aree di consulenza - consulenza legale - consulta le guide
ProprietàCondominioSuccessioneTestamento
SocietàLocazioneLavoroContratti
Esame di avvocatoMatrimonioReatiMarchi e Brevetti
AppaltiObbligazioniCasaImmigrazione
ResponsabilitàPersoneFamigliaFallimento
ConsulenzaInformaticaDiritto militareDiritto sanitario
AssicurazioniEdiliziaCreditiBanche
Diritto sportivoInternazionaleAmbienteNavigazione
ConsumatoriConcorso uditoreProcessoStradale
Amministrativo
 
 
Chiedi una consulenza
 
  Diritto sportivo  
Diritto e medicina dello sport  
 
- Atleti, dirigenti, tecnici e loro contratti
 
 
- Arbitri
 
 
- Classi di sostanze dopanti
 
 
- D.M.S. 24/9/2003 - Farmaci contenenti sostante dopanti
 
 
- D.M.S. 30/12/2004 - Norme per l'effettuazione dei controlli antidoping
 
 
- I soggetti dell’ordinamento sportivo
 
 
- Illeciti sportivi e frode in competizione
 
 
- Infortunio sportivo domestico e risarcimento del danno
 
 
- Legge anti-doping
 
 
- Lesioni colpose nel calcio
 
 
- Regolamentazione scommesse ippiche
 
 
- Responsabilità di organizzatori e gestori di impianti sportivi
 
 
- Responsabilità dolosa o colposa dell'atleta
 
 
- Responsabilità indirette ed amministrative
 
 
- Responsabilità sportiva
 
 
- Società e associazioni sportive
 
 
- Tutela sanitaria e previdenziale dell’atleta professionista
 
 
- Vincolo contrattuale sportivo
 
 
- Violazioni di norme sportive e riflessi sulla validità del contratto
 
 
- Violenza negli stadi e controllo del giudice - Sentenza delle SS.UU.
 
 
- Termini di ricerca
 
     
Sei nella Categoria: Diritto sportivo
Società e associazioni sportive

 

Le società e le associazioni sportive

Nel linguaggio corrente si intendono “società sportive” quegli Enti a base associativa che operano nel mondo dello sport, e viene utilizzata alla stregua di “associazioni sportive”. La loro peculiarità consiste nel porsi come soggetti tanto nell’ordinamento generale dello Stato che in quello sportivo. Il riconoscimento della loro presenza risale alla legge 426 del 16 dicembre 1942, con la quale si istituisce il CONI con potere di riconoscere le suddette società che, a loro volta, saranno senza fine di lucro e assoggettate al CONI o, per delega, alle federazioni sportive. Il non riconoscimento o la non affiliazione delle società, comporta la rinuncia alla pratica agonistica ed ai vantaggi di ordine fiscale previsti dall’inquadramento nell’organizzazione ufficiale. Attraverso queste associazioni, la pratica sportiva, si inserisce in una serie di norme dell’ordinamento sportivo. A loro volta, tramite l’affiliazione alle federazioni riconosciute dal CONI, le associazioni divengono soggetti dell’ordinamento sportivo stesso. Tesseramento ed affiliazione sono regolati dall’aspetto pubblicistico delle federazioni, ricadono quindi sotto la giustizia amministrativa. Le associazioni sportive non sono tenute a costituirsi sotto una particolare forma giuridica, salvo che non intendano stipulare contratti con gli atleti. Dato che queste associazioni non erano, e non dovrebbero essere, a scopo di lucro, eventuali utili conseguiti dovevano essere destinati al potenziamento dell’attività sociale o in beneficenza e questo già prima dell’emanazione della legge 91 del 1981. L’unica autonomia residua era scegliere la destinazione di eventuali utili societari. Il problema che si pose fu soprattutto per le società calcistiche formatesi sottoforma di s.p.a., in contrasto (come fine) con quello della società sportiva. Vale a dire una prettamente a fini di lucro e l’altra no-profit. Il problema venne risolto con la legge n.91 del 1981 che prendeva in considerazione la non remota eventualità di un utile societario. Per mezzo di questa riforma, le società sportive hanno potuto reperire e gestire notevoli flussi finanziari. Ricadono nella definizione di società professionistiche solo quelle che risultano affiliate a Federazioni che operano la distinzione dall’attività dilettantistica da quella professionistica e, inoltre, stipulano contratti con atleti professionisti. Diviene a questo punto fondamentale inquadrare anche chi è considerato sportivo professionista e, nella fattispecie, è ritenuto tale colui il quale presta la sua attività sportiva in forma continuativa, e dietro compenso derivante da un contratto di lavoro con una società sportiva. Naturalmente, il soggetto in questione, dovrà essere riconosciuto da una federazione sportiva della quale rispetterà il regolamento. Ovviamente, le restanti, sono considerate società dilettantistiche e non intrattengono rapporti con atleti professionisti e, ancor meno, perseguono fini di lucro. Normalmente risultano costituite sottoforma di associazione non riconosciuta. Tuttavia, ultimamente, anche nel settore dilettantistico, gli sport vengono esercitati con modalità sempre più affini a quelle degli sport professionistici, facendo prevalere la componente economica su quella ideale. Un altro punto importante, e direttamente imputabile a quanto sopra esposto, è la questione del fallimento delle società sportive professionistiche. Anche se si è ormai approdati all’assoggettabilità di queste ultime al fallimento. Questo perché è innegabile l’attività imprenditoriale che le sorregge. Tuttavia, anche prima che tale prassi venisse a pieno titolo accolta, si era ben propensi al suo utilizzo. Anche le società sportive dilettantistiche che operano su modelli imprenditoriali e che si sono rivelate insolventi, possono essere dichiarate fallite. Le conseguenze che da ciò scaturiscono per gli associati sono differenti dalla norma e, nel dettaglio, il fallimento si estende ai soli soci che hanno partecipato alla divisione degli utili. Assieme alle Federazioni, il CONI, ha previsto l’esistenza di Enti minori, riconosciuti al fine di promuovere lo sport e le nuove discipline. Detti enti non assumono la connotazione di Ente pubblico, ed il loro ruolo è di promozione delle discipline sportive in maniera prevalentemente ludica piuttosto che agonistica. Fonte: nonsolofitness.it

 
 
Chiedi una consulenza
 
 
 
Argomento:
Email : 
* Pref/Num
Ripeti Email :
Tel. Cell. Fax
Allegato :

Descrizione della richiesta di consulenza

 
  *Campi facoltativi  
 
     
 
  Accedi ai servizi di Astianatte.com :
   
 
 
  Contatti | La tua Pubblicità su Astianatte | I nostri banner | Aggiungi il Sito tra i preferiti | Fai di Astianatte.com la tua home page |  
 
   
 

powered by mediaday srl