aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Contratti  
Appalto  
 
- Difformità e vizi dell`opera
 
 
- Contenuto della garanzia per difetto dell'opera
 
 
- Denuncia dei difetti della materia
 
 
- Diritti degli ausiliari dell`appaltatore verso il committente
 
 
- Diritti e obblighi degli eredi dell`appaltatore
 
 
- Fornitura della materia
 
 
- Impossibilità di esecuzione dell`opera
 
 
- Morte dell'appaltatore
 
 
- Nozione di appalto
 
 
- Onerosità o difficoltà dell`esecuzione
 
 
- Perimento o deterioramento della cosa
 
 
- Responsabilità dei subappaltatori
 
 
- Rovina e difetti di cose immobili
 
 
- Subappalto
 
 
- Trasporto, spedizione ed intermediazione commerciale.
 
 
- Variazioni concordate del progetto
 
 
- Variazioni necessarie del progetto
 
 
- Variazioni ordinate dal committente
 
 
- Verifica e pagamento dell`opera
 
 
- Verifica e pagamento di singole partite
 
 
- Verifica nel corso di esecuzione dell`opera
 
Comodato  
 
- Comodato senza determinazione di durata
 
 
- Danni al comodatario per vizi della cosa
 
 
- Deterioramento per effetto dell`uso
 
 
- Morte del comodatario
 
 
- Nozione di comodato
 
 
- Obbligazioni del comodatario
 
 
- Perimento della cosa
 
 
- Restituzione
 
 
- Spese per l`uso della cosa
 
 
- Stima
 
Contratto estimatorio  
 
- Disponibilità delle cose
 
 
- Impossibilità di restituzione
 
 
- Nozione di contratto estimatorio
 
Divisione  
 
- Beni indivisibili
 
 
- Condividenti.Obblighi
 
 
- Divisione ereditaria
 
 
- Divisione in natura
 
 
- Intervento nella divisione
 
 
- Scioglimento della comunione
 
Donazione  
 
- Capacità di donare
 
 
- Donazione a nascituri
 
 
- Donazione a più donatari
 
 
- Donazione con riserva di usufrutto
 
 
- Donazione di beni futuri
 
 
- Donazione di modico valore
 
 
- Donazione di prestazioni periodiche
 
 
- Donazione in conto di legittima
 
 
- Donazione in riguardo di matrimonio
 
 
- Donazione indiretta
 
 
- Donazione modale
 
 
- Donazione rimuneratoria
 
 
- Donazione tra coniugi
 
 
- Forma della donazione
 
 
- Mandato a donare
 
 
- Nullità
 
 
- Revocazione
 
 
- Revocazione della donazione. Ingratitudine
 
 
- Revocazione. Sopravvenienza dei figli
 
 
- Simulazione
 
Leasing  
 
- Operazioni di leasing
 
Mutuo  
 
- Danni al mutuatario per vizi delle cose
 
 
- Impossibilità o notevole difficoltà di restituzione
 
 
- Interessi
 
 
- Mancato pagamento degli interessi
 
 
- Nozione di mutuo
 
 
- Promessa di mutuo
 
 
- Restituzione rateale
 
 
- Termine per la restituzione
 
 
- Trasferimento della proprietà
 
Outsourcing  
 
- Generalità dell'outsourcing
 
Permuta  
 
- Applicabilità delle norme sulla vendita
 
 
- Evizione
 
 
- Nozione di permuta
 
 
- Spese della permuta
 
Preliminare  
 
- Preliminare e definitivo
 
Riporto  
 
- Diritti accessori e obblighi inerenti ai titoli
 
 
- Inadempimento
 
 
- Nozione di riporto
 
Somministrazione  
 
- Entità della somministrazione
 
 
- Esclusiva a favore del somministrante
 
 
- Esclusiva a favore dell`avente diritto alla somministrazione
 
 
- Nozione di somministrazione
 
 
- Pagamento del prezzo
 
 
- Patto di preferenza
 
 
- Risoluzione del contratto
 
 
- Scadenza delle singole prestazioni
 
 
- Sospensione della somministrazione
 
Trasporto  
 
- Assicurazione
 
 
- Danni al passeggero
 
 
- Responsabilità del vettore
 
Vendita  
 
- Buona fede del compratore
 
 
- Chiamata in causa del venditore
 
 
- Compratore - obbligazioni
 
 
- Consegna della cosa
 
 
- Cosa gravata da garanzie reali
 
 
- Cosa gravata da oneri
 
 
- Determinazione del prezzo affidata a un terzo
 
 
- Divieti speciali di comprare
 
 
- Effetti della garanzia
 
 
- Esclusione convenzionale della garanzia
 
 
- Esclusione della garanzia
 
 
- Esercizio del riscatto
 
 
- Evizione parziale
 
 
- Evizione totale della cosa
 
 
- Garanzia per i vizi
 
 
- Nozione di vendita
 
 
- Obbligazioni principali del venditore
 
 
- Pagamento del prezzo
 
 
- Patto commissorio
 
 
- Patto di riscatto
 
 
- Pericolo di rivendica
 
 
- Preliminare
 
 
- Responsabilità limitata del venditore
 
 
- Risarcimento del danno
 
 
- Spese di vendita
 
 
- Vendita a corpo
 
 
- Vendita a misura
 
 
- Vendita a prova
 
 
- Vendita a rate
 
 
- Vendita con riserva di gradimento
 
 
- Vendita con riserva di proprietà
 
 
- Vendita di animali
 
 
- Vendita di cosa altrui
 
 
- Vendita di cosa parzialmente di altri
 
 
- Vendita di cose future
 
 
- Vendita di eredità
 
 
- Vendita di immobili
 
 
- Vendita su campione
 
 
- Modulo di richiesta
 
     
Sei nella Categoria: Contratti
Impossibilità di restituzione

 

Impossibilità di restituzione

 

Art. 1557 Impossibilità di restituzione

Chi ha ricevuto le cose non è liberato dall`obbligo di pagarne il prezzo, se la restituzione di esse nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Nel 1995 ___________, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ________s.r.l., agì giudizialmente nei confronti di __________, col quale aveva convissuto more uxorio dal 1987 al 1994, per la restituzione di un mobile contenitore di documenti, di un mobile libreria e di un mobile per archivio (del valore complessivo di L. 21.650.000), che dichiarò di avere acquistato per arredare i propri uffici e di aver temporaneamente collocato presso il ________ nel luglio del 1994 per poter effettuare lavori di ristrutturazione degli uffici stessi, affermando di non averne poi ottenuto la restituzione quando, cessata intanto la convivenza, li aveva richiesti. impossibilità di restituzione Chiese che il ________ fosse altresì condannato al risarcimento del danno derivato dal mancato uso dei mobili in questione e, nel caso di non rinvenimento degli stessi, alla corresponsione del valore equivalente in denaro. Il convenuto resistette senza peraltro specificamente contestare di aver ricevuto i mobili e, in via riconvenzionale, domandò che la ______ fosse condannata a versargli una somma corrispondente al 20% del fatturato della società per prestazioni svolte a favore della stessa.
impossibilità di restituzione Con sentenza del 20.5.1998 l'adito pretore di Torino - sezione distaccata di Ciriè, respinse sia la domanda principale che quella riconvenzionale e compensò integralmente le spese. 2. La decisione è stata riformata dal Tribunale di Torino che, con sentenza n. 6248 del 1999, ha parzialmente accolto l'appello della ________, in proprio e nella qualità sopra detta, ed ha rigettato l'appello incidentale del ______, condannandolo alla restituzione dei tre mobili ed al pagamento delle spese del doppio grado.
impossibilità di restituzione 3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione ______ affidandosi a due motivi, cui resiste con controricorso ________, che propone ricorso incidentale basato anch'esso su due motivi, cui il ______ resiste con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la stessa sentenza.impossibilità di restituzione
2.1. Col primo motivo del ricorso principale il ______deduce "violazione e falsa applicazione di norme di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 244 e segg. c.p.c." per avere il tribunale di Torino fondato la decisione esclusivamente su testimonianze de relato, senza prendere in alcuna considerazione la configgente documentazione prodotta ed i motivi di diritto posti a base della difesa del ______.
2.2. La censura è infondata.
impossibilità di restituzione Premesso che nella illustrazione del motivo non vengono chiarite le prospettate contraddizioni tra risultanze documentali e testimoniali, va rilevato che il tribunale ha fondato la propria decisione sulle concordanti dichiarazioni di vari testi, uno dei quali (_______) ha affermato che lo stesso ______ le aveva detto che i mobili erano della _______ ed un altro (_______) che i mobili erano stati portati a cura della stessa presso la casa del _____.
Difettano, dunque, impossibilità di restituzione gli stessi presupposti della censura, volta che le deposizioni concernono fatti direttamente conosciuti dai testimoni; mentre, per il resto, la doglianza inammissibilmente si risolve nella critica in sede di legittimità dell'apprezzamento del fatto operato dal giudice del merito, senza alcun effettivo riferimento alla affermata violazione di norme processuali, neppure specificamente indicate.impossibilità di restituzione
Nè possono avere ingresso gli argomenti che il ricorrente, in sede di memoria illustrativa, ritiene di trarre da una sentenza resa nel 2000 dal tribunale di Torino in causa ______ contro _____ e ________, concernendo quella pronuncia una controversia diversa da quella cui si riferisce la sentenza impugnata e non essendo comunque consentita in memoria la prospettazione di argomentazioni diverse da quelle poste a fondamento del ricorso.impossibilità di restituzione
3.1. Col secondo motivo del ricorso principale è dedotta "insufficiente ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia, con riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c.". Sotto un primo profilo si afferma che il teste _______ aveva dichiarato di aver portato i mobili presso gli uffici della ______ nell'inverno del 1993, mentre le fatture accompagnatorie recano la data del giugno-luglio del 1994; e che, inoltre, non avrebbero potuto essere utilizzate ai fini decisori le bolle recanti la contestata sottoscrizione del ______.impossibilità di restituzione
Sotto un secondo profilo si sostiene che il tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto che l'angoliera ed i due mobili da tinello descritti dall'ufficiale giudiziario incaricato dell'esecuzione del provvedimento cautelare fossero gli stessi mobili oggetto della controversia.
Sotto un terzo profilo il ricorrente si duole che il tribunale abbia respinto l'appello col quale egli si era doluto che il pretore avesse rigettato la propria domanda riconvenzionale per motivi di incompetenza. Nega, in particolare, che il pretore avesse assunto una decisione di merito, come invece affermato dal tribunale, e sostiene di aver dunque legittimamente impugnato la decisione di primo grado per soli motivi di rito.
3.2. La censura è infondata.impossibilità di restituzione
Quanto al primo profilo, perché il tribunale si è basato sull'esito della prova testimoniale e su risultanze ulteriori, diverse dalla evocata documentazione, della quale non ha evidentemente tenuto conto, attesa la ravvisata concordanza delle altre emergenze istruttorie, che appaiono in se stesse sufficienti a sorreggere la decisione. Il ricorrente del resto non assume che le risultanze documentali smentissero il fatto posto a fondamento della domanda, ma si limita ad evocarle allo scopo di contestareimpossibilità di restituzione l'attendibilità della deposizione del ________, in tal modo inammissibilmente dolendosi in questa sede che il giudice del merito, al quale solo compete la scelta degli elementi sui quali fondare il proprio convincimento, non abbia condiviso i propri assunti. Quanto al secondo profilo, perché la doglianza prescinde del tutto da quanto dichiarato dallo stesso ______ in sede di libero interrogatorio, cui pure si riferisce il tribunale. Quanto al terzo profilo, poiché il tribunale ha correttamente rilevato che il pretore, pur essendosi prospettato "la competenza eventuale per materia del pretore del lavoro di Torino", aveva tuttavia impossibilità di restituzione esaminato nel merito la domanda riconvenzionale del _______, rigettandola nella parte dispositiva della sentenza, così adottando una decisione di merito. Ne consegue che, ai sensi dell'art. 43, comma 1, ultima parte, c.p.c., la pronuncia (affermativa ed implicita) sulla competenza avrebbe potuto essere impugnata solo unitamente a quella sul merito.
Alla omessa impugnazione per motivi di merito consegue, peraltro, la inammissibilità dell'appello che, in parte qua, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile e non rigettato, come ha invece fatto il tribunale con decisione che va solo corretta sul punto.impossibilità di restituzione
4.1. Col primo motivo del ricorso incidentale la Castagneri si duole - deducendo violazione dell'art. 1226 c.c. anche in riferimento all'art. 360, n. 5, c.p.c. - che il tribunale abbia respinto la propria domanda di risarcimento del danno per il mancato uso dei mobili siccome non provata, rilevando che la prova dell'entità di un danno afferente il mancato uso quotidiano di tre mobili non può essere data in alcun modo, che una qualunque valutazione a mezzo di consulenza sarebbe comunque "cervellotica ed arbitraria", che unica valutazione possibile sarebbe stata dunque quella equitativa, cui il giudice avrebbe dovuto pertanto procedere ai sensi della norma indicata.
4.2. La censura è infondata.
Essa poggia sull'equivoco di fondo che il mancato uso di un bene costituisca esso stesso, comunque, un danno. Va in contrario rilevato che un pregiudizio patrimoniale, sotto i noti profili del danno emergente o del lucro cessante di cui all'art. 1223 c.c., in tanto è configurabile in quanto il patrimonio dell'avente diritto abbia subito una diminuzione per essersi questi dovuto procurare altrimenti un bene dello stesso genere affrontando una spesa, ovvero per aver patito perdite o per ì mancati guadagni derivati dalla indisponibilità del bene stanno.
impossibilità di restituzione Il tribunale si è evidentemente riferito alla corretta concezione del danno patrimoniale, appunto rilevando che non era stato provato che un danno si fosse effettivamente verificato ed in tal senso affermando che la domanda era rimasta del tutto sfornita di prova.
5.1. Col secondo motivo del ricorso incidentale è dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e difetto di motivazione. La ricorrente si duole che il tribunale abbia respinto la domanda di condanna del Gili alla corresponsione dell'equivalente in denaro del valore dei tre mobili non restituiti (per l'ipotesi di "sottrazione o deperimento" degli stessi) sulla scorta dell'erronea ed apodittica affermazione che la Castagneri non aveva "neppure provato il valore attuale dei mobili de quibus". Afferma che il valore attuale era irrilevante in relazione alla circostanza che il Gili aveva ricevuto i mobili quando erano nuovi; e che, per altro verso, la spesa affrontata per acquistarli era provata documentalmente dalle fatture e dalla copia dell'assegno di L. 21.650.000, tutti versati in atti.
5.2. La doglianza è fondata nei limiti di cui appresso. Escluso che fosse possibile una impossibilità di restituzione condanna al risarcimento dell'eventuale danno da "deperimento" di mobili di cui non era dato conoscere lo stato (potendo il risarcimento essere eventualmente richiesto, con autonoma azione, solo in esito alla restituzione dei beni ed alla constatazione delle loro condizioni), quanto alla domandata condanna alla corresponsione dell'equivalente in denaro per il caso di avvenuto perimento o sottrazione dei beni, erroneamente il tribunale ha implicitamente ritenuto che il valore d'acquisto dei tre mobili, tra l'altro originariamente indicato, non consentisse una liquidazione del danno - avuto riguardo al valore degli stessi al momento della originaria mancata restituzione (aestimatio) attualizzato alla data della pronuncia (taxatio) - e che dovesse invece necessariamente provarsi il valore attuale dei mobili, tra l'altro connesso, come si è rilevato, al loro ignoto stato. 6. Accolto per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettato il primo ed il ricorso principale, la sentenza va conseguentemente cassata in relazione al motivo accolto affinché il giudice del rinvio, che si designa nella corte d'appello di Torino, provveda alla liquidazione della somma che il Gili dovrà corrispondere in difetto di restituzione dei tre mobili di cui è causa.
Le spese del giudizio di legittimità seguono la prevalente soccombenza del ricorrente principale.impossibilità di restituzione
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE
riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accoglie per quanto di ragione il secondo motivo del ricorso incidentale e rigetta il primo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia alla corte d'appello di Torino;
condanna Giovanni Gili a rimborsare a Teresina Castagneri le spese del giudizio di cassazione che si liquidano in Euro 1.702,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002

 

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl