Il vincolo sportivo
Il vincolo sportivo attualmente permane solo nello sport dilettantistico. Consiste in un legame indissolubile, e a tempo indeterminato, fra l’atleta e la società di appartenenza con la facoltà di scioglimento concessa solo a quest’ultima, salvo rinuncia al tesseramento da parte dell’atleta. Per effetto di detto vincolo, il trasferimento ad altra società è impossibile, limitando in questo modo la possibilità di concorrenza fra le società sportive. Dal punto di vista pubblicistico, questo vincolo atipico può essere reso affine alle leggi che regolano la cittadinanza. Il vincolo sportivo, nelle società professionistiche, è stato abolito in quanto ritenuto ostacolo alla mobilità lavorativa, soprattutto se si pensa che, la sua efficacia, non si esauriva con lo scadere del contratto. L’unica limitazione, che tuttora sussiste, è nel privilegio della società di poter stipulare il primo contratto professionistico con i propri atleti del settore giovanile. In passato, inoltre, la società cedente aveva diritto ad un indennizzo al momento della cessione di un atleta, da parte della società che lo acquisiva tra le sue fila. Tale indennizzo era giustificato come compenso per la preparazione e promozione dell’atleta. In sua sostituzione è stato inserito il “premio di addestramento e formazione tecnica” che però è riconosciuto solo in caso di stipula del primo contratto professionistico, e solo in favore dell’ultima società presso la quale si è svolta l’attività dilettantistica. Tale compenso deve essere reinvestito nell’attività giovanile e vivaistica e risulta esente da IVA. |