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Art. 774 Capacità di donare
Non possono fare donazione coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni (c.c.2, 394, 424, 427). E` tuttavia valida la donazione fatta dal minore e dall`inabilitato nel loro contratto di matrimonio a norma degli artt. 165 e 166. Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore emancipato autorizzato all`esercizio di un`impresa commerciale (c.c.397). Testo della Massima Ai fini dell'esclusione della capacita' di donare (art. 754) e della annullabilita' di donazione fatta da soggetto incapace (art. 756 Cod. Civ.) deve escludersi la equiparazione della condizione e situazione giuridica dell'inabilitato a quella di colui nei cui confronti sia stato soltanto promosso il giudizio di inabilitazione anteriormente al compimento dell'atto impugnato, riferendosi le norme in questione con il termine "inabilitato" soltanto a chi sia stato dichiarato tale con sentenza, come risulta dalla ratio ispiratrice delle norme stesse correlata all'esigenza di tutelare con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante (e dei suoi eredi e aventi causa) di cui sia stata accertata e dichiarata giudizialmente con la pronunzia di inabilitazione la parziale incapacita' di provvedere alla cura dei propri interessi. ( v.6414/84, mass n.437999; ( v. 6504/79, mass n.403248).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 24 - 26.8.1978, _________ conveniva _________ e __________ davanti al Tribunale di ___________, chiedendo l'annullamento dell'atto di donazione e del testamento pubblico che __________-, di cui essa attrice era erede legittima, aveva rispettivamente fatto il 2 ed il 31 marzo 1978 presso il notaio _________ di __________, assumendo che la donatrice testatrice, al momento del compimento degli anzidetti atti, era incapace di intendere e di volere. Chiedeva, inoltre, la condanna delle convenute al rilascio degli immobili ricevuti in donazione ed al risarcimento dei danni.capacità di donare Le convenute, costituitesi, contestavano la fondatezza delle domande e ne chiedevano il rigetto. Istruita documentalmente la causa, il Tribunale, con sentenza del 14 giugno 1983, respingeva le domande attoree e compensava interamente tra le parti le spese processuali.capacità di donare Su impugnazione della ________, cui resistevano, proponendo appello incidentale avverso la statuizione sulle spese, le convenute, la Corte di Appello di ________, con sentenza del 10 gennaio - 16 maggio 1985, confermava integralmente la sentenza gravata, compensando tra le parti le spese processuali del grado.capacità di donare Osservava tra l'altro la Corte, premesso che l'atto per notar ________ del 2 marzo 1978 doveva ricondursi nello schema della donazione modale, che l'attrice, per veder accolta la domanda di annullamento, avrebbe dovuto dimostrare che la "de cuius", al momento in cui aveva fatto donazione, e poi in quello in cui aveva fatto testamento, fosse stata incapace di intendere e di volere, si fosse cioè trovata in uno stato tale, se abituale, da legittimare una pronunzia d'interdizione e non di semplice inabilitazione; che non potevano conseguentemente giovare alla tesi dell'appellante le affermazioni del C.T.U., nel processo di interdizione promosso nei confronti della ________ ed estintosi senza pronunzia giudiziale, che avrebbero potuto portare all'inabilitazione di costei; che nessun peso probatorio poteva attribuirsi capacità di donare alla circostanza che la de cuius avesse firmato gli atti indicati dall'appellante, dichiarandosi invece analfabeta nell'atto di donazione e nel testamento, dal momento che la verità sostanziale era quella, dichiarata dalla ________ anche al C.T.U., della condizione di analfabetismo della medesima. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione, sulla base di quattro motivi, _______. Le intimate hanno depositato procura speciale a resistere al ricorso capacità di donare. MOTIVI DELLA DECISIONE Col primo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 591 comma 2 n. 3 cod. civ., nonché omessa motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la ricorrente assume che i giudici d'appello avrebbero del tutto omesso di prendere in esame gli elementi probatori offerti in prime cure ed univocamente deponenti per l'incapacità della de cuius al momento in cui il capacità di donare testamento venne rogato. Avrebbero poi quei giudici erroneamente affermato che l'attestazione del notaio circa il possesso da parte della _______ della facoltà di testare, e quindi del suo stato di sanità mentale, poteva essere contrastata soltanto con la proposizione della querela di falso. Il motivo è infondato. Il denunziato vizio (omissione) della motivazione non può essere neppure preso in considerazione, poiché la relativa censura è stata formulata in termini generici, senza specificare - com'è indispensabile per l'accertamento della loro decisività - gli elementi di causa il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici d'appello nell'indagine sulla capacità di testare della de cuius.capacità di donare Non ha consistenza, poi, la censura di violazione del principio di diritto, fermo nella giurisprudenza di questa Corte (v., tra le altre, Cass. 18.8.81 n. 4939), secondo cui lo stato di sanità mentale del testatore, ancorché attestato dal notaio che redige il testamento pubblico, può essere contestato con qualsiasi mezzo di prova, senza bisogno di proporre querela di falso.capacità di donare Nella motivazione della sentenza impugnata, invero, non si rinviene alcuna affermazione in contrasto con il principio ora enunciato, atteso che la corte territoriale ha fondato la (conferma della) statuizione di rigetto della domanda di annullamento del testamento pubblico sull'omessa dimostrazione, da parte dell'appellante, dell'incapacità di intendere e di volere della testatrice, richiamandosi alla particolare e privilegiata efficacia probatoria dell'atto pubblico, superabile solo con l'impugnativa di falso, unicamente per attribuire valore di "mere illazioni" (pag. 10 della sentenza) alle perplessità manifestate dall'appellante col terzo motivo di gravame - quasi a mettere in forse, sotto i corrispondenti profili certificativi, l'efficacia probatoria dell'atto medesimo - su alcune circostanze: il fatto che la de cuius, trovata in casa propria a ________, a letto e con una bombola d'ossigeno capacità di donare al capezzale, dal giudice istruttore del processo d'interdizione, si fosse recata solo pochi giorni prima dal notaio ________, in ___________, per fare testamento; il fatto che la testatrice, che pure aveva firmato altri atti pubblici, avesse dichiarato a detto notaio di non essere in grado di sottoscrivere la scheda perché analfabeta. Col secondo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 603 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la ricorrente assume che i giudici di merito avrebbero omesso di motivare adeguatamente il convincimento espresso sull'effettiva esistenza della dichiarata causa di impedimento alla sottoscrizione della capacità di donare scheda testamentaria da parte della de cuius (l'analfabetismo), tale convincimento fondando sulla semplice e non giustificata presunzione che la sottoscrizione apposta da _________ sugli atti pubblici prodotti dall'attrice non ne dimostrasse la capacità di firmare. Anche questo motivo è privo di fondamento. Per l'osservanza della norma di cui all'art. 603 comma 3 cod. civ., non basta che il notaio abbia fatto menzione nel testamento della dichiarazione del testatore riguardante la causa impeditiva della sottoscrizione dell'atto, ma occorre che tale causa esista in realtà (sent. n. 1809 del 22.5.69 e sent. n. 4781 del 23.10.78).capacità di donare L'accertamento dell'esistenza dell'impedimento dichiarato dal testatore al notaio per non sottoscrivere il testamento pubblico, è compito esclusivo del giudice di merito, il cui convincimento a riguardo è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici. Alle censure svolte col motivo in esame si sottrae, allora, la sentenza impugnata, non avendo i giudici d'appello omesso di accertare l'effettiva esistenza (della causa) dell'impedimento a sottoscrivere la scheda nella specie dichiarato dalla testatrice al notaio, (e da questi menzionato nell'atto), l'analfabetismo, il relativo convincimento sufficientemente e logicamente motivando sul rilievo che, a contraddire il dato fatturale di una condizione capacità di donare di analfabetismo ribadita dalla de cuius anche al C.T.U. che l'aveva esaminata nel processo di interdizione, non poteva valere la circostanza che la stessa avesse in precedenza firmato, "probabilmente ricopiando o ricalcando un prototipo", gli atti pubblici indicati dall'appellante. Col terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 774 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ., la ricorrente deduce che i giudici di merito hanno del tutto ignorato il principio, espressamente sancito dall'art. 774 cit., che afferma l'incapacità a donare di coloro che non hanno la piena capacità di disporre dei propri beni, quali i minori e gli inabilitati. Col quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione degli artt. 775 e 776 cod. civ., nonché omessa ed insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 cc. 3 e 5 c.p.c., la ricorrente, premesso che il C.T. nominato il 4 aprile 1978 dal G.I. del processo di interdizione, al fine di accertare se la ___________ si trovasse in condizioni psichiche tali da dover essere inabilitata, dopo aver rilevato in data 8 giugno 1978, a seguito di un esame sommario dell'inabilitanda, che la capacità della stessa di provvedere ai propri bisogni doveva considerarsi parzialmente scemata, nella relazione depositata il 3 marzo 1979 (dopo il decesso della ________) aveva concluso nel senso che costei trovavasi "in condizioni di abituale infermità di mente tale da poter essere inabilitata", deduce che avrebbero errato i giudici di merito nel non prendere in considerazione come ragione di annullamento della donazione del 2 marzo 1978, ex art. 776 c.c., il fatto che la medesima fosse stata posta in essere, successivamente all'instaurazione del giudizio d'interdizione, da persona che trovavasi nelle condizioni volute dalla legge, e poi riscontrate dal C.T.U., per condurre all'inabilitazione. Entrambi i motivi, da esaminare congiuntamente perché tra loro strettamente connessi, sono manifestamente infondati. La formulazione delle censure con essi svolte risente di un palese errore d'impostazione, consistente nella supposta equiparabilità, ai fini dell'esclusione della capacità di donare (art. 774 c.c.), come a quelli dell'annullamento della donazione fatta dall'inabilitato (art. 776 c.c.), della situazione e condizione giuridica dell'inabilitato a quella di colui nei cui confronti, anteriormente al compimento dell'atto di donazione impugnato, sia stato soltanto promosso il giudizio d'inabilitazione. Ora, è di tutta evidenza che una simile equiparazione deve essere esclusa, siccome priva di qualsiasi supporto, logico e giuridico, nella lettera delle disposizioni in esame (nel testo di entrambe le norme in questione, e nel titolo della seconda di esse, si fa uso del termine "inabilitato", con riferimento, implicito, od espresso, a chi sia stato dichiarato tale con sentenza), come nella loro "ratio" ispiratrice, correlata all'esigenza di tutelare con particolare rigore la posizione e gli interessi del donante (e dei suoi eredi o aventi causa) di cui sia stata giudizialmente accertata e dichiarata, con una pronunzia di inabilitazione, la parziale incapacità di provvedere alla cura dei propri interessi, in conseguenza di un'alterazione delle sue facoltà mentali e psichiche, ancorché di grado ed intensità minore di quella richiesta per l'interdizione. Risulta conseguentemente del tutto privo di consistenza l'assunto della ricorrente, stando al quale i giudici di merito avrebbero in sostanza capacità di donare dovuto, ai fini dell'applicazione delle richiamate disposizioni, equiparare la condizione giuridica e la capacità di disporre della de cuius, nei cui confronti era stata soltanto promosso un procedimento d'interdizione, poi estintosi senza alcuna pronuncia giudiziale (per la sopravvenuta morte dell'interdicenda), a quelle di un'inabilitata. Al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento, liquidate come in dispositivo per l'attività difensiva, esclusivamente orale, svolta dalle intimate. P.Q.M. La Corte: rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo procedimento di cassazione, liquidate in complessive L. 760.000, di cui L. 750.000 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 31.3.1989.
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