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1113. Intervento nella divisione e opposizioni.
I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria . Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione per l'effetto indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda . Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO _________, proprietario degli immobili pp.ed. 1606 e 2142 e pp.ff. 8388 e 8381 in PT 3333 cc. _________, con atto di citazione notificato il 20 febbraio 1997 convenne innanzi al Pretore di _________ ________, ________ e _________, proprietari dell'immobile pf. 8385 in PT 3767 confinante ad ovest con i propri immobili, chiedendo che fosse dichiarato acquisito, per maturata usucapione il suo diritto di servitù di passaggio, anche con mezzi meccanici, a vantaggio delle p.p. 1606 e 2142 ed a carico dell'immobile p.f. 385 dei convenuti nonché il suo diritto di servitù di passaggio solo pedonale a carico della stessa p.f. 8385 per accedere alla p.f. 8388, subordinatamente instando per la costituzione coattiva di quest'ultima servitù.intervento nella divisione L'attore, premesso che la servitù a carico delle pp.ed. 1606 e 2142 era stata a suo tempo costituita volontariamente, senza, tuttavia, la rappresentazione grafica del relativo tracciato, e che successivamente era stata attivata la procedura di cui all'art. 17 L.R. 8 maggio 1982, n. 6 per la determinazione del terreno gravato dalla servitù, sulla base, però di elaborato grafico risultato errato, espose che, comunque, da oltre un trentennio egli, per accedere e recedere, anche con mezzi meccanici, da detti suoi fondi, fruiva di uni, area di manovra compresa nel piazzale posto a servizio della p.ed. 1644 di proprietà dei convenuti, come da planimetria che produsse in giudizio.intervento nella divisione Espose, altresì, l'attore che da oltre vent'anni egli esercitava il passaggio pedonale lungo una fascia della p.f. 8385 larga cm. 80, necessario per accedere ad un tratto, altrimenti intercluso, del cortile della sua p.f. 8388. I convenuti, costituendosi in giudizio, resistettero alla domanda, chiedendone il rigetto siccome infondata. L'adito pretore rigettò la domanda e la sua decisione, impugnata con appello dal soccombente ________, è stata confermata con sentenza resa in data 12 ottobre 1999 dal Tribunale di ________. Entrambi i capi della domanda sono stati rigettati dal giudice di appello per insussistenza del carattere dell'apparenza, necessario, ai sensi dell'art. 1061 cod. civ., all'acquisto per usucapione. intervento nella divisione Quanto al primo capo della domanda, il Tribunale ha rilevato che, sebbene non vi sia alcuna delimitazione tra la stradina sulla quale a suo tempo fu costituita la servitù di passaggio per collegare alla via pubblica l'immobile del___________ ed il piazzale dei convenuti, sul quale il ________pretendeva di avere acquistato per usucapione il diritto di passaggio per consentire le manovre ai mezzi commerciali che si recano al suo immobile, tuttavia mancavano segni visibili che potessero rendere inequivocabilmente evidente la sussistenza dell'aggravio rivendicato. A tale rilievo poteva aggiungersi, ad avviso del Tribunale, che lo stesso ________, in altre procedure, aveva ammesso che la servitù di passaggio convenzionalmente costituita era stata esercitata in conformità della planimetria prodotta nello speciale procedimento ex artt. 17 L. n. 6 del 1982 e tali ammissioni concorrevano alla formazione del convincimento negativo sulla domanda proposta, non essendo, peraltro, credibile che il _________ non si fosse avveduto della pretesa erroneità della planimetria.intervento nella divisione In ordine al secondo capo della domanda, il giudice d'appello, rilevato che al riconoscimento della pretesa usucapione della servitù di passaggio ostava il difetto di prova dello stato di apparenza della servitù, ha ritenuto inammissibile anche la domanda, subordinata, di servitù coattiva, poiché, mentre, ai sensi degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., il diritto alla costituzione coattiva della servitù di passaggio può essere riconosciuto solo per collegare il fondo intercluso alla pubblica via, il _________esercitava tale azione per mettere in collegamento due fondi di sua proprietà.intervento nella divisione Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il _________, affidandosi a sette motivi. Resistono con controricorso _____ e ________ nonché _________. Vi sono memorie difensive per entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, che i controricorrenti sollevano ai sensi dell'art. 365, cp. 1^, n. 3^, cod. proc. civ., osservandosi che la parte espositiva del ricorso, comprendente una parte riservata ad intervento nella divisione una sommaria, ma esauriente, esposizione delle vicende che precedettero il giudizio de quo ed altra parte dedicata alla narrazione dello sviluppo del presente giudizio, con specifico riferimento alle posizioni assunte dalle parti nei due gradi di merito ed al contenuto della sentenza di primo grado, è, di per sè, più che sufficiente a soddisfare il precetto di legge che si assume violato e che, comunque, dai numerosi motivi svolti è dato anche cogliere la motivazione della sentenza impugnata, nei suoi vari passaggi. Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 112 e 352 cod. proc. civ., adducendo che il Tribunale, nel rigettare la domanda di usucapione per mancanza del carattere di apparenza della servitù, ha deciso sulla base di una ragione che, pur prospettata intervento nella divisione dai convenuti, non era stata presa in considerazione dal Pretore, e, quindi, non era stata oggetto di impugnazione. in tal modo impedendo il doppio grado di merito. La censura è, con tutta evidenza, destituita di fondamento, poiché la questione dell'apparenza della servitù, non essendo stata esaminata dal primo giudice perché evidentemente ritenuta assorbita dalla considerazione che, ad avviso del Pretore, la domanda si poneva in radicale contrasto con le affermazioni del _________ in un precedente giudizio, legittimamente è stata esaminata dal giudice d'appello sia perché, trattandosi di questione relativa ad un presupposto necessario per l'acquisto della servitù mediante usucapione, il giudice intervento nella divisione di secondo grado aveva il dovere - potere di porla anche d'ufficio sia perché, comunque, gli appellati, vincitori in primo grado, avendola riproposta in secondo grado, non ne erano decaduti ex art. 346 cod. proc. civ.. Col secondo motivo il ricorrente denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 1061 cod. civ., osservando che il giudice d'appello ha fatto malgoverno del principio secondo cui il requisito dell'apparenza della servitù deve ritenersi sussistente quando il terreno evidenzi un tracciato inequivocabilmente destinato allo esercizio della servitù. All'uopo, il ricorrente, adducendo che il Tribunale non ha esaminato tutto il materiale fotografico prodotto, allega al ricorso, per soddisfare l'esigenza di autosufficienza di esso, quattro fotografie, che, a suo avviso, dimostrerebbero la divisione del piazzale dei convenuti in due parti, di cui la prima, caratterizzata dal fondo ghiaioso e da un raccordo in bitume con la strada, destinata alle manovre dei suoi mezzi, la seconda, dal fondo erboso, destinata al intervento nella divisione parcheggio dei veicoli dei convenuti. La censura è inammissibile, poiché chiaramente volta a sindacare la valutazione di merito compiuta dal giudice d'appello in ordine alla sussistenza del requisito dell'apparenza che, invece, essendo stata resa con motivazione sufficiente e scevra da vizi logico - giuridici, si sottrae alla possibilità di sindacato in sede di legittimità. Poiché, come riconosce lo stesso ricorrente, la destinazione delle opere all'esercizio della servitù dev'essere inequivoca, dovendosi evitare che si possano acquisire per usucapione o costituire per destinazione del padre di famiglia servitù sulla base di elementi non oggettivi o di dubbia sintomaticità, il giudizio sulla idoneità delle caratteristiche intervento nella divisione delle opere a rivelarne l'inequivocabile destinazione all'esercizio della servitù è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e la relativa motivazione, se espressa, come nel caso in esame, in maniera esaustiva e corretta non è suscettibile di sindacato in cassazione. In particolare, nella specie in esame va escluso che il giudizio del Tribunale sull'apparenza della servitù sia stato inficiato dall'error in procedendo denunciato dal ricorrente, poiché, come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, tale giudizio si fonda sull'esame del materiale fotografico prodotto dall'appellante, che comprende anche le fotografie allegate al ricorso. Col quinto motivo, il cui esame è opportuno premettere, poiché con esso si pone una censura analoga a quella svolta col secondo motivo, il ricorrente denuncia ugualmente violazione ed erronea applicazione dell'art. 1061 cod. civ., rilevando che anche l'esistenza del sentiero praticato per l'accesso alla P.f. 8388, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, intervento nella divisione è provata dalle allegate fotografie. Le ragioni svolte per dimostrare l'inammissibilità della censura svolta col secondo motivo valgano a dimostrare anche l'inammissibilità della censura svolta col presente motivo, restando immutate le ragioni del dissenso del ricorrente dalla motivazione resa dal giudice d'appello. Col terzo motivo il ricorrente adduce il difetto assoluto e contraddittorietà della motivazione, denunciando l'apoditticità della valutazione di "non credibilità" dell'assunto secondo cui egli non si sarebbe avveduto dell'errore contenuto nella planimetria redatta nel 1988. Il ricorrente, inoltre, censura la parte della motivazione che ha attribuito valore di elementi di prova utili alla formazione del convincimento alle ammissioni da lui fatte nel corso di precedenti procedure, richiamando la giurisprudenza che nega valore confessorio alle ammissioni contenute in scritti difensivi e, comunque, osservando che quelle ammissioni non precludevano i mezzi istruttori da lui richiesti. Col quarto motivo il ricorrente si duole di violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., per non avere, il giudice d'appello, ammesso la prova orale, per interpello e per testi, da lui richiesta, all'uopo trascrivendo i capitali di prova. intervento nella divisione Osserva la Corte che l'inammissibilità delle censure relative all'accertata non apparenza delle opere destinate all'esercizio delle servitù rendono superfluo, assorbendolo, l'esame dei motivi terzo e quarto, poiché, ove anche i rilievi critici svolti con tali motivi risultassero fondati e, quindi, da un canto si escludesse ogni valore probatorio delle ammissioni fatte dal ricorrente in precedenza e, dall'altro, si accertasse che le due servitù furono esercitate per il tempo necessario ad usucapirle, resterebbe, comunque, esclusa la possibilità di acquisto per usucapione delle servitù stesse a motivo dell'inesistenza di opere visibili e permanenti destinate al loro esercizio. Col sesto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione degli artt. 1051 e 1052 cod. civ., rilevando che l'interclusione della p.f. 8388 è sempre esistita, com'è provato dalla documentazione fotografica prodotta in fase di merito e che, contrariamente a intervento nella divisione quanto ritenuto dal giudice d'appello, la servitù di cui, in via subordinata, egli chiede la costituzione coattiva non deve servire a collegare due fondi di sua proprietà, ma a dare accesso ad un solo immobile di sua proprietà, altrimenti inaccessibile. Osserva la Corte che, sebbene la servitù, di cui si chiede la costituzione coattiva, non sia destinata a collegare due fondi diversi di proprietà dello stesso ricorrente, bensì due parti di una stessa particella, pur sempre di proprietà del ricorrente, la soluzione data dal giudice d'appello si rivela, comunque, corretta. È evidente, invero, che non può dirsi precluso rispetto alla pubblica via, ai fini della costituzione della servitù coattiva di passaggio, la parte di un fondo che sia collegabile alla pubblica via attraverso la residua parte dello stesso fondo, a nulla rilevando che l'interclusione della prima parte derivi dalla divisione materiale del fondo, poiché in tal caso all'interclusione può porre fine l'unico proprietario del fondo, ristabilendo il collegamento alla pubblica via della parte rimasta interclusa, attraverso la parte non interclusa. Col settimo motivo il ricorrente adduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., dolendosi della mancata compensazione, almeno parziale, delle spese del primo grado del giudizio, a suo avviso necessaria per la ragione che il rigetto della domanda in quel grado fu determinato da motivi diversi dall'eccezione preliminare di giudicato esterno sollevata dai convenuti, eccezione che aveva provocata l'anticipata decisione della causa. La censura è inammissibile, perché la compensazione delle spese di lite è provvedimento rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui mancato esercizio, pertanto, non è sindacabile in cassazione. Peraltro, la correttezza del regolamento dell'onere delle spese processuali va verificata, non già con riferimento all'esito di ciascun grado del giudizio, che nel caso in esame, comunque, è stato sfavorevole al ricorrente, bensì con riferimento all'esito complessivo del giudizio. Conclusivamente, il ricorso va respinto e, secondo l'ordinario criterio, il ricorrente dovrà rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 1640,00, di cui Euro 1500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, 8 maggio 2002. Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2003
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