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Art. 796 Riserva di usufrutto
E` permesso al donante di riservare l`usufrutto (c.c.978 e seguenti, 1002-3) dei beni donati a proprio vantaggio, e dopo di lui a vantaggio di un`altra persona o anche di più persone, ma non successivamente c.c.698). Testo della Massima La rinuncia all'usufrutto, se ispirata da "animus donandi", e' suscettibile di integrare una donazione indiretta a favore del nudo proprietario dei beni gravati dal diritto reale parziario rinunciato, perche', comportando un'estinzione anticipata di tale diritto, si risolve nel conseguimento da parte di detto "dominus" dei vantaggi patrimoniali inerenti all'acquisizione del godimento immediato del bene, che gli sarebbe sottratto se l'usufrutto fosse durato fino alla sua naturale scadenza: il controvalore di tali vantaggi e', pertanto, senz'altro passibile di convogliamento nella massa ereditaria di cui all'art. 556 cod. civ..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il 7 gennaio 1999 il ________ delle _________ e l'________di __________ notificano alle signore ________ e ________un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di _______ 20 novembre 1997, n. 108/03/97, depositata il 24 novembre 1997, che ha accolto l'appello delle contribuenti contro la sentenza della Commissione tributaria di primo grado di _______ 9 febbraio 1996, n. 89/03/96, che aveva rigettato il loro ricorso contro l'avviso di accertamento n. 931V000420 in tema di imposta di donazione.donazione con riserva di usufrutto 1.2. I presupposti della controversia sono i seguenti: - il 22 luglio 1993 il signor ________ registra un atto di donazione alla figlia ________ della nuda proprietà di un immobile sito in ________ e adibito a struttura alberghiera, e dell'usufrutto vita natural durante alla moglie ________; - il valore della donazione è indicato in lire 220.000.000;donazione con riserva di usufrutto - il 30 giugno 1995 l'Ufficio del registro di _________ notifica alle contribuenti l'avviso di accertamento n. 931V000420, con il quale aumenta, ai sensi degli art. 14 e 34 DLgs 31 ottobre 1990, n. 346, il valore dichiarato in L. 220.000.000 a L. 714.400.000, perché inferiore a quello catastale; - il ricorso delle contribuenti alla Commissione tributaria di primo grado di __________ è da questa respinto con sentenza 9 febbraio 1996, n. 89/03/96;donazione con riserva di usufrutto - l'appello delle contribuenti è, poi, accolto dalla Commissione tributaria di secondo grado di ________ con la sentenza ora impugnata per cassazione. 1.3. La sentenza della Commissione tributaria di secondo grado di _______ 20 novembre 1997, n. 108/03/97, è così motivata: - l'atto di donazione del 12 giugno 1993 comprende due diverse e distinte donazioni: la prima riguarda la nuda proprietà alla figlia e la seconda l'usufrutto vita natural durante alla moglie;donazione con riserva di usufrutto - a causa di un errore del notaio è stato indicato il valore solo della prima donazione, mentre per la seconda l'indicazione di valore è stata dimenticata; - poiché il valore dichiarato per la prima donazione per L. 220.000.000 è inferiore alla somma del valore catastale, l'Ufficio del registro di __________ non era legittimato ad adottare un nuovo accertamento del valore; l'Ufficio deve perciò limitarsi ad una valutazione successiva dell'usufrutto.donazione con riserva di usufrutto 2.1. Il ricorso del Ministero delle finanze e dell'Ufficio del registro di ___________ è sostenuto con due motivi di impugnazione. 2.2. I ricorrenti concludono chiedendo che il ricorso sia accolto, con ogni conseguente statuizione di legge. 3. Le contribuenti intimate non si sono costituite in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE 4.1. L'Amministrazione finanziaria ricorrente adduce due motivi di impugnazione (la violazione e la falsa applicazione dell'art. 20 DPR 26 aprile 1986, n. 131, degli art. 14 e 34 DLgs 31 ottobre 1990, n. 346, e vizi della motivazione), che sono illustrati unitariamente. 4.2. La ricorrente sostiene, in proposito, che donazione con riserva di usufrutto contrasterebbe con l'art. 20 DPR 26 aprile 1986, n. 131, l'assunto della Commissione tributaria di secondo grado di _________, secondo la quale l'ufficio avrebbe dovuto accertare e ristabilire il valore del diritto di usufrutto, perché il valore della donazione della nuda proprietà era inferiore a quello catastale. Infatti, in base a tale articolo l'imposta è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente. Del resto, in base all'atto di donazione l'Ufficio tavolare di ________ ha effettivamente intavolato il diritto di usufrutto a favore della signora ________, ne' l'Ufficio avrebbe potuto liquidare l'imposta suppletiva, perché dalle dichiarazioni INVIM al momento della donazione con riserva di usufrutto tassazione non si rendeva evidente la mancata indicazione del valore per usufrutto. Solo in sede di controllo del valore venale ai sensi degli art. 14 e 34 DLgs 31 ottobre 1990, n. 346, il valore dichiarato è risultato inferiore a quello catastale. Le parti avrebbero dovuto dichiarare due distinti valori, consentendo così all'Ufficio di attuare la verifica del valore relativa ad ogni diritto reale, attraverso l'applicazione del parametro valutativo, dal momento che l'Ufficio non si potrebbe surrogare alla parte nell'indicare i valori da attribuire ai singoli diritti donazione con riserva di usufrutto trasferiti e/o costituiti. 4.3. Il ricorso è fondato. Si deve osservare che nella sentenza impugnata si afferma, da un lato, che il valore dichiarato per la nuda proprietà è inferiore al valore catastale, per dedurne, dall'altro lato, che l'Ufficio del registro non era legittimato ad operare un nuovo accertamento di valore della nuda proprietà, ma solo dell'usufrutto, per il quale non era stato dichiarato alcun valore. Le due affermazioni non sono tra loro coerenti, perché proprio l'inferiorità, rispetto al valore catastale, del valore denunciato per la nuda proprietà dell'immobile, funge da presupposto donazione con riserva di usufrutto per l'esercizio del potere di accertamento dell'Ufficio tributario. È, perciò, errato ritenere, come fa il giudice d'appello, che la nuda proprietà non possa più essere oggetto di accertamento da parte dell'Ufficio del registro, il quale dovrebbe, invece, limitarsi all'accertamento del valore del solo usufrutto. D'altra parte nella sentenza impugnata non si precisa nemmeno se il valore accertato dall'Ufficio per lire 714.400. 000 sia riferito unitariamente ad uno dei due beni - la nuda proprietà o l'usufrutto - o all'intera proprietà o se sia stato, e in quale misura, tra di essi ripartito. L'incoerenza e la lacunosità della motivazione della sentenza impugnata inducono, pertanto, ritenere che siano state violate le norme denunciate dal ricorrente. L'eliminazione della incoerenza calata nella motivazione della sentenza e della sua incompletezza richiede che si effettui un nuovo e più preciso accertamento dei fatti e una più donazione con riserva di usufrutto precisa valutazione per entrambi i distinti oggetti degli atti di donazione, perché il principio che si trae dagli art. 55 e 56.2 DLgs 31 ottobre 1990, n. 346, e, in virtù del rinvio operato dall'art. 55.1 e 60 dello stesso atto normativo, all'art. 20 e all'art. 21 DPR 26 aprile 1986, n. 131, è che sono autonomamente rilevanti, ai fini dell'imposta di registro, tante dichiarazioni contrattuali quante ne sono incorporate nel medesimo documento. Nel caso di specie nel medesimo documento sottoposto a registrazione e alla relativa imposta sono state incorporate due distinte dichiarazioni negoziali, contenenti due donazioni provenienti dal medesimo soggetto donante, ma indirizzate a due distinti donatari e aventi due oggetti diversi di valore diverso. Per ogni negozio giuridico e per ciascuno dei suoi oggetti il giudice di merito deve, quindi, effettuare una precisa e coerente ricostruzione dei fatti, tra i quali dev'essere compreso anche l'avviso di accertamento, e poi applicare correttamente l'art. 56.2 DLgs 31 ottobre 1990, n. 346, l'art. 20 e l'art. 21 DPR 26 aprile 1986, n. 131.donazione con riserva di usufrutto 5. Per le considerazioni illustrate il motivo del Ministro delle ________ dev'essere accolto, la sentenza impugnata dev'essere cassata e la causa dev'essere rinviata ad altra Sezione della Commissione tributaria di secondo grado di ________, che, nel procedere ad un nuovo accertamento dei fatti e ad una nuova loro valutazione, donazione con riserva di usufrutto farà applicazione del principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche a liquidare le spese processuali relative al giudizio di Cassazione. P.Q.M. la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Commissione tributaria di secondo grado di ________, anche per le spese processuali relative al giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio il 21 giugno2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2003 |