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Divisione ereditaria

 

Divisione ereditaria

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 13 luglio 1993 _________- esponeva che:
che era comproprietario insieme con il fratello _________di un immobile sito in ________Via _________ n. 4 che costituiva l'unico attivo della successione materna e paterna cespite; il 31/10/1990 il fratello aveva venduto a _________ la quota indivisa delle suddette eredità senza consentire all'istante l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 732 c.c. Pertanto, intendendo esercitare il riscatto della quota, conveniva in giudizio dinanzi al tribunale di _____________ per sentire che gli fosse attribuita la proprietà della quota ereditaria costituita dagli immobili sopra indicati. divisione ereditaria Il convenuto, costituendosi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda, deducendo di non avere acquistato la quota ereditaria ma semplicemente la quota indivisa dell'immobile de quo che costituiva soltanto uno dei beni caduti nella successione dei genitori dei _________. Con sentenza depositata il 23 maggio 1996 il tribunale rigettava la domanda. Riteneva il giudice di primo grado che la cessione effettuata a favore del convenuto aveva avuto ad oggetto non la quota dell'eredità o una sua frazione ideale ma solo la quota di comproprietà del bene già facente parte di quelli caduti in successione.
Al riguardo si rilevava che con atto del 2 dicembre 1989 i fratelli __________avevano provveduto ad assegnare in proprietà esclusiva gli immobili oggetto della comunione ereditaria, ad eccezione didivisione ereditaria quello di cui è causa, sicché non poteva trovare applicazione l'art. 732 c.c..
Con sentenza depositata il 5 maggio 2001 la Corte di appello territoriale, in accoglimento dell'impugnazione proposta da ____________, attribuiva al medesimo la proprietà dell'immobile sito in ____ via _________ n. 4 per effetto dell'esercizio del diritto di riscatto previsto dall'art. 732 c.c..divisione ereditaria
I giudici di appello, per quel che interessa nella presente sede, ritenevano che a seguito dell'atto del 2 dicembre 1989 la comunione dell'immobile de quo aveva mantenuto la sua originaria natura ereditaria, giacché le parti, nell'assegnarsi in assoluta ed esclusiva proprietà gli altri immobili caduti in successione, avevano convenuto che tali assegnazioni avvenivano in conto delle loro quote di diritto e della futura e definitiva divisione, sicché il successivo scioglimento della comunione, secondo le regole dettate in tema di divisione ereditaria, avrebbe dovuto partire dalla considerazione del complessivo divisione ereditaria asse ereditario per poi procedere a tutte le operazioni previste dagli artt. 713 e ss. c.c.. In considerazione della volontà delle parti, l'alienazione dell'unico bene facente parte dell'eredità configurava la cessione della quota dell'eredità e non di un bene determinato; del resto tale ricostruzione trovava conferma nelle vicende successive, da cui dove desumersi che _________ era subentrato ad ____________ nella comunione ereditaria: a) nel momento in cui fu stipulata la compravendita ________ aveva appena iniziato, nei confronti del fratello, il giudizio divisione ereditaria di divisione dell'immobile de quo, giudizio nel quale il convenuto aveva dedotto la necessità di operare lo scioglimento della comunione secondo le regole della divisione ereditaria; il _________intervenendo in tale procedimento, aveva chiesto che si procedesse alla divisione; b) _________ ed _________ avevano agito in giudizio contro ___________, detentore dell'immobile de quo, chiedendone la condanna al pagamento dei canoni e al risarcimento.divisione ereditaria
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione il __________ sulla base di cinque motivi illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il ___________.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 732, 1100 e ss. e dei principi in materia di rapporto tra comunione ordinaria e comunione ereditaria, censura la decisione impugnata che aveva ritenuto l'esistenza di una comunione ereditaria, quale presupposto per l'esercizio del diritto di cui all'art. 732 c.c., senza considerare che, nel momento in cui, come appunto nella specie, sia stato eliminato lo stato di in divisione ereditaria divisione o almeno siano venuti meno la parte più rilevante degli elementi costitutivi dell'asse ereditario, la comunione residua si trasforma da ereditaria in ordinaria, con conseguente inapplicabilità dell'istituto del retratto successorio.
La sentenza era in proposito affetta anche da difetto di motivazione non avendo preso in esame le argomentazioni in merito alla trasformazione della comunione ereditaria in comunione ordinaria;divisione ereditaria
tenuto conto che l'atto del 2-12-1989 aveva realizzato lo scioglimento di due comunioni ereditarie (quella paterna e quella materna)non si comprenderebbe quale delle due comunioni ereditarie sarebbe residuata, senza considerare che la quota spettante ai fratelli sull'immobile de quo (pari al 50%) non corrisponderebbe alle quote spettanti ai medesimi ne' in relazione alla successione paterna nè a quella materna Con il secondo motivo il ricorrente denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss c.c. divisione ereditaria in relazione all'interpretazione della scrittura del 2-12-1989, difetto di motivazione su un punto decisivo, deduce che la sentenza impugnata, disapplicando il criterio fondamentale in tema di interpretazione del contratto, non aveva analizzato le espressioni letterali contenute nella predetta scrittura, che - contrariamente a quanto affermato in sentenza - non aveva fatto alcun riferimento alle operazioni previste dall'art. 713 C.C..
La sentenza era altresì affetta da difetto assoluto di motivazione, laddove non aveva tenuto conto che l'atto del 2-12-1989 aveva posto fine a due distinte comunioni ereditarie; gli immobili assegnati a ciascuno dei fratelli era accompagnata dalla indicazione dei relativi valori con conseguente eliminazione di ogni problema di conguagli;l'espressa previsione della prestazione di reciproca garanzia e di rinuncia all'ipoteca legale non era spiegabile se non con l'avvenuto scioglimento della comunione ereditaria. divisione ereditaria I primi due motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Le censure si sono rivelate infondate. La sentenza impugnata, nel verificare l'esistenza delle condizioni per l'esercizio del retratto successorio previsto dall'art. 732 c.c. esclusivamente in presenza di una comunione ereditaria, ha ritenuto che con la scrittura privata del 2-12-1989 la comunione ereditaria esistente tra i fratelli _________ non si era sciolta, escludendo perciò che la stessa si fosse trasformata in comunione ordinaria avente ad oggetto l'unico immobile rimasto in comproprietà. Secondo i giudici di appello i comunisti, nell'assegnarsi in proprietà esclusiva gli altri immobili, avevano testualmente convenuto che "tali assegnazioni avvenivano in conto delle loro quote di diritto e in conto di futura e definitiva divisione". divisione ereditaria Lo scioglimento della comunione ereditaria sarebbe avvenuto all'esito della divisione futura da compiersi secondo le regole dettate dall'art. 713 c.c., con il limite - derivante dalla volontà delle parti - di imputare gli immobili assegnati a ciascuna delle porzioni di pari valore spettante ai condividenti.divisione ereditaria
La decisione impugnata è corretta.
L'oggetto della comunione ereditaria è costituito non soltanto dalla comproprietà o contitolarità di diritti ma dal complesso dei rapporti attivi e passivi che formavano il patrimonio del de cuius al momento dell'apertura della successione:la quota ereditaria rappresenta, perciò, la frazione ideale dell'insieme delle situazioni attive e passive di cui era titolare il de cuius. Lo scioglimento della comunione si verifica allorché sia cessato lo stato di indivisione determinato dall'apertura della successione. Soltanto qualora i condividenti abbiano compiuto operazioni dirette ad eliminare la maggior parte degli elementi di ciascuna delle componenti dell'asse ereditario, deve ritenersi eliminato lo stato di indivisione risultante al momento dell'apertura della successione, sicché la comunione che ancora residui sugli immobili ereditari si trasforma in ordinaria con conseguente inapplicabilità dell'art. 732 c.c. (Cass. 3424/1997). Il venir meno della comunione ereditaria postula dunque l'effettuazione delle operazioni previste dagli artt. 713 e ss c.c. (formazione dello stato attivo e passivo, resa dei conti, prelevamenti, collazione, determinazione ed attribuzione delle porzioni).
Orbene i giudici di appello, nell'interpretare la volontà consacrata nella scrittura del 2-12-1989, hanno escluso che le parti avessero posto fine alla comunione ereditaria, rilevando che l'assegnazione degli immobili veniva imputata alle rispettive porzioni "in conto delle loro quote di diritto e in conto di futura e definitiva divisione":lo scioglimento della comunione sarebbe avvenuto all'esito delle operazioni previste dagli artt. 713 e ss c.c..
Occorre qui innanzitutto rilevare che l'accertamento della volontà negoziale - riservato all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito - si è rivelato immune dagli errori denunciati dal ricorrente.
La sentenza impugnata, nel seguire i criteri di ermeneutica di cui agli art. 1362 e ss., ha verificato la comune intenzione dei contraenti proprio in base alla espressioni letterali contenute nella della scrittura del dicembre 1989, in cui, come già accennato, l'assegnazione degli immobili era attribuita in conto della futura e definitiva divisione.
I giudici di appello, nel fare riferimento alla successiva (necessaria) effettuazione delle operazioni divisionali, hanno ricostruito in tal senso la volontà dei contraenti, interpretandola proprio alla stregua del tenore letterale del testo, da cui hanno desunto tra l'altro che l'assegnazione dei beni era soltanto un anticipo della futura divisione.
Come già accennato, lo scioglimento della comunione ereditaria postula l'effettuazione delle operazioni relative allo stato attivo e passivo, all'esito delle quali andranno determinate le porzioni spettanti a ciascuno dei coeredi.
Perciò i giudici di appello hanno correttamente escluso che la comunione ereditaria si fosse trasformata in comunione ordinaria, avendo accertato che, in assenza delle operazioni divisionali suddette, non era venuto meno lo stato di indivisione sorto al momento dell'apertura della successione.
Le considerazioni che precedono in ordine alla natura e all'oggetto della comunione rendono del tutto irrilevante che la misura della quota di partecipazione alla comproprietà dell'immobile in questione non corrisponda alla quota spettante ai condividenti sull'asse ereditario, nella specie risultante dall'esistenza di due comunioni ereditarie.
Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 732 e 1362 c.c., contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo, censura la decisione impugnata che, travisando l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine all'ipotesi di alienazione di quota dell'unico bene ereditario, non aveva considerato che nella specie vi erano due comunioni ereditarie aventi ad oggetto una pluralità di immobili divisi con l'atto del 2-12-1989, all'esito del quale era residuata la comunione su un unico bene:dunque non poteva applicarsi la presunzione di cessione della quota ereditaria configurabile nel caso di alienazione dell'unico bene costituente l'asse ereditario. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 732 c.c. per avere la sentenza gravata esteso il diritto di retratto anche alla quota paterna pervenuta per effetto della successione all'eredità materna, senza considerare che il diritto di prelazione fra coeredi non è trasmissibile a favore del successore del coerede. Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia relativo alla riferibilità della dichiarazione negoziale di riscatto al retraente, deduce che secondo la Corte era stata erroneamente ritenuto atto idoneo all'esercizio del diritto di riscatto l'atto di citazione, non essendo a tal fine sufficiente la sottoscrizione della procura alle liti conferita al difensore. Il terzo motivo va accolto. La Corte ha ritenuto che la vendita effettuata da _________a favore del ________ avesse ad oggetto la quota ideale dell'eredità e non la quota di comproprietà del bene, sul rilievo che quando la comunione ereditaria ha ad oggetto un unico bene si deve presumere, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che la cessione del bene configuri l'alienazione della quota ideale dell'universum ius defuncti. divisione ereditaria La sentenza impugnata, dopo avere verificato che - in base all'interpretazione della scrittura privata del 2-12-1989 intervenuta tra i fratelli _______ - la comunione in oggetto andava qualificata come ereditaria e non ordinaria, ha rilevato che, qualora la vendita ha ad oggetto beni determinati, occorre indagare quale sia stata la volontà effettiva dei contraenti, in modo da accertare se nel caso concreto il bene o una quota di esso non possa essere stato ritenuto dalle parti come rappresentativo della quota ideale dell'eredità: ove l'eredità sia costituita da un solo cespite sussiste la presunzione (iuris tantum) di cui si è detto. Il ragionamento dei giudici di appello si è rivelato erroneo. La decisione impugnata, pur ritenendo necessario verificare la volontà dei contraenti dichiarata con il negozio di cessione intervenuto fra il comunista cedente e il terzo acquirente, ha peraltro limitato l'indagine all'intenzione espressa dai condividenti con la scrittura del dicembre 1989, rilevando, come si è detto, che la comunione ereditaria non si era sciolta trasformandosi in comunione ordinaria. In realtà la sentenza ha ritenuto che, avendo la comunione ad oggetto un unico bene, doveva presumersi che l'alienazione avesse avuto ad oggetto la quota dell'eredità e non quella di un cespite determinato.
Orbene la sussistenza di una comunione ereditaria (anziché ordinaria) costituiva un presupposto per l'esercizio del retratto di cui all'art. 732 c.c..
Nel caso in cui il coerede abbia alienato a un terzo uno o più beni determinati facenti parte dell'eredità, l'indicazione di beni determinati nel contratto non costituisce elemento decisivo per escludere l'ipotesi di trasferimento della quota ereditaria o di parte di essa, in quanto occorre tenere conto di tutti gli elementi utili ai fini dell'interpretazione del contratto per verificare se il bene oggetto della disposizione patrimoniale sia stato considerato dome misura della partecipazione dell'acquirente alla comunione ereditaria e non come quota parte in riferimento all'esito della divisione (Cass. 11881/2002; 13704/1999).
Pertanto sarebbe stato necessario verificare la volontà espressa con l'atto di alienazione della quota, in modo da accertare se il condividente - cedente avesse o meno inteso introdurre l'acquirente nella comunione ereditaria: l'indagine andava compiuta solo attraverso elementi intrinseci al contratto stesso e alle parti che lo avevano concluso (Cass. 3049/1997), mentre nessun rilievo potevano assumere le vicende successive menzionate nella sentenza impugnata. Tale accertamento, peraltro, non è stato in alcun modo compiuto dai giudici di appello che, fondando sostanzialmente la decisione sulla presunzione di cessione della quota, hanno fatto erronea applicazione del precedente di legittimità citato in tema di alienazione di quota dell'eredità costituita da un unico bene.
Nella specie tale ipotesi doveva essere esclusa proprio in base alle considerazioni formulate dalla sentenza impugnata in ordine al permanere della (originaria) comunione ereditaria: se - non essendo cessato lo stato di indivisione risultante al momento dell'apertura della successione - la comunione non si era trasformata in ordinaria, l'oggetto della stessa non poteva essere costituito dall'unico immobile rimasto in comproprietà ma andava evidentemente determinato con riferimento al patrimonio relitto al momento dell'apertura della successione(nella specie vi erano due comunioni relative alla successione paterna e materna). Il quarto e il quinto motivo del ricorso devono ritenersi assorbiti dall'accoglimento del terzo. Il ricorso va pertanto accolto in relazione al terzo motivo; la sentenza va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Accoglie il terzo motivo del ricorso, rigetta il primo e il secondo;
assorbiti il quarto e il quinto, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2004

 
 
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