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Art. 1667 Difformità e vizi dell`opera
L`appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell`opera (1668). La garanzia non è dovuta se il committente ha accettato l`opera e le difformità o i vizi erano da lui conosciuti o erano riconoscibili, purché, in questo caso, non siano stati in mala fede taciuti dall`appaltatore. Il committente deve, a pena di decadenza (2964), denunziare all`appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta. La denunzia non è necessaria se l`appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati. L`azione contro l`appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell`opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunziati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione 27.10.1986, la soc. Coop. ________ proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo, emesso il 25.09.1986 dal Presidente del Tribunale di Roma, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di ___________, titolare dell'omonima impresa edile, della somma di L. 54.480.555, oltre interessi, quale corrispettivo dei lavori di appetito di cui al certificato sottoscritto dal direttore dei lavori della suddetta cooperativa. Deduceva l'opponente società che successivamente all'emissione di detto certificato relativo al pagamento della 6^ rata si erano verificate copiose infiltrazioni d'acqua dal tetto del piano pilota e dal muro verticale fronte strada di contenimento di cantine e garages; che dette infiltrazioni (avevano provocato danni agli appartamenti dell'ultimo piano dell'immobile della cooperativa ed avevano reso inagibili i garages e le cantine.difformità e vizi dell'opera Costituitasi, l'opposta impresa _______ contestava i motivi d'opposizione, deducendo che le infiltrazioni d'acqua erano dovute alla cattiva esecuzione dei lavori da parte dell'impresa che l'aveva preceduta e che in seguito era stata dichiarata fallita. Il giudizio era poi riunito a quello di cognizione ordinaria successivamente instaurato dalla Coop. ________ (con citazione 25.05.1989) nei confronti dell'impresa __________ per ottenere, previa dichiarazione di responsabilità, la condanna al pagamento; della somma di L. 200.000.000, sia per i danni subiti sia per le spese relative al rifacimento dei lavori mal eseguiti. Espletata l'istruttoria, anche mediante c.t.u., il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'impresa ________ al pagamento in favore della Coop. ________ della somma di L. 99.590.880, con interessi legali a decorrere dalla domanda, quantificando in L. 60.957.880 i lavori occorrenti per rispristinare le anomalie riscontrate negli alloggi del sottotetto, e in L. 28.536.000 la somma necessaria per ripristinare l'impermeabilizzazione tra il solaio di copertura e l'innesto della canna fumaria. Il gravame proposto dall'impresa _________ era accolto per quanto di ragione dalla Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 1275/00, la quale osservava che l'eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dall'appellante impresa erano tardive ai sensi dell'art. 345 c.p.c., perché non rilevabili d'ufficio e proposte per la prima volta in appello, difformità e vizi dell'opera nonché infondate, perché il termine di decadenza e di prescrizione sarebbe iniziato a decorrere solo e in quanto l'opera fosse stata formalmente collauda e accettata, circostanza che, nel caso in esame, non si era verificata. Riconosceva che il credito risarcitorio della Coop. Scudo era stato erroneamente indicato dal Tribunale in L. 99.593.880 e provvedeva alla correzione determinandolo esattamente in L. 89.593.880. Riteneva errata l'interpretazione dell'art. 15 del contratto di appalto da parte del Tribunale e, conseguentemente, riconosceva il diritto dell'impresa ________ ad ottenere il pagamento della sesta rata dei lavori effettuati in esecuzione dell'appalto. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava l'impresa ________ al pagamento della somma di L. 35.105.325 (L. 89.693.880 - 54.488.555) con gli interessi legali dalla domanda (27.10.1986).difformità e vizi dell'opera Compensava le spese per la metà e le poneva per l'altra metà a carico dell'impresa _________. Contro tale sentenza l'impresa Vittorini ha proposto ricorso per Cassazione, in base a quattro motivi, ai quali la Coop. Scudo ha resistito con controricorso.difformità e vizi dell'opera MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo, denunciando violazione dell'art. 90, comma 6, della legge 26 novembre 1990 n. 353 e falsa applicazione dell'art. 1667 c.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibili e, comunque, infondate le eccezioni di decadenza delle garanzì e e di prescrizione delle azioni in tema di appalto. Al riguardo deduce che, essendosi svolto il giudizio di primo grado (incardinato prima del 1.5.1995) secondo le regole del vecchio rito, al giudizio di appello, in base al suddetto art. 90 L. n. 353/90, andava applicato l'art. 345 c.p.c., nel testo anteriore alla riforma, a norma del quale le parti in appello possono proporre nuove eccezioni. Sostiene poi il ricorrente che le eccezioni di decadenza e prescrizioni, oltre che ammissibili, erano anche fondate perché non vi era stata alcuna denuncia dei vizi entro il termine di sessanta giorni dalla scoperta e perché, in ogni caso, l'azione era stata proposta oltre i due anni dalla consegna dell'opera (avvenuta nell'agosto 1985). Erroneamente la Corte d'appello, in base a remota pronuncia giurisprudenziale (Cass. 11.12.1987, n. 9174) ha ritenuto che i termini di decadenza e prescrizione iniziavano a decorrere solo e in quanto l'opera fosse stata formalmente collaudata, senza considerare che tale pronuncia si riferiva esclusivamente alla decadenza ed era superato dal successivo orientamento giurisprudenziale (Cass. 9.8. 1997 n. 7449), secondo il quale il termine di decadenza di cui all'art. 1167 c.c. inizia a decorrere dalla percezione del nesso causale tra segno esteriore del vizio ed opera dell'appaltatore; mentre il suddetto art. 1167 c.c. è chiaro nel collegare la decorrenza del termine biennale di prescrizione dell'azione di garanzia per vizi unicamente alla consegna dell'opera. Poiché la consegna dell'opera aveva avuto luogo nell'agosto 1985, l'azione proposta dalla Coop. Scudo si era prescritta, essendo l'atto di citazione in data 25.5.1989 (circa quattro anni dopo). 1.1. Il motivo è infondato. Inutilmente la ricorrente censura la pronuncia di inammissibililità perché, come lei stessa riconosce, l'impugnata sentenza ha poi esaminato nel merito le dedotte eccezioni di decadenza e prescrizione, elidendo così ogni effetto alla suddetta inammissibilità. L'impugnata sentenza correttamente nel merito ha ritenuto infondate dette eccezioni sul rilievo (in base alla citata Cass. 11.12.1987, n. 9174) che con riguardo ai vizi dell'opera conosciuti o riconoscibili, il committente, che non abbia accettato l'opera medesima, non è tenuto ad alcun adempimento, per far valere la garanzia dell'appaltatore, poiché, ai sensi dell'art. 1667, primo comma, c.c., solo tale accettazione comporta liberazione da quella garanzia. Erroneamente la ricorrente ritiene tale indirizzo giurisprudenziale superato, in base ad una successiva pronuncia (Cass. 9.8.1997, n. 7449) che non si addice al caso specifico, dovendosi ribadire che prima dell'accettazione e consegna dell'opera un problema di denuncia e prescrizione non si pone per le difformità e i vizi rilevati o comunque rilevabili. Essi, se non fatti valere in corso d'opera, possono essere dedotti in sede di consegna. Ma prima dell'accettazione non vi è onere di denuncia e prima della consegna non decorrono i termini di prescrizione. L'art. 1667 c.c. è destinato ad operare solo dopo l'accettazione (prima soccorrono altri rimedi: ad es. l'art. 1662 c.c.). "La consegna dell'opera", di cui all'art. 1667, ult. comma, c.c., richiede, per gli effetti ivi previsti, l'accettazione, salvo che la consegna debba considerarsi essa stessa accettazione (art. 1665, 4^ comma, c.c.). Prima della consegna e accettatone dell'opera, i rapporti tra le parti restano, per la parte essenziale, quali erano durante l'adempimento. Soltanto dopo l'accettazione e la consegna dell'opera entra in applicazione l'art. 1667 c.c.. Nel caso di specie, contrariamente a quanto assume la ricorrente, l'impugnata sentenza ha accertato che non vi era stata ne' accettazione, ne' consegna, ne' collaudo dell'opera, tanto meno nell'agosto 1985, avendo la c.t.u. accertato che l'impressa Vittorini non aveva mai completato i lavori come previsti nel contratto di appalto del 12.11.1984. 2. Col secondo motivo, denunciando difetto di motivazione per omesso esame di un punto decisivo della controversia, la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver imputato i riscontrati difetti all'impresa Vittorini, disattendendo le argomentazioni da questa svolte circa la sua estraneità per essere i lamentati inconvenienti attribuibili all'altra precedente impresa.difformità e vizi dell'opera 2.1. Il motivo è destituito di fondamento. La Corte d'appello motivatamente ha affermato la responsabilità (dell'impresa Vittorini, allorché ha condiviso le conclusioni dei c.t.u., il quale, rispondendo a specifico quesito, aveva accertato che gli inconvenienti lamentati e i difetti riscontrati traevano origine esclusivamente dai lavori effettuati dalla subentrante impresa Vittorini. 3. Col terzo motivo, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; conseguente violazione e falsa applicazione dell'art. 1242, comma 1, c.c. e dei principi in materia di compensazione anche c.d. impropria. Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte d'appello avrebbe individuato come data della domanda, ai fini della decorrenza degli interessi, il 27.10. 1986, in cui era stata proposta l'opposizione al decreto ingiuntivo, anziché il 25.5.1989, quando era stata proposta dalla Coop. Scudo la domanda contro l'impresa Vittorini di responsabilità e risarcimento dei danni. Sostiene, pertanto, la ricorrente, che la compensazione avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento al 25.5.1989, per cui il credito dell'impresa Vittorini si componeva non solo della storte capitale di L. 54.488.555, ma anche degli interessi nel frattempo maturati al tasso convenzionale del 25% annuo (ex art. 14 del contratto di appalto), per un importo pari a L. 39.935.628. Conseguentemente, essendo alla suddetta data (25.5.1989) il credito dell'impresa Vittorini pari a complessive L. 94.424.183, la Corte d'appello avrebbe dovuto, all'esito della compensazione condannare la Coop. Scudo, il cui credito ammontava a L. 89. 693.880, al pagamento in favore del Vittorini di L. 4.730. 303. 3.1. Il motivo non ha pregio. Va innanzitutto osservato che l'impugnata sentenza ha effettuato la compensazione al 27.10.1986 perché ha ritenuto che i debiti reciproci delle parti erano venuti a coesistenza in tale data, a seguito del decreto ingiuntivo dell'impresa Vittorini e dell'opposizione della Coop. Scudo, la quale aveva chiesto il risarcimento per i vizi dell'opera, con conseguente messa difformità e vizi dell'opera in mora dell'impresa Vittoriani per quanto dovutole, anche se poi aveva instaurato difformità e vizi dell'opera successivamente (il 25.5.1989) il relativo giudizio. Correttamente, pertanto, l'impugnata sentenza ha fatto decorrere dal giorno della compensazione, cioè dal 27.10.1986, gli interessi legali sulla restante somma che l'impresa Vittoriani doveva alla Coop. Scudo.difformità e vizi dell'opera Poiché la compensazione è stata effettuata alla suddetta data del 27.10.1986, l'assunto della ricorrente che le spetterebbero gli interessi convenzionali maturati fino al 25.5.1989, con conseguente suo maggior credito, essendo basato sull'ipotesi, risultata errata, della compensazione al 25.5.1989, risulta destituito di ogni fondamento.difformità e vizi dell'opera 4. Col quarto motivo, denunciando violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), la ricorrente censura l'impugnata sentenza per non aver statuito sul diritto dell'impresa Vittorini ad ottenere il pagamento degli interessi sulla sesta rata, che avevano formato oggetto di apposita domanda. 4.1. Il motivo è infondato. Col decreto ingiuntivo, relativo al pagamento della sesta rata, l'impresa Vittorini aveva chiesto, oltre la sorte capitale (L. 49.037.862) e l'IVA (L. 980.757), anche gli interessi convenzionali (L. 4.461.936) per un totale di L. 54.480.555. L'impugnata sentenza ha riconosciuto in toto tale somma, e quindi anche gli interessi, allorché ha effettuato la compensazione (avendo sottratto dal credito della Coop. Scudo di L. 89.693.880 proprio tale somma di L. 54.488.555). Quindi non vi è stata alcuna violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ma riconoscimento degli interessi come richiesti. In base alle considerazioni svolte, il ricorso va, quindi, rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in complessivi Euro 1.600,00, di cui Euro 1.500,00 per onorario, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile, il 26 febbraio 2004. Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2004
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