Consumo dei redditi del coniuge
Art. 177 Oggetto della comunione
Costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio. Qualora. si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi.
Costituiscono oggetto della comunione cosiddetta "de residuo", ai sensi dell'articolo 177 lett c) cod. civ., non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e percipiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione (nella specie la S.C. ha confermato la decisione di merito secondo cui ricadevano in comunione de residuo le somme depositate su un conto corrente cointestato, ritirate prima della separazione e asseritamente utilizzate per l'attività d'impresa del coniuge prelevante).
| Riferimenti normativi: |
Cod. Civ. art. 177 lett. C |
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Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sul ricorso proposto da: ___ VITANTONIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAPOLEONE III 12, presso l'avvocato D'ANGELO M., rappresentato e difeso dall'avvocato PANTANO DANTE, giusta mandato a margine del ricorso; - ricorrente - contro ___ VINCENZA; - intimata - e sul 2^ ricorso n. 19366198 proposto da: ___ VINCENZA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MUZIO CLEMENTI 18, presso l'avvocato GROLLINO F., rappresentata e difesa dall'avvocato SGANGA LEONARDO, giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro ___ VITANTONIO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ___; - intimati - avverso la sentenza n. 15/98 della Corte d'Appello di ___, depositata il 16/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/06/2000 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 1.2.1993 ___ Vincenza chiedeva al Tribunale di Vibo Valentia che venisse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con ___ Vitantonio, da cui era già giudizialmente separata, e che venisse confermato l'affidamento a lei dei figli minori nonché elevato a L 800.000 l'assegno mensile a carico del ___, con la condanna altresì del medesimo al versamento della somma di L. 50.000.000, pari alla metà dell'importo del conto corrente cointestato, da costui prelevato poco prima dell'inizio del procedimento di separazione giudiziale. Si costituiva il ___ il quale, premettendo che la Di Padova si era sempre rifiutata di far vedere i figli nei tempi consentiti nei provvedimenti adottati in sede di separazione a lei addebitata e che egli aveva promosso un giudizio per il disconoscimento della paternità nei confronti del primogenito Salvatore, non si opponeva alla domanda principale, ma chiedeva la riduzione dell'assegno a L. 250.000, atteso che uno solo dei minori (Simone), per il quale avanzava richiesta di affidamento, era suo figlio e contestava l'obbligo di restituzione della somma di L. 50.000.000, sostenendo che era frutto dei guadagni conseguiti con la propria attività di macellaio ed utilizzati per far fronte a debiti di lavoro. Con sentenza del 12.5.1997 il Tribunale affidava il figlio Simone alla madre, prevedendo tempi e modalità per consentire al padre di tenerlo con sè, eventualmente con il fratello Salvatore di cui era stata disconosciuta la paternità del ___, determinava l'assegno per il solo figlio Simone in L. 350.000 mensili, con l'aggravio del 50% delle spese mediche, scolastiche e quant'altro necessario, ed ordinava la restituzione della somma di L. 50.000.000 alla ___, con l'obbligo di deposito in un libretto postale cointestato a lei ed al figlio Simone. Proponeva impugnazione il ___ ed all'esito del giudizio, nel quale si costituiva anche la ___, la Corte d'Appello di ___ con sentenza del 28.4 - 16.6.1998 dichiarava compreso nell'assegno di mantenimento il contributo per le spese mediche e scolastiche, disponeva che il libretto su cui depositare la somma di L. 50.000.000 fosse intestato alla sola ___ e confermava nel resto l'impugnata sentenza. Riteneva in primo luogo la Corte di merito la congruità dell'assegno mensile nella misura di L. 350.000 in considerazione dei redditi del ___, Quali erano risultati dalle dichiarazioni prodotte, osservando però che in detto assegno dovessero considerarsi comprese anche le spese mediche e scolastiche le quali costituiscono parte delle esigenze del figlio per cui è prevista appunto la corresponsione dell'assegno. Relativamente all'obbligo di versamento dello importo di L. 50.000.000, rilevava la Corte d'Appello che esso faceva parte della maggior somma di L. 100.000.000 depositata in un conto corrente bancario cointestato ad entrambi i coniugi in regime di comunione legale e costituente, in quanto tale, oggetto di comunione "de residuo" ai sensi dell'art. 177 lett. c) C.C.. Osservava al riguardo che, se è vero che al momento della separazione personale la somma di denaro era stata prelevata da circa tre anni dal ___ e che il prelievo può essere considerato eseguito con il consenso della ___, attesa l'autorizzazione ad operare sul conto a firma disgiunta, è anche vero che allo scioglimento della comunione i coniugi che abbiano prelevato delle somme dal patrimonio comune devono ristabilire ai sensi dell'art. 192 C.C. i valori mediante reciproci rimborsi e restituzioni qualora non siano state utilizzate per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 186 C.C.. Precisava quindi che, non avendo il ___ dimostrato di aver utilizzato tale somma per adempiere dette obbligazioni. ma avendo anzi dichiarato di averla destinata al pagamento dei debiti relativi alla propria attività di macellaio, la comunione "de residuo" doveva essere reintegrata nella sua consistenza, quale risultava al momento del prelievo, con la conseguenza che metà della somma doveva essere restituita alla ___. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione ___ Vitantonio, deducendo due motivi di censura. Resiste con controricorso ___ Vincenza che propone anche ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. All'udienza del 24.1.2000 questa Corte disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di ___, titolare di un autonomo potere di impugnazione in ordine alla statuizione relativa agli aspetti patrimoniale riguardanti il minore, integrazione cui la parte provvedeva nei termini. MOTIVI DELLA DECISIONE Pregiudizialmente i due ricorsi, il principale e l'incidentale, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 C.P.C., riguardando la stessa sentenza. Con il primo motivo del ricorso principale ___ Vitantonio denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 177 lett. c) e d), 178 e 192 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia considerato che il conto corrente, anche se cointestato, veniva utilizzato per la gestione della propria impresa di macelleria operante anche prima del matrimonio e che pertanto la somma in esso depositata non poteva qualificarsi come comunione "de residuo", specie se si tenga conto era stata in effetti impiegata per saldare i debiti di gestione e per acquistare nuovo bestiame. Sostiene altresì che la Corte d'Appello non ha tenuto conto che la ___ avrebbe dovuto provare che i versamenti sul conto cointestato costituissero proventi eccedenti i bisogni della famiglia (circostanza questa peraltro da escludere in considerazione dei modesti redditi accertati nei suoi confronti) ne' ha adeguatamente valutato che, non avendo la ___ contribuito alla gestione dell'azienda, non aveva titolo per rivendicare la comunione "de residuo" e che comunque al momento dello scioglimento della comunione non residuavano ricavi perché da mesi utilizzati per gli acquisti necessari all'attività da lui esercitata. La censura è infondata. Secondo l'orientamento della giurisprudenza (Cass. 8865/96) costituiscono oggetto della comunione ai sensi dell'art. 177 lett. c) C.C. non solo quei redditi per i quali si riesca a dimostrare che sussistano ancora al momento dello scioglimento della comunione ma anche quelli, percetti e percepiendi, rispetto ai quali il coniuge titolare non riesca a dimostrare che siano stati consumati o per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia o per investimenti già caduti in comunione. Alla luce di tale principio, espressamente richiamato dall'impugnata sentenza, correttamente la Corte d'Appello ha ritenute che l'importo di 100.000.000, prelevato dal ricorrente prima della separazione e per il quale non è stata fornita dal medesimo alcuna prova sotto l'indicato profilo, doveva considerarsi facente parte della comunione, con la conseguenza che la metà doveva essere restituita all'altro coniuge. Peraltro nell'ipotesi in esame, essendo cointestato ad entrambi i coniugi il libretto di risparmio da cui è stato prelevato detto importo, ricorre un ulteriore motivo per disattendere la dedotta censura. Dovendosi ritenere infatti, in considerazione di tale contestazione, che la somma di 100.000.000 costituiva "patrimonio comune", legittimamente è stato richiamato anche l'art. 192 coma i C.C. che impone l'obbligo della restituzione allorché manchi la prova che l'importo prelevato sia stato destinato per far fronte alle obbligazioni di cui all'art. 186 C.C., gravanti sui beni della comunione. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 91 C.P.C. in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., lamentando che la Corte d'Appello non abbia condannato la controparte alle spese di entrambi i gradi del giudizio. La censura è inammissibile, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, la regolamentazione delle spese del giudizio, con l'unico limite consistente nell'impossibilità di porre le spese integralmente a carico della parte totalmente vittoriosa, ed essendo stata peraltro la compensazione giustificata dal parziale accoglimento delle rispettive richieste. Con l'unico motivo del ricorso incidentale ___ Vincenza denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 155 e 148 C.C. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello abbia omesso di motivare o comunque abbia contradditoriamente motivato nel considerare comprese anche le spese mediche e scolastiche nell'assegno di L 350.000 a carico del ___, sostenendo che conseguentemente doveva ritenersi più adeguato l'assegno di mantenimento per il figlio nella misura di L. 500.000. La censura è infondata, risolvendosi sostanzialmente in una valutazione di merito che la ricorrente tenta di accreditare in sostituzione di quella operata dalla Corte d'Appello la quale, sulla base delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, ha determinato l'assegno di mantenimento per il figlio minore in misura superiore a quello in precedenza liquidato in sede di separazione ed ha ritenuto tale importo comprensivo delle eventuali spese mediche e di quelle scolastiche alle quali l'assegno è anche finalizzato. La motivazione appare del resto congrua. mentre la ricorrente, da parte sua, non pone in evidenza alcuna deficienza nel criterio logico seguito dal giudice ne' alcuna contraddizione, ma solo, come è stato già sottolineato, una diversa valutazione della situazione esaminata. La soccombenza reciproca giustifica la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Riunisce i ricorsi. Rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa totalmente fra le parti le spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, il 26 giugno 2000. Depositato in Cancelleria il 17 novembre 2000
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