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Art. 783 Donazione di modico valore
La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili (c.c.812) è valida anche se manca l`atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione. La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante Testo della Massima Il rilevante valore dell'oggetto donato, mentre esclude la ricorrenza di una donazione di modico valore, ai sensi e per gli effetti dell'art.783 cod. civ., non e' invece ostativo alla configurazione di una liberalita' d'uso prevista dall'art. 770, secondo comma, cod. civ. (non costituente donazione in senso stretto e percio' non soggetta alla forma propria di questa), sussistendo tale ipotesi quando la elargizione si uniformi, anche sotto il profilo della proporzionalita' alle condizioni economiche dell'autore dell'atto, agli usi e costumi propri di una determinata occasione, da vagliarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le parti e della loro posizione sociale.
Svolgimento del processo Va premesso che l'oggetto della controversia su cui si articola l'odierno dibattito concerne la causa recante il n. 1641/89 R.G., promossa da ___________ con citazione notificata il 23.05.1989 nei confronti del fratello Heinrich, nella quale __________ sosteneva che il fratello Heinrich deteneva vari oggetti e somme di denaro in libretti, in c/c bancari oppure in contanti, somme facenti parte della massa ereditaria, e che quest'ultimo era in debito, nei confronti del defunto padre, del residuo prezzo di L. 80.000.000 - dovuto per la compravendita del maso chiuso P.T. 184/I C.C. _________.donazione di modico valore L'attore _________, con tale domanda giudiziale, chiedeva quindi la condanna del fratello Heinrich alla corresponsione a suo favore della quota di 1/4 (questa essendo la sua quota di eredità) dei beni sopraindicati; il convenuto _________ si costituiva contestando di aver avuto l'amministrazione delle sostanze dei genitori, e non di essersi appropriato di cose o denaro di proprietà di questi ultimi, ne' di aver saputo alcunché del conto bancario paterno, ma ammetteva che la madre disponeva di un libretto bancario contenente L. 10.000.000, circa; che essa aveva dato tale libretto alla figlia _________ e che quest'ultima, dopo il decesso della madre, gli aveva consegnato tale libretto per il pagamento delle spese funerarie e di sepoltura della madre, pagamento che egli aveva effettivamente eseguito, quanto al deposito in BOT eseguito presso la BNL, sosteneva che esso non faceva parte dell'eredità, ma proveniva dalla zia _________, mentre il prezzo di acquisto del maso di ________ era stato regolarmente e puntualmente pagato e che i genitori avevano speso tale importo effettuando spese per vari lavori di casa; donazione di modico valore per quanto qui ancora interessa, l'adito Tribunale di _________ condannava ________ a pagare a _________ gli importi di L. 2.907.292, oltre agli interessi legali dal 19.07.1988 al saldo, nonché L. 20.000.000, oltre agli interessi legali dal 06.07.1979 al saldo, oltre alla rifusione di 2/3 delle spese di lite relative a quest'ultima causa. Avverso tale decisione proponeva appello il convenuto _________. Con comparsa di costituzione, contenente anche appello incidentale, si costituiva ____________.donazione di modico valore Con sentenza in data 17.6/5.10.1998, la Corte di appello di _________, sezione distaccata di ________, prendeva innanzitutto atto del fatto che il difensore del convenuto - appellante _________, nella propria comparsa conclusionale dd. 04.06.1998, aveva espressamente riconosciuto che l'eccezione dallo stesso sollevata e relativa all'avvenuta prescrizione degli interessi pretesi da controparte era infondata e che l'originario debito del proprio cliente nei confronti del padre __________ sen. era di L. 80.000.000, cosicché l'importo di L. 20.000.000, asseritamente versato da ___________al padre, avrebbe ridotto il debito di quest'ultimo a L. 60.000.000, per cui la quota di 1/4 spettante a ___________ a titolo successorio su tale credito, sarebbe stata al massimo di L. 15.000.000.donazione di modico valore La Corte osservava essere pacifico in atti che __________ il 19.07.1988 aveva provveduto ad estinguere il libretto bancario della madre, tant'è vero che tale libretto risulta sottoscritto per quietanza dallo stesso Heinrich. Nè vi può esser dubbio che tale libretto facesse parte della massa ereditaria in quanto l'intestataria del libretto stesso, cioè la madre __________ved. _________, era deceduta meno di un mese prima e precisamente il 26.06.1988. Già nel corso del giudizio di primo grado il difensore di _________ aveva sostenuto che il proprio assistito aveva impiegato l'importo di L. 10.000.000 circa per spese funerarie ma, nonostante le contestazioni avversarie, al riguardo non aveva fornito prova alcuna, non producendo fatture o quietanze, donazione di modico valore ne' offrendo prove testimoniali al riguardo. In ordine alle istanze istruttorie formulate per la prima volta dal convenuto - appellante _________ nell'atto di citazione in appello e volte a chiarire quale uso egli avesse fatto della somma di denaro portata dal libretto bancario indicato in precedenza, nonché a confermare che egli aveva versato al padre la somma di L. 20.000.000, doveva ritenersi che le prove orali tardivamente offerte dal convenuto - appellante non potevano essere ammesse. Già in primo grado infatti il convenuto - appellante aveva affermato di aver sostenuto spese funebri e di cure mediche nell'interesse della madre _________ ma, donazione di modico valore nonostante le contestazioni svolte dall'attore appellato _________ (cfr. verbale d'udienza 05.10.1989 nella causa n. 1641/89 R.G.) non aveva ritenuto di offrire prove di sorta. Per quanto riguardava poi la questione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo di L. 20.000.000 al padre, non va dimenticato che _____________, nella comparsa di costituzione in primo grado dd. 28.06.1989, era giunto a sostenere di aver versato al padre la somma di L. 80.000.000 e che solo nella comparsa conclusionale depositata nel presente grado di giudizio si era visto costretto ad ammettere che un pagamento di L. 80.000.000 non era mai avvenuto. Anche in questo caso quindi le prove offerte dal convenuto - appellante _________, poiché volte esclusivamente a contrastare quanto già oggetto di contestazione nel precedente grado di giudizio, donazione di modico valore era inammissibili. Il tutto con l'ulteriore conseguenza che anche la pronuncia di condanna del convenuto - appellante _________ a pagare al coerede Martin la somma di L. 20.000.000 doveva essere confermata. Ancora, per quanto riguardava il trasferimento dell'importo di L. 44.493.660 dal conto bancario della madre __________ ved. _________ avvenuto in data 24.07.1984, andava senz'altro escluso che il versare un importo di denaro sul conto corrente bancario di un'altra persona potesse costituire una "donazione indiretta", dal momento che una donazione indiretta presuppone che sia stato posto in essere un diverso mezzo giuridico che solo di riflesso arreca all'interessato donazione di modico valore un beneficio gratuito. Risultava poi evidente che l'importo di L. 44.493.660, tanto più in considerazione del valore della lira nell'anno 1984, non potesse esser certo considerato di "modico valore", tanto più che, a quanto è risultato dalla riunione fittizia della massa ereditaria in morte di _________ ved. ___________, l'importo de quo costituiva la quasi totalità dei risparmi della donante. Così stando le cose, doveva concludersi che la donazione di L. 44.493.660 eseguita dalla madre donazione di modico valore______ ved. ________ in data 24.07.1984 a favore del figlio _________ con un semplice ordine bancario, dovesse essere dichiarata nulla per difetto di forma (art. 782 c.c.), con l'ulteriore conseguenza che tale importo doveva rientrare nel patrimonio della madre e che all'attore appellato _________ spettasse iure hereditatis 1/4 di tale importo, oltre agli interessi legali dal 24.07.1984 al saldo. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione _________ sulla base di due motivi; resiste con controricorso _________. Motivi della decisione Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, e che si sostanzia nel fatto che la procura speciale, nella copia notificata, donazione di modico valore si presenta sbiadita e tale da non poter essere decifrata, donde l'incertezza assoluta sul contenuto. Se può riconoscersi che la stampigliatura a margine del ricorso si presenta effettivamente di mediocre intelligibilità, pure, con il debito sforzo, si perviene a intenderne la portata, che è quella di conferire al difensore il relativo mandato. È appena il caso di aggiungere che il più recente orientamento giurisprudenziale in tema di procura a margine del ricorso elide ogni altra questione, sicché la relativa eccezione non può essere accolta. Con il primo motivo, il ricorrente, in base all'art. 360, n. 5 c.p.c., invoca insufficienza di motivazione in ordine alla esclusione della natura giuridica di donazione di modico valore della somma di L. 44.000.000 circa effettuata dalla madre deceduta e dante causa _________a suo favore. Si lamenta che la motivazione donazione di modico valore al riguardo adottata dalla Corte territoriale sarebbe insufficiente atteso che avrebbe dovuto tener conto della valutazione della entità oggettiva e soggettiva della donazione stessa. Il semplice riferimento, contenuto nella sentenza impugnata, alla entità dei risparmi non sarebbe esaustivo, atteso che è invece alla complessiva situazione patrimoniale della de cuius che doveva farsi riferimento; poiché tale elemento risultava acclarato dalla sentenza di primo grado in diverse centinaia di milioni su tanto avrebbe dovuto basarsi la valutazione e non già sui soli risparmi. Va all'uopo donazione di modico valore premesso che la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. SS.UU. 21.4.1989, n. 1873; 24.2.1982, n. 1134; 30.12.1994, n. 11304) ritiene che l'art. 783 c.c. non detti un criterio rigido per stabilire la modalità di valutazione del valore della donazione, ma lascia ai giudici del merito un margine discrezionale in relazione alle circostanze particolari, la cui valutazione involge un giudizio di fatto insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Su tale base interpretativa, completamente condivisa, va ulteriormente sottolineato che è stato pure ritenuto (v. Cass. n. 11304 del 1994, citata) che l'atto di liberalità, per essere considerato di modico valore non deve mai incidere in modo apprezzabile sul patrimonio del donante. Nella specie, la Corte territoriale donazione di modico valore ha ancorato la sua decisione su vari elementi; in primo luogo quello obiettivo, in base al quale l'importo di L. 44.493.660, considerato il valore della lira nel 1984, non poteva certamente essere considerato di modico valore; ma anche soggettivamente ha ritenuto che il detto importo costituiva la quasi totalità dei risparmi della donante. Trattasi di motivazione congrua, ispirata a criteri logici ed immune da vizi, poiché ne emerge che la donazione de qua incideva in modo sicuramente apprezzabile sul patrimonio della donante; conseguentemente, la censura non ha pregio attesa la insindacabilità in sede di legittimità di un giudizio di fatto congruamente motivato, come nella specie. Il secondo motivo, donazione di modico valore riferito anch'esso all'art. 360, n. 5 c.p.c., censura il rigetto delle "istanze istruttorie, prove testimoniali", offerte dall'allora appellante. Prima di ogni ulteriore considerazione, afferente alle ragioni addotte, che si sostanziano nel fatto che le stesse erano state considerate tardive, occorre evidenziare che il ricorrente omette di riportare nel ricorso quali prove specificamente avesse chiesto, limitandosi ad indicarne, genericamente, l'argomento. Ora, il consolidato avviso giurisprudenziale di questa Corte è nel senso che chi denunci in sede di legittimità il difetto di motivazione su un'istanza di ammissione di un mezzo istruttorio ha l'onere di indicare specificamente le circostanze dell'oggetto della prova al fine di consentire il controllo della decisività donazione di modico valore dei fatti da provare e quindi delle prove stesse, dato che questo controllo, per il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione deve poter essere compiuto dalla Corte sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non e consentito sopperire con indagini integrative (v. Cass. 21.8.1996, n. 7692). Ciò posto, la rilevata omissione rende privo di pregio anche tale motivo di ricorso. La conseguente reiezione del ricorso rende applicabile nella specie il principio della soccombenza per ciò che attiene alle spese, che vengono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in L. 2.348.000=, oltre a L. 3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2001 |