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Responsabilità indirette ed amministrative

 

Responsabilità degli istruttori e dei genitori

Grandi responsabilità civili e penali ricadono sugli istruttori che non hanno saputo ben valutare i rischi a cui può andare incontro un allievo. Alla stregua degli istruttori, e per le medesime motivazioni, sono ritenuti responsabili i genitori e gli insegnanti. La pratica sportiva professionistica è attuabile solo dietro certificazione medica da parte di strutture appositamente istituite. Anche il personale medico dovrà rispondere di eventuali colpe che hanno portato a cagionare lesioni o morte di un atleta. Naturalmente, nei confronti dell’operato medico, si attuerà un maggior margine di elasticità nei casi in cui venga demandato di risolvere una situazione grave e inusuale, mentre sarà considerato gravemente colpevole, anche per lievi inadempienze, nel caso in cui sia chiamato a risolvere semplici interventi.

Responsabilità contabile ed amministrativa

Trattare le responsabilità contabili ed amministrative del CONI e delle Federazioni, significa avere la responsabilità come contabile, vale a dire rivestire il ruolo, a titolo pubblico o privato, di maneggiare denaro e/o beni dello Stato, a qualunque titolo. La responsabilità che insorge in caso di danno è di natura amministrativa e non civile, e viene interpretata non solo come diminuzione della consistenza patrimoniale dello Stato, ma anche come danno pubblico, vale a dire come lesione di beni e valori usufruibili dall’intera collettività. Il danno è dunque configurato da un illecito amministrativo, nascente dall’azione e non contenuto nell’obbligo di risarcimento. Quindi il provvedimento a carico dell’imputato sarà più sanzionatorio che risarcitorio e, il danno arrecato, costituisce la soglia massima della condanna. L’eventuale debito residuo si trasferisce agli eredi solo in caso di illecito arricchimento del dante causa e degli eredi stessi. Per quel che riguarda le Federazioni, in quanto organi del CONI sono anch’esse tenute a giustificare e dimostrare l’amministrazione del denaro pubblico ad esse conferito sottoforma di finanziamento.

La giustizia sportiva

L’ordinamento sportivo ha inteso istituire un proprio sistema di giustizia, strutturato in modo analogo a quello statale, con la funzione di risolvere le controversie tra i suoi esponenti, nascente dalla necessità di risolvere in tempi brevi e in maniera competente tali problematiche. Tuttavia non è possibile riconoscere agli organi della giustizia sportiva la qualifica di pubblica autorità, né può essere definito amministrativo il provvedimento disciplinare sportivo. La giustizia sportiva è espressione delle federazioni e della loro organizzazione, in quanto agenti come soggetti privati e non come organi del CONI. Gli affiliati e le stesse Federazioni sottoscrivono una clausola vincolante, in forza della quale si affideranno alla giustizia sportiva per la risoluzione di qualsivoglia controversia nascente in seno a queste attività. Tale vincolo è stato per altro ritenuto legittimo anche dai giudici statali. La presenza di tale norma nello statuto federale non ha alcuna influenza sulla giurisdizione statale trattandosi di disposizione esplicante i suoi effetti nell’ambito dei rapporti interni.  La giustizia sportiva può essere distinta in diversi ambiti operativi. A tale proposito distinguiamo: - giustizia tecnica volta a garantire il corretto svolgimento della gara tramite l’osservanza di ben individuate regole tecniche. La loro osservanza è garantita dall’ufficiale di gara che è qualificato come organo di giustizia tecnica; - giustizia economica, deputata alla risoluzione delle controversie di carattere economico patrimoniale insorte fra gli associati; - giustizia disciplinare con scopo e funzione di accertamento e punizione dell’illecito sportivo o disciplinare. L’organo di giustizia sportiva non può creare sanzioni, ma può solo scegliere fra quelle che sono tassativamente elencate nelle carte federali, secondo una scala di gravità. Tutte hanno immediata esecutività. Gli organi di giustizia disciplinare sono i Giudici sportivi, le commissioni disciplinari e la corte d’appello federale; - giustizia amministrativa che adotta atti amministrativi insindacabili da parte degli organi di giustizia sportiva. La giustizia sportiva opera senza ingerenze da parte dello Stato, in piena autonomia garantita anche dalla Costituzione. Le decisioni di tipo tecnico adottate dai giudici sportivi sono insindacabili dal giudice statale. Problemi tra i due ordinamenti sorgono in tema di giustizia disciplinare e, in questo ambito, più volte la giustizia amministrativa è dovuta intervenire nella risoluzione delle controversie, giustificata da una tutela dei diritti del singolo. Fonte: nonsolofitness.it.

 
 
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