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Consiglio Supremo di Difesa

 

Il Consiglio Supremo di Difesa

Il Consiglio Supremo di Difesa è un organo contemplato dall'articolo 87 della Costituzione laddove vengono definite le funzioni del Presidente della Repubblica. Questi "ha il comando delle Forze Armate, presiede il Consiglio Supremo della Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere".
La previsione di tale organo fu suggerita all'Assemblea Costituente da precedenti stranieri ed italiani. Esistevano, infatti, nel precedente ordinamento dello Stato italiano, la "Commissione Suprema di Difesa" ed un "Comitato di intesa per lo studio di particolari questioni militari e comunque riguardanti la Difesa Nazionale". La presidenza, che nel periodo monarchico era affidata al Principe Ereditario e più tardi al Presidente del Consiglio dei Ministri, fu assegnata dalla Costituzione al Capo dello Stato, sottolineando dunque la maggiore importanza che si intendeva far assumere al Consiglio nel generale orientamento giuridico dello Stato.

La legge 28 luglio 1950, n. 624 "Istituzione del Consiglio Supremo di Difesa" pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1950, n. 196 definisce le funzioni e la composizione dell'Organismo.
L'articolo 1 della legge afferma che il Consiglio Supremo della Difesa "esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano".
L'articolo 2 stabilisce che: "Il Consiglio Supremo della Difesa è presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto da:
- Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di vice-presidente;
- Ministro per gli Affari Esteri;
- Ministro per l'Interno;
- Ministro per il Tesoro;
- Ministro per la Difesa;
- Ministro per l'Industria ed il Commercio;
- Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Il Segretario del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso fuori del suo seno e partecipa alle sedute".
Il successivo articolo 3 aggiunge che: "Possono altresì essere convocati alle riunioni del Consiglio i Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, (.) nonché persone di particolare competenza nel campo scientifico, industriale ed economico ed esperti in problemi militari".
L'articolo 7 afferma che: "Il Consiglio Supremo della Difesa si riunisce almeno due volte all'anno. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri".
Il Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 251 "Regolamento di attuazione della legge 28 luglio 1950, n. 624, istitutiva del Consiglio Supremo di Difesa" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 31 agosto 1990, n. 203, emana le disposizioni regolatrici del Consiglio.
L'Articolo 6 stabilisce che "il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ufficio di segreteria ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica".
Inoltre l'articolo 10 stabilisce che: "Il Presidente della Repubblica può convocare alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio di Stato".
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 1992, n. 389 "Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di segreteria del Consiglio Supremo di Difesa" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1992, n. 225, definisce i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio di segreteria.

La legge istitutiva n. 624/1950, non dice molto sul funzionamento del Consiglio Supremo di Difesa, prevedendo solo che si riunisca almeno due volte all'anno e che sia convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri (art. 7).
La succitata legge tace, inoltre, circa i destinatari delle direttive del Consiglio stesso. La dottrina che trova maggiori sostegni è quella che prevede come destinatari il Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Repubblica.
In relazione a ciò, il Consiglio dei Ministri è tenuto ad eseguire le direttive affidandone l'esecuzione ai singoli Ministri, competenti di volta in volta, ovvero deliberando collegialmente l'esecuzione stessa; così pure il Presidente della Repubblica, come Comandante delle Forze Armate, è tenuto alla osservanza delle direttive impartite dal Consiglio.
In altre parole, l'indirizzo politico militare si sviluppa secondo la seguente successione:
- il Parlamento fissa al Governo le direttive fondamentali della politica generale;
- il Governo determina l'indirizzo politico generale;
- il Consiglio Supremo di Difesa esamina i problemi generali e, nell'ambito dell'indirizzo politico generale, fissa le direttive che vincolano il Presidente della Repubblica, Comandante delle Forze Armate, e il Consiglio dei Ministri;
- il Consiglio dei Ministri prende le proprie deliberazioni e impartisce direttive ai singoli Ministri;
- di esse i singoli Ministri impartiscono direttive in esecuzione ed istruzioni;
- in particolare il Ministro per la Difesa impartisce le direttive al Capo di Stato Maggiore della Difesa, per la parte di competenza di quest'ultimo (materia organizzativo-operativa, non di amministrazione militare);
- il Capo di Stato Maggiore della Difesa, sempre nell'ambito delle direttive sovraordinate, impartisce direttive ai Capi di Stato Maggiore delle singole Forze Armate.

Il Consiglio Supremo è dunque un organo consultivo del Governo, cioè legato ad un organo costituzionale, i cui interessi e le cui finalità esulano dalla concreta competenza di un Ministero ed investono la vita sociale, economica, politica dello Stato, in relazione al problema della Difesa del Paese.
In base all'esame precedentemente effettuato si può quindi desumere che il Consiglio Supremo di Difesa:
- è un organo di carattere collegiale il quale, una volta definiti i problemi generali, politici e tecnici della difesa, e cioè dopo aver determinato in concreto le esigenze imposte dalla Difesa Nazionale in sede di scelte politiche e tecniche, delibera criteri e direttive in rapporto anche alle attività estranee al quadro istituzionale della difesa, idonee a soddisfare quelle esigenze (es. produzione industriale, servizi, ricerca scientifica e tecnologica e così via);
- non è in definitiva un "Comitato di Gabinetto", né un organo in senso stretto, ma corrisponde ad una forma istituzionale particolare, destinata a realizzare per la materia della Difesa Nazionale il concorso del Capo dello Stato e del Governo nell'esercizio delle rispettive competenze costituzionali e può definirsi un organo di collaborazione tra organi costituzionali, a rilevanza costituzionale, nel senso che la sua esistenza è garantita dalle norme superiori. Esso, inoltre, risulta la sede in cui istituzionalmente Capo dello Stato e Governo consentono la definizione degli atti di "alta amministrazione" in materia di difesa, vincolandosi preventivamente ad adottarli nelle sedi proprie nelle quali ciascuno esercita e continua ad esercitare le proprie attribuzioni costituzionali. Come tale può definirsi organo di intesa preventiva.

 
 
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