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Atleti, dirigenti, tecnici e loro contratti

 

Gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo e le regolamentazioni contrattuali

Rientrano a far parte dell’ordinamento sportivo (oltre agli Enti ed alle Federazioni) tutti i soggetti che realizzano la prestazione sportiva a vario titolo. Nella fattispecie ci si riferisce ad atleti, dirigenti, tecnici, con la funzione di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni. L’iscrizione ad una associazione, però, non comporta l’automatico accesso all’ordinamento sportivo in qualità di atleta, considerando tali solo i soggetti che, oltre a praticare una determinata disciplina, svolgono la pratica agonistica al fine di confrontarsi con altri soggetti praticanti la medesima attività. Nell’ipotesi in cui un soggetto intenda adire alla carriera agonistica, oltre all’iscrizione ad una associazione, dovrà tesserarsi con una federazione che predisporrà le classifiche ufficiali. Gli atleti sono inquadrati presso società sportive riconosciute dal CONI e partecipano alle competizioni con l’osservanza dei regolamenti e dei principi sportivi. Nel professionismo sportivo, invece, rientrano tutti gli atleti, gli allenatori, i direttori ed i preparatori, che esercitano l’attività sportiva dietro compenso, in maniera continuativa e nell’ambito di discipline regolamentate dal CONI. Naturalmente, essendo queste caratteristiche riscontrabili anche in soggetti dilettanti, si è voluto approntare un’ulteriore demarcazione, stabilendo anche che è ritenuto professionista chi pratica l’attività sportiva in maniera prevalente rispetto alle altre. Quando poi costui si trova a svolgere detto compito sotto contratto con una società, si instaura anche la condizione di lavoratore subordinato. Fa eccezione all’inserimento in questa categoria il realizzarsi anche di solo una di queste eventualità: 1) lo svolgimento dell’attività in una singola manifestazione o in più manifestazioni collegate fra loro ed in un breve periodo di tempo; 2) l’atleta non sia sottoposto a vincolo contrattuale per la frequenza di sedute d’allenamento; 3) la prestazione non superi le 8 ore settimanali, o cinque giorni al mese o 30 giorni l’anno. Queste ultime regole si applicano solo nei confronti degli atleti professionisti, gli altri professionisti dello sport (allenatori, preparatori ecc.) non soggiacciono a quanto sopra. Il contratto di lavoro verrà stipulato secondo un “contratto-tipo” redatto trimestralmente in accordo fra le federazioni e i rappresentanti degli atleti. Per ovvi motivi, in questa particolare categoria di lavoratori, l’assunzione è di tipo diretto senza tener conto delle norme sul collocamento. Il contratto, pena la nullità, verrà redatto in forma scritta e, successivamente, depositato presso le federazioni. Fonte: nonsolofitness.it.

 
 
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