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Divisione in natura

 

Divisione in natura

 

1114. Divisione in natura.

La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudizio era promosso (con citazione 24.03.1995) da _________ davanti al Tribunale di ______ per ottenere la divisione dei beni in comune con sorella ________, la quale, costituitasi, aderiva alla domanda di divisione. Esperita c.t.u. e prodotti documenti da entrambe le parti, la causa era decisa dal Tribunale, il quale dichiarava lo scioglimento della comunione assegnando all'attrice i 5/6 della PT 274 C.C. _______, i 175/1440 della PT 328 C.C. ______, i 70/1440 della PT 85 C.C. _______ e i 5/6 della PT 83 C.C. ________, oltre a un conguaglio di L. 3.050.000. I restanti beni erano attribuiti alla convenuta, gravata del suddetto assegno di conguaglio.divisione in natura
La sentenza era impugnata da __________, la quale, premesso che di tutta la proprietà in comunione con la sorella Franca l'unico bene che aveva una consistenza economica era la p. ed. 100 C.C. _________, trattandosi per il resto di prati e boschi di scarso valore, lamentava che il Tribunale aveva accolto la prima proposta di divisione suggerita dal c.t.u., senza approfondire la seconda, indicata in via alternativa e sostenuta anche dal consulente di parte.divisione in natura L'appellante sosteneva che vi era disomogeneità nell'attribuzione delle quote, assumeva che una porzione di casa avrebbe potuto esserle assegnata e che i beni attribuitile erano stati sopravalutati. Chiedeva, pertanto, che la divisione fosse effettuata secondo il progetto alternativo indicato dal c.t.u. e, in via subordinata, che fossero ricalcolati i valori degli immobili. divisione in natura La Corte d'appello di ________, con sentenza n. 10/01 del 19.12.2000/22.01.2001, rigettava il gravame e confermava la decisione del Tribunale, osservando che, per quanto concerneva l'immobile, costituente il bene di maggior valore economico, le argomentazioni dell'appellante di attribuzione di una parte dello a tesso trovavano ostacolo insormontabile nelle motivazioni assunte dal c.t.u. per giustificare l'assegnazione della casa a fa rare dell'altra parte. Invero di tale immobile l'appellante era titolare solo di un 1/4 e la sorella dei restanti 3/4. In base a tale presupposto, il c.t.u. aveva ritenuto logico e razionale attribuire l'immobile a chi era titolare della quota maggioritaria, considerando antieconomica e non rispondente all'interesse delle smesse parti una divisione dell'immobile che avrebbe richiesto inevitabilmente l'esecuzione di lavori non irrilevanti per rendere autonome le due porzioni. La Corte d'appello, infine, quanto alla valutazione dei beni, riteneva che il c.t.u. si era attenuto a criteri di stima logici ed aderenti alla realtà.
Avverso tale sentenza __________ divisione in natura ha proposto ricorso per Cassazione, in base a tre motivi, ai quali ___________ ha resistito con controricorso.
La ricorrente ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione della norma di cui agli artt. 718 e 720 c.c, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto, senza alcuna motivazione al riguardo, che l'immobile p. ed. 100 non fosse divisione in natura comodamente divisibile e aver, così, attribuito alla sorella Franca, titolare della quota maggiore, l'intero immobile, laddove le risultanze istruttorie lasciavano aperto il problema della concreta divisione dell'immobile stesso, senza la necessità di fronteggiare problemi tecnici troppo costosi.
1.1 Il motivo è infondato.
La ricorrente ripropone una doglianza già esaminata dalla Corte d'appello e da questa motivatamente disattesa, allorché ha osservato che proprio le considerazioni e valutazioni del c.t.u. non lasciavano dubbio alcuno sulla non razionalità e convenienza, dal punto di vista tecnico, economico e funzionale, della prospettata divisione dell'immobile p.ed. 100. La Corte distrettuale ha anche precisato divisione in natura che solo per completezza dell'indagine e con riferimento all'espressa richiesta avanzata da _________, il c.t.u. aveva formulato anche l'ipotesi della divisione dell'immobile, sottolineando comunque che la prima soluzione - assegnazione dell'immobile, per intero, ad uno dei condividenti, in particolare a __________ titolare della quota maggiore (3/4) - era la più razionale. Infatti, il c.t.u. aveva evidenziato che una divisione dell'immobile avrebbe comportato un deprezzamento dello stesso, avrebbe richiesto l'esecuzione di lavori non indifferenti e comportato imposizioni e non poche difficoltà tecniche.divisione in natura
Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza, alla luce di tali considerazioni, ha ritenuto l'immobile non comodamente divisibile, conformemente all'orientamento espresso da questa Corte secondo cui H concetto di comoda divisibilità di un immobile a cui fa riferimento l'art. 720 c.c. postula sotto l'aspetto strutturale che il frazionamento del bene sia attuabile mediante determinazione di quote concrete suscettibili di autonomo e libero godimento che possano formarsi senza dover fronteggiare problemi tecnici eccessivamente costosi e sotto l'aspetto economico-funzionale che la divisione in natura divisione non incida sull'originaria destinazione del bene e non comporti un sensibile deprezzamento del valore delle singole quote rapportate proporzionalmente al valore dell'intero, tenuto conto della normale destinazione ed utilizzazione del bene stesso (v. Cass. 7.2.2002, n. 1738; 24.11.1998, n. 11891).
Per il resto è appena il caso di ricordare che l'accertamento del requisito della comoda divisibilità del bene, ai sensi dell'art. 20, c.c., è riservato all'apprezzamento di fatto del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua, coerente e completa, (cfr. Cass. 21.5.2003, n. 7961). 2. divisione in natura Col secondo motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della norma di cui all'art. 727 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata laddove le ha assegnato, a suo dire, una quota di beni per natura e valori disomogenei, ed in concreto inutilizzabili per le condizioni degli immobili (p.m. 5 della p.ed. 25 - rudere) e conformazione dei luoghi (p.f. 111 - area edificabile di soli 70 m x 14,5 m), assegnando invece alla sorella Franca i beni di maggior pregio.
2.1 Anche tale motivo, che ripete censura già dedotta e disattesi in appello, è infondato.divisione in natura
Questa Corte ha da tempo affermato che nella divisione ereditaria (così come, in forza del rinvio operato dall'art. 1116 c.c., nella divisione delle cose in comunione) non si richiede necessariamente in sede di formazione delle porzioni una assoluta omogeneità delle stesse, ben potendo nell'ambito di ciascuna categoria di beni immobili, mobili e crediti da dividere, taluni di essi essere assegnati per l'intero ad una quota ed altri, sempre per l'intero, ad altra quota, salvi i necessari conguagli, giacché il diritto dei condividenti ad una porzione in natura di ciascuna delle categorie di beni in comunione non consiste nella realizzazione di un frazionamento quotistico delle singole entità appartenenti alla stessa categoria, ma nella proporzionale divisione dei beni divisione in natura compresi nelle tre categorie degli immobili, mobili e crediti dovendo evitarsi un eccessivo frazionamento dei cespiti in comunione che comporti pregiudizio al diritto preminente dei coeredi e dei condividenti in genere di ottenere in sede di divisione una porzione di valore proporzionalmente corrispondente a quello della massa ereditaria, o comunque del complesso da dividere. Pertanto, nell'ipotesi in cui nel patrimonio comune vi siano più immobili da dividere, il giudice del merito deve accertare se l'anzidetto diritto del condividente sia meglio soddisfatto attraverso il frazionamento delle singole entità immobiliari oppure attraverso l'assegnazione di interi immobili ad ogni condividente, salvo conguaglio (V. fra tante: Cass. 22.11.2000, n. 15105; 3.4.1999, n. 3288).divisione in natura
La sentenza impugnata ha puntualmente applicato tali principi al caso di specie.
3. Col terzo motivo, deducendo omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, la ricorrente si duole che la Corte d'appello abbia disatteso divisione in natura la richiesta di rinnovazione o supplemento della c.t.u. senza addurre al riguardo alcuna giustificazione. 3.1 Il motivo non può trovare adito.
Invero, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, ovvero di disporre la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti; e l'esercizio di un tale potere, così come il mancato esercizio di esso, non è censurabile in sede di legittimità (v. fra tante: Cass. 6.4.2001, n. 5142; 10.6.1998, n. 5777).
In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.100,00, di cui Euro 1.000,00 per onorario, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004

 
 
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