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Diritto militare internazionale: il diritto di guerra

 

Diritto militare internazionale: il diritto di guerra

Il diritto militare internazionale fa riferimento alla moltitudine di accordi, trattati e convenzioni succedutisi nel tempo, finalizzati a limitare i danni e le crudeltà della guerra. Si tratta, in definitiva di quello che viene definito "ius in bello" o, secondo una terminologia più attuale, Diritto Umanitario.  La principale difficoltà per la concreta attuazione delle disposizioni convenzionali è data dalla assenza di un Tribunale Permanente Internazionale che possa obbligare gli Stati a dare attuazione alle disposizioni stesse, sostituendosi ad essi in caso di inadempienza.  La problematica investe ovviamente delicati problemi inerenti la sovranità degli Stati, la loro autonomia politica ecc. Tuttavia si ritiene assolutamente necessario che il patrimonio culturale desumibile dalle varie convenzioni, accordi e trattati, divenga patrimonio culturale imprescindibile di ogni essere umano, il che porterà alla spontanea applicazione delle regole internazionali di diritto militare. Ciò ovviamente non esclude la necessità di un organo internazionale capace di garantirne l'osservanza, reprimendone le violazioni. Il Diritto Militare Internazionale, negli ultimi anni, ha registrato un notevole risveglio di interesse sia da parte degli studiosi, sia da parte dei non addetti ai lavori. Le ragioni di tale risveglio sono da individuarsi sia nel sempre maggiore impegno fuori area delle FF.AA. italiane, che ha determinato il coinvolgimento di un gran numero di soggetti nei problemi relativi alla specifica branca, sia nell'attenta e puntuale informazione resa dai mass media in ordine ai problemi geopolitici ed alle possibili soluzioni elaborate dalle potenze mondiali e dalle organizzazioni internazionali. Concetti come "peace keeping", "peace enforcemen"t e "peace building" divengono patrimonio di una massa crescente finendo per attribuire alle operazioni militari un alone cavalleresco, che prescinde e trascende le ragioni politico-economiche sottese alle decisioni di intervento. Le operazioni militari non vengono più considerate come operazioni di guerra, con tutto l'apporto negativo del lemma, ma assumono il nobile ruolo di operazioni di perseguimento della pace, mantenimento della pace o rinforzo della pace. Il soldato sveste improvvisamente i panni del guerriero per vestire quelli più blasonati del gendarme, divenendo strumento non più di guerra ma di pace. A fronte delle rivisitazioni lessicali deve prendersi atto, tuttavia, che il mezzo a disposizione delle FF.AA. per l'esecuzione del (nuovo?) compito è pur sempre lo stesso: l'uso della forza delle armi! Nella nuova realtà operativa, dunque, mezzi e metodi sono pur sempre quelli della guerra, sicché è sentita sempre di più l'esigenza del rispetto delle norme convenzionali finalizzate a rendere la tragedia derivante dall'utilizzo della forza delle armi, meno devastante e disumana. Esigenza peraltro resa più cogente proprio dalla nuova visione umanitaria dell'uso di essa. L'improvviso interesse sul diritto militare internazionale sottolinea, in altra prospettiva, il pregresso disinteresse non solo dell'opinione pubblica, poco avvezza ad interessarsi di tutto ciò che atteneva al campo militare, ma delle stesse istituzioni militari. Significativa appare la circostanza della carente conoscenza delle quattro convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, benché in esse si prevedesse una assunzione di impegno di ogni Paese contraente a diffondere quanto più possibile sia il contenuto della Convenzione, sia il suo studio. Più precisamente detto impegno era contenuto nella I Convenzione (Miglioramento delle condizioni dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna) all'art 47; nella II Convenzione (Miglioramento delle condizioni dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare) all'art. 48; nella III Convenzione (Trattamento dei prigionieri di guerra) all'art. 127; nella IV Convenzione (Protezione delle persone civili in tempo di guerra) all'art. 144. Esse, indistintamente prevedevano l'obbligo dei Paesi sottoscrittori di diffondere i testi delle convenzioni nel più ampio modo possibile, inserendo lo studio delle stesse "nei programmi d'istruzione militare e, se possibile, civile", onde ottenere "che i principi ne siano conosciuti da tutta la popolazione, e particolarmente dalle forze armate combattenti, dal personale sanitario e dai cappellani militari" (I e II Convenzione), ovvero che i principi siano conosciuti "da tutte le loro forze armate e da tutta la popolazione" (III Convenzione) o "da tutta la popolazione" (IV Convenzione). Diffusione e studio che avrebbero peraltro consentito ai soggetti destinatari di apprezzare la profonda coscienza giuridica e umanitaria dell'ordinamento italiano che, ben otto anni prima delle dette convenzioni, prevedeva nel codice penale militare di guerra (approvato con R.D. del 1941) quale reato militare l'uso di mezzi di guerra vietati (artt. 174 e 175 c.p.m.g.), la violenza proditoria (art. 177 c.p.m.g.), l'omesso avviso di bombardamento (art. 178 c.p.m.g.), l'omessa adozione di provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati (art. 179 c.p.m.g.), l'omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi (art. 190 c.p.m.g.), il maltrattamento verso infermi, feriti o naufraghi (art. 192 c.p.m.g.), ecc..

 
 
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