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Abrogazione del reato di abuso edilizio

 

Abrogazione del reato di abuso edilizio

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO Di BRESCIA Prima Sezione Penale ha pronunciato la seguente SENTENZA

Nella causa penale a carico di ________ IMPUTATI

A) per il reato di cui all'art. 20 lett. a) L. 28/2/1985 n. 47, il primo ed il secondo quale committenti, il terzo quale direttore dei lavori ed il quarto quale titolare della ditta esecutrice, per avere realizzato in via___ n.__ di_____in parziale difformità della concessione edilizia n. ___ la seguente costruzione:

- in lato est, un muro perimetrale in laterizio a confine, della lunghezza di m. 5,33 per una altezza media di m. 4,25;

- in lato nord-est, una estensione della copertura tramite prosecuzione dei colmo dei tetto fino al muro soprindicato della seguente superficie planimetrica: cm. 263 x 518 con altezza max. 460 e min. cm. 395;

B) per il reato di cui all'art. 20 lett. a) L. 28/2/1985 n. 47, il primo ed il secondo quale committenti, il terzo quale direttore dei lavori ed il quarto quale titolare della ditta esecutrice, per avere realizzato le opere di cui al capo che precede in violazione dell'art. 33 delle N.T.A. dei P.R.G. vigente.

In -- sino al 20.12.1999

CONCLUSIONI

Il P.M. chiede ex art. 129 c.p.p. sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

I difensori degli imputati si associano.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di accertamenti posti in essere dal Comune di ___ il 20/12/99, venivano constatate delle difformità parziali rispetto alla concessione edilizia n. 135/97 rilasciata a G. M. e C. A., relativamente alla loro proprietà sita in __.

Con decreto di citazione a giudizio del 18/4/2002 venivano tratti a giudizio i sopracitati proprietari dell'immobile, nonché B. A., in qualità di direttore dei lavori e B. A., in qualità di titolare della ditta esecutrice dei lavori, tutti imputati per i reati di cui all'art. 20 lett. A) della L. 28/2/85 n. 47.

In via preliminare le parti chiedevano a questo Giudice, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., pronunzia di assoluzione per intervenuta abrogazione della norma penale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il giudicante che debba essere pronunciata sentenza di assoluzione, perché il fatto ascritto in epigrafe all'odierno imputato non è più previsto dalla legge come reato.

Con DPR n. 380 del 6/6/2001 il legislatore amministrativo ha posto in essere il c.d. Testo Unico in materia edilizia, al fine di razionalizzare un settore caratterizzato dal succedersi di innumerevoli leggi, spesso non coordinate tra loro.

L'art. 136 del TU, al comma 2, dispone l'abrogazione di una serie di disposizioni, tra le quali l'art. 20 della L. 47/85.

L'art. 44 del TU, tuttavia, riproduce il dettato sanzionatorio precedentemente previsto dall'art. 20 dalla legge 28/2/85 n. 47.

L'entrata in vigore del suddetto T.U. era stabilita, dall'art. 138, per il 1° gennaio 2002. Cosa che è avvenuta regolarmente, quantomeno fino al 9 gennaio 2002, giorno in cui è stato pubblicato in GU la legge di conversione del DL 23/11/2001, convertito con modificazioni dalla L. 31/12/2001 n. 463, il quale stabiliva appunto, all'art. 8-bis, la proroga al 30 giugno 2002 del termine di entrata in vigore del DPR n. 380 del 2001.

Con sentenza n. 8556/02 la terza sezione della Corte di Cassazione ha stabilito che il TU in parola risulta differito al 30 giugno 2002 e non prorogato, come testualmente recita il citato art. 5-bis, "atteso che non è possibile prorogare l'entrata in vigore di una norma già vigente, quale era dal 1° gennaio 2001 il citato TU per effetto del disposto dell'art. 138 dello stesso decreto che per tale data ne prevedeva l’entrata in vigore, né è possibile ritenere come retroattiva la "proroga" in questione".

Tale differimento è stato ulteriormente posticipato, prima al 1° gennaio 2003 con il DL 122 del 20.6.2002 e poi al 30.6.2003 per effetto dell'art. 2 della legge 185/02.

Conseguentemente, per effetto delle disposizioni normativa citate, l'art. 20 l. 47/85 è stato abrogato dal 1° gennaio 2002. È stata differita l'entrata in vigore del TU e delle relative norme incriminatrici (art. 44 TU 380/01), ma nulla è stato disposto nella fase transitoria.

In ossequio del principio di legalità, mancando un riferimento legislativo in merito, questo Giudice ritiene di non poter addivenire ad un giudizio dì continuità tra l'illecito di cui all'art. 20 L. 47/85 e quello di cui all'art. 44 del TU 380/01, ancorché sostanzialmente identici.

Appare quindi inevitabile l'applicazione dell'art.2, secondo comma, del c.p., con la conseguenza che deve essere pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Giorni sessanta ex art, 544 terzo comma c.p.p. per la motivazione.

PQM

Visto l'art. 129 c.p.p.,

assolve G.M., C.A., B.A. e B.. dal reato ascritto perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Visto l'art. 544 3° comma c.p.p. indica in giorni 60 il termine per la stesura della motivazione. Brescia, 20.12.02

IL GIUDICE

 
 
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