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Codice penale militare di guerra - Libro II

 

CODICE PENALE MILITARE DI GUERRA

Libro secondo

DEI REATI E DELLE PENE MILITARI IN GENERALE.

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 25. Luogo di esecuzione della pena di morte (1).

Durante lo stato di guerra, la pena di morte è eseguita nel luogo determinato dal comando dell'unità, presso cui è costituito il tribunale che pronunciò la sentenza; salvo che la legge disponga altrimenti.

(1 Pena soppressa per i delitti previsti dalle leggi speciali, diverse da quelle militari di guerra (art.1, primo comma, D.L. 22. 01. 948, n. 21). L’art. 1 della legge 13.10.94, n. 589 dispone che, anche per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.

Art. 26. Diminuzione di pena per gravi lesioni riportate o per atti di valore militare.

Nel caso di gravi lesioni personali riportate dall'imputato in fatti d'armi o in servizi di guerra, o di atti di valore compiuti nelle stesse circostanze, la pena stabilita per il reato commesso può essere diminuita nel modo seguente:1) alla pena di morte con degradazione (1) e a quella dell'ergastolo può sostituirsi la reclusione da dieci a venti anni;2) alla pena di morte mediante fucilazione nel petto può sostituirsi la reclusione militare da sei a quindici anni;3) le altre pene possono essere diminuite da un terzo a due terzi.(1) Vedasi nota all’art. 25.

Art. 27. Pubblicazione della sentenza di condanna.

Salvo che il giudice disponga altrimenti, le sentenze di condanna alla pena di morte (1) o all'ergastolo, pronunciate dai tribunali militari di guerra per i reati di tradimento, di spionaggio o di diserzione al nemico o in presenza del nemico, sono pubblicate per estratto mediante affissione, oltre che nei luoghi indicati nel codice penale militare di pace, anche nel comune in cui il militare ebbe l'ultima residenza o dimora.

(1) Vedasi nota all’art. 25.

Art. 28. Potere del comandante di condonare le pene.

Durante lo stato di guerra, il comandante supremo ha il potere di condonare, mediante provvedimenti individuali, le pene detentive non superiori a un anno, e le pene pecuniarie, inflitte dai tribunali militari di guerra.

Lo stesso potere spetta, durante lo stato di guerra, al comandante di un corpo di spedizione all'estero per operazioni militari in regioni fuori d'Europa.

Il condono della pena si ha come non conceduto se, durante lo stato di guerra, il condannato commette un delitto non colposo, per il quale la legge stabilisce una pena detentiva o un'altra più grave.

Titolo II

DEL DIFFERIMENTO DELLA ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE E ACCESSORIE.

Art. 29. Pene detentive.

Salva la disposizione dell'articolo 32, è differita l'esecuzione delle pene detentive di durata non superiore a dieci anni inflitte, da qualunque giudice e per qualsiasi reato, a militari appartenenti al momento del commesso reato, o successivamente destinati, a reparti mobilitati.

Il Ministro da cui dipende il militare condannato, o il comandante supremo quando trattasi di militare da esso dipendente, può, sentito il procuratore generale militare della Repubblica, ordinare che sia differita l'esecuzione delle pene detentive temporanee di qualsiasi durata, inflitte ai militari, anche se non ricorrono le condizioni indicate nel comma precedente.

Durante lo stato di guerra, il differimento dell'esecuzione della pena a norma dei commi precedenti non impedisce il differimento della esecuzione delle pene inflitte con successive condanne.

Art. 30. Sospensione dall'impiego e sospensione dal grado.

Nei casi in cui, a norma dell'articolo precedente, è differita l'esecuzione della pena detentiva, è differita anche l'esecuzione delle pene accessorie della sospensione dall'impiego e della sospensione dal grado.

Art. 31. Degradazione.

Il militare incorso nella degradazione per effetto di una condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita a norma dell'articolo 29, continua, per tutto il tempo in cui la pena non è eseguita, a prestare servizio militare, e la degradazione produce, per tale periodo, gli effetti della rimozione.

Art. 32. Condizioni ostative al differimento della esecuzione della pena.

Il differimento della esecuzione della pena non può essere ordinato, o, se già ordinato, è revocato:1) se il condannato ha cessato, per qualsiasi ragione, dal prestare servizio militare, ovvero è divenuto permanentemente inabile ai servizi di guerra, tranne che l'inabilità dipenda da lesioni personali riportate o da infermità contratte in fatti d'armi o in servizi di guerra;2) se è accertata la nullità dell'arruolamento del condannato.

Art. 33. Detrazione dalla durata della pena del periodo trascorso in speciali reparti combattenti.

Per i condannati a una pena detentiva, di cui la esecuzione è stata differita, il tempo trascorso in speciali reparti combattenti, ai quali, a causa della loro particolare condizione, siano stati assegnati, si detrae dalla durata della pena inflitta.

Art. 34. Differimento della esecuzione della pena per le persone estranee alle Forze armate dello Stato.

Quando dal comandante supremo sia riconosciuta la necessità della presenza o la insostituibilità di una persona estranea alle Forze armate dello Stato nel servizio che essa adempie presso stabilimenti o corpi sul piede di guerra, ai quali è addetta, il comandante stesso, sentito il procuratore generale militare della Repubblica, può disporre che sia differita l'esecuzione delle pene detentive temporanee inflitte alla persona suindicata.

La stessa facoltà può essere esercitata dai comandanti in capo delle forze marittime o aeree, nei limiti dei rispettivi comandi.

Art. 35. Differimento della esecuzione della pena in rapporto alla estinzione di essa.

Il periodo, durante il quale l'esecuzione della pena rimane differita a norma degli articoli precedenti, non è computato agli effetti dell'estinzione della pena stessa per decorso del tempo.

Art. 36. Cessazione dello stato di guerra: esecuzione della pena.

Salve le disposizioni del titolo terzo di questo libro, alla cessazione dello stato di guerra sono eseguite le pene detentive e le pene accessorie della sospensione dal grado e della sospensione dall'impiego, la cui esecuzione è stata differita a norma degli articoli precedenti e ha effetto altresì l'incapacità di appartenere alle Forze Armate dello Stato inerente alla degradazione derivata da condanna a pena detentiva, la cui esecuzione è stata differita.

Art. 37. Esecuzione: sostituzione di pene. Prigionieri di guerra nemici.

Quando, in applicazione degli articoli precedenti, la sentenza di condanna debba eseguirsi durante o dopo lo stato di guerra, per la esecuzione si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace sulla sostituzione delle pene.

Per i condannati che siano prigionieri di guerra, si applicano le disposizioni dell'articolo 166.

Titolo III

DI CASI SPECIALI DI ESTINZIONE DEL REATO.

Art. 38. Effetto derivante dalla condotta del condannato.

Alla data della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato alla pena della reclusione militare per un tempo non superiore a tre anni, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, non abbia, posteriormente alla condanna, commesso un delitto e non sia più volte incorso in gravissime punizioni disciplinari, il reato è estinto.

In tal caso, non ha luogo l'esecuzione della pena principale e cessano gli effetti penali della condanna.

Art. 39. Condanna per reati preveduti dalla legge penale comune.

Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche relativamente alle condanne a pene detentive non superiori a due anni, inflitte per reati preveduti dalla legge penale comune.

Art. 40. Effetto derivante dal compimento di atti di valore.

Anche prima della cessazione dello stato di guerra, qualora il condannato a una pena, la cui esecuzione sia stata differita a norma degli articoli 29 e 34, abbia conseguito, per atti di valore personale compiuti, posteriormente alla condanna, in fatti d'armi o in servizi di guerra, una promozione per merito di guerra o una ricompensa al valore, il reato è estinto, e si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 38.

Art. 41. Concorso di pene in caso di revoca del differimento.

Nel caso che sia revocato il differimento della esecuzione di pene inflitte con più sentenze di condanna, si applicano le disposizioni sul concorso delle pene.

 
 
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