Concorso per il Reclutamento - Esclusione per assunzione di stupefacenti
Consiglio di Stato, sez. IV, 9.4.2004, n. 2045
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione Quarta ha pronunciato la presente DECISIONE nella Camera di Consiglio del 06 Aprile 2004 per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza del TAR Lazio - Roma: Sezione II n. 11212/2003, resa tra le parti, concernente Concorso per il Reclutamento Allievi Finanzieri Ausiliari nel Corpo G. di F. preso atto che oggetto del presente giudizio è il provvedimento di esclusione dal reclutamento per allievo finanziere ausiliario - datato 3 aprile 2003 - di candidato che aveva fatto uso (nell'agosto del 2000 da minorenne e circa tre anni prima della selezione), di sostanza stupefacente tipo hashish; ribadito che l'assunzione di sostanze stupefacenti da parte di militare costituisce illecito disciplinare a mente dell'art. 36 del regolamento di disciplina militare, come affermato dalla giurisprudenza di questo Consiglio richiamata dalla difesa erariale, ma che, nel caso di specie, il richiamo è improprio non avendo all'epoca dei fatti, l'aspirante al reclutamento lo status di militare; ritenuto che in base al consolidato indirizzo di questa sezione, pur costituendo l'assunzione di sostanze stupefacenti illecito di carattere amministrativo ma non penale, un singolo isolato episodio, non seguito da altre manifestazioni di insofferenza al rispetto dell'ordinamento giuridico, non può fondare ex se il giudizio di inidoneità morale dell'aspirante all'arruolamento, specie se sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'assunzione ed il reclutamento (come nel caso di specie) ed il soggetto fosse minore all'epoca dei fatti (circostanza questa pure ricorrente nella specie, cfr. ex plurimis, sez. IV, 23 maggio 2001, n. 2851; 3 luglio 2000, n. 3647; 14 gennaio 1999, n. 20); che le informazioni fornite dal Comando di Compagnia della stessa G.d.F. di Termini Imerese incluse concludono nel senso che il candidato godesse di buona estimazione pubblica e di buona condotta in genere; P.Q.M. Rigetta l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza indicata in epigrafe.
Condanna il Ministero dell'economia a rifondere in favore di P. F. le spese di giudizio che liquida in complessivi euro tremila\00.
La presente decisione sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti. |