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Responsabilità sportiva

 

Le responsabilità nell’ordinamento sportivo

Nell’ordinamento sportivo, come in quello statale, vige una forma di tutela delle norme. Il configurarsi dell’illecito sportivo è frutto del contravvenire ad una serie di comandi e divieti posti in essere con l’intento di assicurare la parità competitiva e i criteri uniformi di valutazione. Ogni disciplina ha il suo regolamento. Generalmente, la violazione di dette regole, come la loro osservanza, non hanno ripercussioni nell’ordinamento giuridico statale, ma solo in quello interno sportivo. In altri casi, invece, per la natura dell’illecito sportivo, si configura contemporaneamente un illecito penale o civile che sarà differentemente sanzionato. E’ bene dunque effettuare ora un distinguo. Per illecito sportivo s’intende la violazione delle norme dello statuto e dei regolamenti federali e, l’ordinamento, prevede una sanzione di carattere disciplinare per la società e/o per i suoi affiliati. Le norme contenute in detti regolamenti contengono una parte precettiva, e la sanzione derivante dal non rispetto. Altre norme si limitano a descrivere la condotta vietata, senza nulla dire in merito alla sanzione. In merito al rapporto fra illecito sportivo e penale possono verificarsi diverse possibili soluzioni. Che il fatto costituisca solo illecito sportivo, e in tal caso verrà perseguito solo dal giudice sportivo, che il fatto costituisca illecito sportivo e penale, in questo caso sentenzieranno entrambi ed in piena autonomia ed entrambe le sanzioni, siano esse concordi o discordi, passeranno in giudicato. Nell’ambito dell’ordinamento sportivo, è previsto un triplice ordine di responsabilità: diretta, presunta ed oggettiva. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta essendo oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e tesserati. Questa forma di responsabilità è ed è stata fonte di accesi dibattiti. Fra chi la ritiene inopportuna e chi sostiene la sua correttezza poiché, visto che una società si avvale del supporto (economico e non) dei suoi tifosi, è bene che paghi anche le conseguenze del loro eventuale mal operato. Questo al fine di contenere ogni comportamento violento e contrastante i principi sportivi. La parte della dottrina con parere contrastante ritiene invece che, il vantaggio per una società sportiva non è il mero guadagno economico ma il miglioramento atletico, del tutto sconnesso dall’operato delle tifoserie. Ad ogni modo, la giustizia sportiva dispone diverse sanzioni, più o meno gravi, per punire la responsabilità oggettiva, sanzioni che vanno dalla perdita della gara, alla squalifica del campo sino alla retrocessione in classifica. Il principio su cui si basa tale regolamentazione sostiene che l’azione sanzionatoria non è tesa a punire direttamente la società, quanto a reprimere indirettamente l’operato dei tifosi scorretti. Questa regola si applica non solo sul proprio campo di gioco, ma anche nell’ipotesi di trasferte con grandi tifoserie al seguito. Il grado e l’intensità della responsabilità è attenuato se gli eventi non erano in alcun modo arginabili dalla società. Naturalmente la legge prevede la possibilità della squadra di chiedere allo spettatore facinoroso un risarcimento, nel caso in cui, il suo operato, sia stato conseguenza di danno da responsabilità oggettiva alla squadra.

 
 
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