|
1115. Obbligazioni solidali dei partecipanti.
Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto il rimborso concorre nella divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'ottobre 1987, _______, convenendo in giudizio la moglie separata ________ davanti al Tribunale di _________, chiese lo scioglimento della comunione mediante" assegnazione di un appartamento sito in quel capoluogo etneo e la condanna della convenuta al pagamento della metà della relativa fruttificazione, con interessi e svalutazione. La ________, costituitasi, si oppose alla domanda, deducendo che il giudice della separazione le aveva riconosciuto il diritto di abitazione nella casa.obblighi dei condividenti Disposta ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, l'adito tribunale, con sentenza 3 maggio 1996, dichiarò l'immobile non comodamente divisibile e ne attribuì la proprietà all'attore a cui carico pose l'obbligo di corrispondere alla ________ il conguaglio, determinato nella complessiva somma di lire 75.000.000, condannando inoltre la convenuta a corrispondere al _________ la somma di lire 13.797.450, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di fruttificazione della metà dell'immobile fino alla data del 31 marzo 1996.obblighi dei condividenti In parziale accoglimento del gravame prodotto dalla _______, la Corte di appello di ______ riconobbe all'appellante la somma di lire 3.174.500 per spese condominiali in tale misura decurtando l'importo dalla stessa dovuto per l'esclusivo godimento dell'immobile. Sul tema ancora controverso, detta corte ritenne condivisibile la decisione del primo giudice di assegnare il bene al _______ non essendo stato contestato che la ________ non appariva in condizioni di liquidità tali da poter versare conguaglio e importo della fruttificazione, mentre l'attore era sicuramente solvibile avendo tra l'altro richiesto l'assegnazione dell'immobile col libello introduttivo e offerto una somma maggiore rispetto al valore della relativa quota di pertinenza. Ricorre per Cassazione la ______ in base a un unico motivo, in seguito illustrato con memoria.obblighi dei condividenti Resiste il _______ con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunciando violazione dell'alt. 720 c.c. e vizi motivatoli su punto decisivo della controversia, la ______ si duole che della scelta del condividente cui attribuire l'immobile non è stata fornita logica ne' adeguata giustificazione, tale non potendosi ritenere il riferimento a una presunta migliore condizione di solvibilità del _______ rispetto a essa ricorrente peraltro non compiutamente accertata obblighi dei condividenti ma semplicemente desunta dal fatto contraddittoriamente ritenuto in premessa irrilevante- di avere offerto una somma maggiore rispetto al prezzo di stima. Si ascrive inoltre alla corte territoriale di avere tenuto in non cale le ragioni di ordine morale e familiare addotte dalla ricorrente onde ottenere l'attribuzione, e cioè il fatto di avere sempre abitato l'appartamento in questione un tempo casa coniugale, volontariamenteobblighi dei condividenti abbandonata dal _______, trasferitosi in altro immobile di sua proprietà. Il motivo non può trovare adito. È noto che l'art. 720 c.c., le cui disposizioni si applicano nella loro interezza anche allo scioglimento delle comunioni ordinarie quale ne sia il titolo costitutivo, sancisce, per la ipotesi di beni comuni materialmente o funzionalmente non divisibili, ch'essi debbano di preferenza esser compresi per intero - con addebito dell'eccedenza - nella porzione di uno dei coeredi o dei partecipanti alla comunione anche se non iure haereditatis aventi diritto alla quota maggiore, obblighi dei condividenti onde è che la legge lascia al giudice la facoltà di attribuire il bene per l'intero - salva sempre la corresponsione in numerario della eccedenza- a uno solo dei condividenti, con l'unico obbligo di esporre le ragioni della preferenza, ove questa non appaia già fondata sul più ampio titolo di cui alla norma in esame. In diversi termini, come questa Corte già ha avuto occasione di affermare, nell'esercizio del potere di attribuzione dell'immobile ritenuto non comodamente divisibile, et eo magis quando le quote siano uguali e non soccorre quindi l'unico criterio indicatogli dalla legge, il giudice non trova alcun limite nelle disposizioni dettate dall'art. 720 c.c., da cui gli deriva, al contrario, un potere prettamente discrezionale nella scelta del condividente cui assegnarlo, potere che trova il suo temperamento esclusivamente nell'obbligo di indicare i motivi in base ai quali ha ritenuto di dover dare la preferenza all'uno piuttosto obblighi dei condividenti che all'altro degli aspiranti all'assegnazione. Si tratta invero di un tipico apprezzamento di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità, potendo essere oggetto di controllo in questa sede soltanto la logicità intrinseca e la sufficienza del ragionamento operato dal giudice del merito (v. sentt. nn. 1922/1968, 8/1969, 2598/1973, 1947/1976, 4003/1980, 6401/1980, 8201/1980, 5263/1983, 1258/1985).obblighi dei condividenti Sotto questo profilo la sentenza impugnata sfugge a ogni censura poiché la corte _______ ha dato sufficiente giustificazione del proprio convincimento, ritenendo a sua discrezione più consono all'interesse comune dei condividendi che il bene indivisibile andasse al _______ e non alla ________, meno abbiente dell'ex marito, sol così potendosi garantire il recupero del dovuto conguaglio e il pagamento della fruttificazione. Il criterio adottato per giustificare la preferenza della scelta a favore del ________ non è intrinsecamente implausibile o comunque totalmente irrilevante, rispondendo al contrario alle esigenze del buon esito del procedimento divisionale e quindi all'interesse dei condividenti. Peraltro, la ________ non può contestare in questa sede l'effettività della circostanza sottesa al criterio prescelto - ovverosia di trovarsi in condizioni economiche tali da non poter garantire il pagamento del conguaglio e della fruttificazione - . obblighi dei condividenti Di vero, la corte etnea afferma in sentenza che siffatta circostanza, già rilevata dal primo giudice, non è stata minimamente contestata dall'appellante in sede di gravame. E tale affermazione non è stata specificamente contrastata dalla ________in seno al ricorso. Infine, se la corte del merito, esercitando il suo potere discrezionale, ha scelto il predetto criterio, ha implicitamente considerato subvalenti altri possibili criteri, quale quello del diritto di abitazione riconosciuto alla ricorrente in sede di separazione. Non merita pertanto le censure che le sono state mosse, l'attribuzione dell'immobile indivisibile all'odierno controricorrente, disposta in base a giudizio di merito formulato in via di esercizio di potere discrezionale e col sostegno di una motivazione scevra da errori e da distorsioni logiche. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di questo giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2003
|