la determinazione dell'indennità relativa a porzioni dell'immobile asseritamente acquisite e successivamente espropriate, ovvero di esplicare intervento nell'azione di opposizione alla stima proposta dal proprietario catastale (Cass. 14587/1999), posto che la relativa legittimazione era subordinata alla prova della sua qualità di proprietaria effettiva - in stima contrasto con quella risultante dalla procedura ablativa - delle aree sudette contenenti le costruzioni; in relazione alla quale, dunque, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che era necessaria la dimostrazione del titolo di acquisto del bene (dal ___________ o da altri) confortante il passaggio di proprietà fino ad essa società (applicando la giurisprudenza del tutto consolidata che a tal fine non sono sufficienti le risultanze delle mappe catastali ed a maggior ragione quella ricavabili dalle iscrizioni catastali (e/o ipotecarie), in quanto forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale (Cass. 5635/2002; 6885/1999; 515/1994). Ed in effetti la ricorrente ha dedotto anche in questa sede di legittimità di avere realizzato essa le costruzioni per cui è controversia sul suolo del _________, nonché di stima averle accatastate; e che la circostanza, assolutamente pacifica, trovava conferma nel provvedimento di sanatoria, pur esso a suo nome, ottenuto per i sudetti manufatti, per i quali aveva del resto corrisposto anche l'imposta ICI. Sennonché non ha considerato che il regime dei manufatti costruiti su suolo altri non è disciplinato ne' dalle risultanze catastali, nè dalle dichiarazioni (e/o ammissioni) delle parti al riguardo, ma direttamente ed inderogabilmente dalle disposizioni del codice civile che vietano, per un verso la possibilità di mantenere divise la proprietà del suolo e quella delle costruzioni su di esso realizzate (sa non nei limiti di cui all'art. 952 cod. civ. che qui non vengono in stima discussione); e stabiliscono di conseguenza che la loro proprietà si acquista immediatamente al proprietario di questo, per effetto e nel momento della loro incorporazione (art. 934), senza attribuire alcun affetto reale alla circostanza obbiettiva che le stesse siano state realizzate (e/o accatastate) da un terzo cui spettano soltanto (nei confronti del proprietario del suolo) lo ius tollendi e/o il diritto di credito nei limiti ed alle condizioni previste dagli art. 936 segg. cod. civ. Con la conseguenza ulteriore che solo il proprietario del terreno espropriato può chiedere che l'indennità venga rapportata anche al valore dalle (ormai proprie) costruzioni che stabilmente vi insistono e sono state in questo incorporate (Cass. sez. un. 1465/1977), stima se la loro valutabilità non è esclusa dalla legge (art. 42 e 43 della legge 2359/1865). Vero è che lo stesso art. 934 esclude il principio dell'accessione tutte le volte in cui risulti diversamente dal titolo o dalla legge. Ma nel caso, Corte territoriale ha accertato che la società non ha prodotto alcun atto traslativo dell'immobile (o delle porzioni di esso su cui insistono le costruzioni) in suo favore, costituente il titolo necessariamente richiesto dal precedente art. 922 per acquistarne la proprietà unitamente alla legittimazione a richiedere l'indennità per la relativa porzione di immobile espropriata; ragion per cui del tutto correttamente ha escluso che l'atto traslativo richiesto da dette norme potesse essere sostituito da equipollenti, fra i quali la richiesta di accatastamento dei manufatti e quella di sanatoria: anche perché le stesse possono essere avanzate pure da soggetti non proprietari dell'immobile (cfr. art. 13 della legge 47 del 1985 che legittima ad ottenere la concessione in sanatoria "il responsabile dell'abuso"). 4. Nè siffatta legittimazione poteva derivare alla società dal disposto dell'art. 19 della legge 869 del 1971 che faculta a proporre opposizione alla stima dell'indennità "i proprietari e gli altri interessati", avendo questa Corte già specificato che i primi stima vanno identificati nei soggetti iscritti nei registri o negli atti catastali con i limiti ed alle condizioni di cui si è detto avanti, con possibilità di estensione agli eredi o aventi causa, mentre i secondi sono immediatamente individuabili nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero in conflitto con la posizione dei proprietari: come esemplificativamente avviene per l'usufruttuario cui l'art. 27 della legge 2359 del 1865 già attribuiva il diritto di pretendere dal proprietario indennizzato la corresponsione della parte di indennità che gli spetta, nonché quello di agire o di intervenire nel giudizio di opposizione per chiedere che nell'indennità da attribuirsi al proprietario venga ricompresa anche la somma che quest'ultimo dovrà corrispondergli. 5. In realtà la società attraverso la prospettazione di una questione di legittimazione, ha inteso tutelare "la posizione del comodatario" (pag. 43), pur esso leso dall'espropriazione che ha comportato la risoluzione incolpevole del contratto, sul duplice presupposto che la stessa sia equiparata a quella del conduttore (cui infatti si riferisce la giurisprudenza di questa Corte trascritta nel ricorso) e che anche il suo pregiudizio, nella specie consistito nella cessazione e/o trasferimento in altro immobile dell'azienda sia indennizzabile con i medesimi criteri previsti per la stima dell'indennità dovuta al stima proprietario, quale quello c.d. differenziale di cui all'art. 40 fondato appunto sulla differenza fra il valore dell'intero immobile prima dell'espropriazione e quello della porzione residua dopo di essa. Ma è proprio l'assunzione di detti presupposti a disvelarsi erronea ed a viziare in radice la prospettazione della ricorrente perché, per quanto riguarda i rapporti obbligatori istaurati dall'espropriato, l'art. 17 della legge 865 del 1971 attribuisce la legittimazione a chiedere la determinazione dell'indennità aggiuntiva introdotta dalla norma esclusivamente "al fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante, costretto ad abbandonare il terreno" in conseguenza dell'espropriazione; per cui fra di essi non rientra il contratto di comodato degli immobili (poi) espropriati che le parti hanno dedotto essere intercorso tra il stima loro proprietario e la soc. Di Gabbia & figlio. E neppure quest'ultima dubita della inestensibilità dalla norma, anche in conformità della sua "ratio" a soggetti diversi da coloro che, essendo coltivatori diretti del fondo espropriato, sono privati per effetto dell'espropriazione dell'oggetto dalla loro attività lavorativa (Cass. 8578/1998). Il comodatario, poi, non è incluso neppure fra i destinatari del ricordato art. 27 della legge del 1865 che soltanto "al conduttore" del fondo attribuiva le facoltà evidenziate a proposito della posizione dell'usufruttuario; ai quali peraltro è attribuita dagli art. 52 e segg. soltanto la parte di indennità corrispondente ai frutti del fondo non percepiti ed al mancato raccolto oltre agli eventuali miglioramenti allo stesso apportati, e non anche un ulteriore autonomo indennizzo rivolto a compensare il pregiudizio per le attività stima di fatto espletate sull'immobile ed interrotte dall'espropriazione (Cass. sez. un. 5609/98 cit. nonché 12253/1993; 4960/1993) 11609/1992). Pertanto, con riguardo all'attività1 industriale svolta dalla società attraverso il godimento del terreno poi espropriato ed i manufatti su di esso installati, non è possibile l'applicazione di alcuna di siffatte norme, ne' di quelle contenute negli art. 39 e 40 della stessa legge invocate dalla società che si riferiscono esclusivamente alla "indennità dovuta all'espropriato" per la perdita del suo diritto dominicale a seguito dell'espropriazione totale (art. 39) o parziale (art. 40) del suo immobile: in conformità del resto alla ratio ed al contenuto dell'intera legge la quale non prevede che all'intenditore di esso non proprietario, costretto dall'espropriazione ad abbandonarla, spetti un'indennità per il fatto di vedere dissolta l'organizzazione aziendale di cui costituiva elemento il diritto di godimento sull'immobile espropriato: considerando l'estinzione dei minori diritti personali una conseguenza dell'espropriazione del diritto di proprietà (Cass. sez. un. 1008/1972), di cui essi costituiscono una fraziona da un punto di vista giuridico, e quindi, un effetto naturale del ricorso allo strumento ablativo, quale che sia il motivo di pubblico generale interesse per cui l'espropriante decide di richiederne l'impiego, di cui, dunque stima le conseguente economiche restano regolate soltanto dalle pattuizioni intercorse tra proprietario e titolari dei diritti sudetti. D'altra parte questa Corte ha ripetutamente affermato, anche a sezioni unite (cfr. Cass. 5609/1998; nonché 6388/2000; 5505/1981): 1) che l'indennità di espropriazione è unica, per cui è su di essa che, come risulta dagli art. 52 e segg. della legge 2359/1865 deve trovare soddisfazione la pretesa di coloro che, già titolari di un diritto di godimento sul bene espropriato, vengono a risentire un pregiudizio per effetto dell'estinzione di quel diritto, pure provocata dall'espropriazione, 2) che essendo l'indennità destinata a tener luogo del bene espropriato, non può superare in nessun caso il valore che esso presenta, in considerazione della sua concreta destinazione (il valore cioè che il proprietario ne ritrarrebbe se decidesse di porlo sul mercato ex art. 39 della legge n. 2359 dal 1865), a nelle singole fattispecie, neppure quello derivante dal criterio di valutazione posto dalla legge applicabile per determinarlo, 3) il termine di riferimento dell'unica indennità è quindi rappresentato dal valore di mercato del bene espropriato quale gli deriva dalle sue caratteristiche naturali, economiche e giuridiche, e soprattutto dal criterio previsto dalla legge per apprezzarle; e non anche dal reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come effetto dal non potere ulteriormente svolgere mediante l'uso dello stesso immobile la precedente attività, e la stessa va rapportata, perfino con riferimento ai titolari dei diritti considerati dall'art. 27 della legge 2359/1865, e come il bene si presenta, prescindendo dalle aspettative dei soggetti aventi diritto a soddisfarsi su di essa per il pregiudizio che l'espropriazione arreca loro. Ed allora, anche quando sull'immobile espropriato siano stati costruiti edifici ed installate attrezzature, al fine di imprimergli una destinazione industriale, il fatto che, estinto il diritto di proprietà, e quindi il minore diritto di godimento, risulti impedito stima sul luogo l'ulteriore svolgimento dell'impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, non comporta che l'espropriazione si estenda al diritto dell'imprenditore, nel che sia acquisita all'espropriante l'azienda da costui organizzata, sia che il valore del bene espropriato debba comprendere quello dell'azienda. Per cui anche sotto tale profilo è precluso alla società il recupero di quella legittimazione, che la legge sulle espropriazioni le disconosce proprio per aver recepito il principio opposto a quello da essa apoditticamente enunciato, che il rapporto disciplinato (dall'art. 42, 3^ comma costit.) dal diritto pubblico tra espropriante ed espropriato debba restare indifferente alle obbligazioni di diritto privato da quest'ultimo assunte in ordine al fondo, nei confronti dei terzi. D'altra parte, se non è a costoro permesso di contestare la vicenda traslativa del bene, così come di avanzare (con l'eccezione avanti ricordata) pretese sull'indennità di espropriazione, e di contestarne i criteri di stima, non è a fortiori consentito al proprietario di superare detta preclusione e di tutelarne le ragioni attraverso la propria legittimazione (attribuitagli dall'art. 19 della legge 865/1971 solo in tale qualità) ad opporsi alla determinazione dell'indennizzo anche perché comunque ancorato a parametri che non prendono in alcuna considerazione esistenza, consistenza ed estinzione (con le conseguenze pregiudizievoli) dei sudetti rapporti obbligatori. 6. Le considerazioni svolta comportano l'assorbimento dei primi due motivi di ricorso, laddove proposti dalla società per contestare i criteri di stima dell'indennità applicati dalla sentenza impugnata, sul presupposto, invece, escluso che anche ad essa spettasse la legittimazione a richiederla. 7. Ma entrambe le censure risultano infondate anche nella parte in cui sono riferibili a Giuseppe Di Gabbia, n.q. di proprietario degli immobili espropriati con la prima di esse il ricorrente, deducendo, infatti, violazione dell'art. 40 della legge 2359 del 1865, censura la sentenza impugnata per aver negato l'applicazione del criterio differenziale previsto dalla norma senza considerare che anche in base alla menzionata sentenza 5609/98 delle sezioni Unite, ove l'espropriazione parziale di un immobile avente destinazione produttiva lo rende inidoneo all'uso pregresso costringendo l'impresa a trasferire altrove la propria sede, la relativa indennità deve tener conto di detti elementi, e comprendere sia il ristoro del pregiudizio sofferto per il fatto che attrezzature, macchinari ed ulteriori beni strumentali debbano essere rimossi ed impiantati altrove, sia la differenza ulteriore di valore perduto a causa stima dell'espropriazione, calcolabile altresì computando le singole perdite, o aggiungendo al valore dell'area espropriata quello delle spese e degli oneri che incidendo sulla parte residua ne riducano detto valore. Con il secondo motivo, denunciando violazione dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992 anche in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., si duole che la Corte di appello abbia escluso la vocazione edificatoria del terreno espropriato, malgrado anche l'amministrazione comunale gli avesse attribuito la destinazione sudetta, perciò non più contestabile, per cui non solo aveva ecceduto i limiti delle domande proposte dalle parti, ma non aveva neppur tenuto conto che l'area espropriata doveva essere qualificata edificabile in quanto i manufatti su di essa realizzati erano stati legittimati dal condono edilizio. 8. Sennonché, lo stesso ricorrente ha ricordato il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui il giudizio di opposizione alla stima - sia esso proposto dell'espropriato che dell'espropriante - non si configura carne un giudizio di impugnazione dell'atto amministrativo di stima dell'indennità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto a stabilirne l'ammontare effettivamente dovuto; e comporta il potere-dovere del giudice adito di compiere la relativa valutazione in piana autonomia, anche con riguardo alla qualificazione dell'area espropriata ed al momento della sua verifica nel tempo, nonché di stabilire autonomamente il "quantum" dell'indennità effettivamente dovuta, facendo applicazione delle norme e dei criteri vigenti al momento della decisione (Cass. 6176/2003; 15247/2001; 3048/2001). Consegue che, per effetto dell'opposizione, il carattere vincolante della stima amministrativa viene meno sia per l'opponente che per l'opposto, in quanto destinata ad essere sostituita, rispetto a tutte, dalla determinazione del giudice; il quale, quindi, una volta investito della causa, dovrà procedere autonomamente alla liquidazione del "quantum" con tutti i suoi poteri di indagine, sulla base dei parametri normativi vigenti e ritenuti applicabili nei casi singoli, indipendentemente dalle richieste nonché dalle asserite ammissioni delle parti al riguardo, le cui deduzioni sul punto si esauriscono, pertanto, nell'espressione di semplici "punti di vista" circa l'ammontare del giusto indennizzo e non ineriscono, dunque, al "petitum" immediato (elemento di identificazione dell'azione) già compiutamente definito dalla domanda di rideterminazione dell'indennità (ancorché non specificata nel "quantum"). 9. E siccome nel caso nessuna delle parti ha posto in dubbio elio 1 parametri sono quelli stabiliti dall'art. 5 bis della legge 359 dal 1992 - che disciplina sia i fondi edificabili (1^ e 2^ comma), sia quelli che non posseggono tale qualità (commi 3 e 4) anche per la qualificazione delle aree nessuna influenza poteva avere l'apprezzamento manifestato dal Consorzio e/o dall'ANAS in occasione dell'offerta delle indennità ovvero, successivamente, nel corso di questo procedimento, dovendo la loro ricognizione essere compiuta, secondo la norma, esaminandone le possibilità legali di edificazione ricavate esclusivamente dagli strumenti urbanistici del comune, vigenti al tempo del decreto ablativo per la determinazione dell'indennità di esproprio ed al tempo del decreto di occupazione per la stima della relativa indennità (Cass. 320/2001; 3873/2000; 15 marzo 1999 n. 2272). I quali, come accertato dalla Corte di appello e non contestato dal ricorrente, hanno incluso il terreno espropriato in zona E 40, qualificata agricola, perciò correttamente inducendo la sentenza a concludere che lo strumento urbanistico ne escludeva in radice l'edificabilità. Tanto questa Corte, quanto la Corte Costituzionale hanno, infatti, ripetutamente affermato che l'introduzione di una generale e incondizionata bipartizione dei suoli, agricoli ed edificabili, da parte della menzionata norma (che non ammette figure intermedie) è associata ad una verifica oggettiva e non legata a valutazioni opinabili o a destinazioni di fatto impresse dal proprietario, che può esser data solo dalla classificazione urbanistica dell'area in considerazione. E che l'art. 5 bis ha, dunque, restituito agli strumenti della pianificazione urbanistica quel ruolo chiave nella conformazione del contenuto del diritto di proprietà che era stato delineato dalla Corte Costituzionale nel corso degli anni '60 (sent. 6 del 1966; 55 e 56 del 1968); e conferito rilevanza primaria e decisiva alla ripartizione, da parte di detti strumenti, dell'intero territorio in zone con la precisazione di quelle destinate all'espansione e la determinazione dei caratteri da osservare in ciascuna zona (densita', modalità delle costruzioni, distacchi, intensità estensiva e volumetrica, e simili). Da qui la conclusione della "prevalenza" e "sufficienza" del parametro della "edificabilità legale" ai fini della corrispondente qualificazione delle aree espropriate agli effetti indennitari (Cass. sez. un. 172/2001 e succ.), in base alla quale soltanto ove il piano regolatore o il programma di fabbricazione, o altri strumenti equivalenti, prevedano l'edificabilità della zona in cui è ubicato l'immobile, dichiarandola espressamente edificabile, regolandone la densità edilizia, consentendo la presentazione di piani di lottizzazione, ecc., siffatta destinazione legale è sufficiente ad intimare allo stesso detta qualità e si realizza per ciò solo il presupposto (e la condizione) dello sfruttamento edificatorio da parte del proprietario. Laddove l'area non può essere classificata come "edificabile" se, come nel caso concreto, gli strumenti urbanistici non preordinati all'espropriazione l'assoggettino a vincolo di inedificabilità o le attribuiscano destinazione agricola, perché soltanto in Questi casi alla stessa vengono precluse le possibilità legali di edificazione; e l'indennità di espropriazione deve essere determinata secondo il criterio agricolo tabellare di cui agli art. 16 e segg. della legge 865 del 1971. Al lume di questi principi, del tutto ininfluente risulta la circostanza asserita dal Di Gabbia (ma smentita dalla Corte di appello, pag. 2) che fosse stata ottenuto il condono edilizio per i manufatti realizzati, perché la stessa poteva comportare soltanto la conseguenza avanti rilevata, che anche questi accessori dovessero essere valutati nella stima dell'indennità ed il loro valore aggiunto a quello tabellare di cui all'art. 16, ma non anche che il provvedimento di sanatoria potesse modificare la destinazione legale impressa dallo strumento urbanistico del comune al terreno: rimasta comunque non edificabile per avere l'immobile continuato ad essere incluso in zona destinata all'agricoltura. Il che, del resto, trova conferma proprio nella sentenza delle Sezioni Unite invocata dal ricorrente (Cass. 499/1999), la quale giudicando dell'espropriazione di un fabbricato costruito abusivamente e di un giardino pertinenziale circostante ha cassato la decisione della Giunta speciale presso la Corte di appello di Napoli per non aver incluso nell'indennità anche il valore della costruzione, limitandosi a dare atto che il proprietario aveva soltanto presentato la domanda di sanatoria: ritenendo, invece, che il giudice di merito avesse dovuto preventivamente accertare, se l'immobile rientrava nell'ambito di applicazione della legge 47 del 1985 e comunque quale esito aveva avuto la richiesta. Mentre nel caso concreto la sentenza impugnata ha accertato che nell'indennità offerta il Consorzio aveva tenuto conto "con valutazione di mercato (L. 60.000.000), di quei manufatti che, ancorché non condonati venivano impiegati per l'esercizio dell'attività industriale" (pag. 2), senza alcuna censura da parte del ricorrente in merito alla stima in questione. 10. A quest'ultimo infine non giova neppure la indiscussa compatibilità della destinazione agricola del proprio terreno con il criterio di stima differenziale previsto dall'art. 40 legge n. 2359 del 1865 (Cass. 9686/1995; 2233/1992), poiché lo stesso postula per la sua applicazione, secondo la norma il duplice presupposto che la parte espropriata e quella non espropriata dell'immobile costituiscano un'unica entità funzionale ed economica, con l'effetto che il distacco della prima influisca (negativamente o positivamente) sul valore della secondai naturalmente da accertare in base alla destinazione legale di cui si è detto e non a quella di fatto perseguita dal proprietario, che comporterebbe la reintroduzione del criterio dell'edificabiltà di fatto, non recepita invece dall'art. 5 bis ed il superamento del criterio dicotomico di ricognizione delle aree inderogabilmente stabilito dalla norma (Cass. 9981/2003; 14007/2002; 7590/2001). Il Di Gabbia si è limitato, invece, anche in questa sede di legittimità a ribadire il pregiudizio sofferto dalla società comodataria dei terreni espropriati per la cessazione dell'attività industriale su di essi esercitata e per gli oneri dovuti sopportare nel trasferire altrove attrezzature e macchinari senza prospettare neppure la ricorrenza di alcuno dei menzionati presupposti richiesti dall'art. 40 con riguardo alla accertata destinazione agricola del terreno. Per cui è corretta anche la statuizione della Corte di appello che ne ha escluso l'applicazione nella fattispecie, comunque, la rilevanza per avere accertato che, considerando la destinazione agricola del suolo, neppure la parte residua aveva subito alcuna diminuzione del valore di mercato in conseguenza dell'espropriazione, come è indispensabile che resti accertato per trarre beneficio dal ricorso al sudetto criterio. Nessuna pronuncia va emessa per le spese processuali perché ne' il Consorzio, ne' l'ANAS hanno spiegato difese. P.Q.M. La Corte, rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2004
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