Nullità del matrimonio per malattia
Art. 122 Violenza ed errore
Il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo. Il matrimonio può altresì essere impugnato da quello dei coniugi il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altro coniuge. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se l'avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: 1) l'esistenza di una malattia fisica o psichica o di una anomalia o deviazione sessuale, tali da impedire lo svolgimento della vita coniugale; 2) l'esistenza di una sentenza di condanna per delitto non colposo alla reclusione non inferiore a cinque anni, salvo il caso di intervenuta riabilitazione prima della celebrazione del matrimonio. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile; 3) la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; 4) la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a due anni. L'azione di annullamento non può essere proposta prima che la condanna sia divenuta irrevocabile; 5) lo stato di gravidanza causato da persona diversa dal soggetto caduto in errore, purché vi sia stato disconoscimento ai sensi dell'art. 233, se la gravidanza è stata portata a termine. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che siano cessate la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore.
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sul ricorso proposto da: ___ ANTONIETTA, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi, n. 34, presso l'avv. Giuseppe Scapato, unitamente agli avv.ti Michele Agnusdei e Raffaele Preziuso del foro di ___ che la rappresentano e difendono per procura a margine del ricorso; - ricorrente - contro ___ ALESSANDRO ___; - intimato - e nei confronti del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI ___ nonché del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE; avverso la sentenza della Corte d'appello di ___ n. 900 pubblicata il 29 ottobre 1994; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 gennaio 1998 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE; udito l'avv. Raffaele PREZIUSO; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo di ricorso e il rigetto del ___; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 3 maggio 1988 ___ Antonietta conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di ___ ___ Alessandro per sentir dichiarare la nullità del matrimonio contratto tra le parti il 18 luglio 1987 dinanzi all'ufficiale dello statoivile del Comune di ___, adducendo che il suo consenso era affetto da errore sulla qualità personale del coniuge, consistente in una malattia psichica che le era stata tenuta nascosta e che non aveva conosciuto. Con sentenza del 23 settembre 1992 - 15 febbraio 1993 il tribunale rigettava la domanda e la pronuncia veniva confermata dalla Corte d'Appello di ___ con sentenza in data 11-29 ottobre 1994. Osservava la corte che, nonostante la domanda di nullità fosse stata rigettata per difetto di prova adeguata sia con riferimento all'asserito celamento dello stato patologico in cui versava lo ___, sia con riferimento alla induzione in errore della ___, la appellante aveva mosso le sue censure solo con riferimento alla pretesa carenza probatoria in ordine alla non conoscenza della malattia del coniuge. Da ciò conseguiva che, non avendo la appellante allegato e provato che non avrebbe prestato il proprio consenso al matrimonio se avesse conosciuto la malattia del futuro coniuge e che questa era di entità tale che impediva lo svolgimento della vita coniugale, come richiesto espressamente dall'art. 122, 3^ co., n. 1, cod. civ. per l'accoglimento dell'impugnazione del matrimonio, la sentenza del ___ giudice doveva trovare conferma, tanto più che la sola attestazione della Commissione Sanitaria Provinciale, che costituiva l'unica documentazione versata in atti, non era di per sè sola idonea a fornire la prova dell'entità della malattia dello ___, al quale era stata diagnosticata nel 1982 una psiconevrosi a tinte distoniche e nel 1983 una psicosi ossessiva. Contro la sentenza ricorre per cassazione ___ Antonietta con due motivi. Non ha presentato difese ___ Alessandro. All'udienza del 14 maggio 1997 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di ___ e del Procuratore Generale presso la Suprema Corte di Cassazione ai sensi dell'art. 72, co. 5^, cod. proc. civ. La ricorrente ha provveduto all'integrazione del contraddittorio con atto notificato il 17 luglio 1997 e depositato il 29 luglio successivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il ___ motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 122 cod. civ. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe accollato alla attrice la prova diabolica del fatto negativo consistente nella circostanza che non avrebbe consentito al matrimonio se avesse conosciuto l'esistenza della malattia del futuro coniuge, tenuto conto del fatto che la mancata conoscenza di una malattia "psichica è di per sè sola causa di errore essenziale che vizia il consenso al matrimonio. Col secondo motivo, che per la portata delle censure articolate può formare oggetto di trattazione congiunta, denuncia la violazione della medesima norma per dolersi che il giudice di appello non abbia ritenuto di dover stabilire, mediante accertamenti tecnici, la gravità della malattia dello ___, sopperendo in tal modo alla mancata iniziativa del ___ giudice, considerato che non sarebbe stata necessaria alcuna apposita istanza in tal senso della appellante dal momento che l'esistenza della malattia risultava dalla documentazione in atti, la quale aveva riconosciuto allo ___ una invalidità del 67%. Le censure mosse dalla ricorrente sono fondate poiché la formulazione dell'art. 122 cod. civ. (nel testo novellato dall'art. 17 della legge 19 maggio 1975, n. 151), nel delimitare i requisiti dell'errore essenziale che consente l'impugnazione del matrimonio in caso di errore sulla malattia dell'altro coniuge, richiede unicamente la prova di una mancata rappresentazione della realtà con riferimento a circostanze che, oggettivamente considerate, impediscono il normale svolgimento della vita coniugale. L'espressione contenuta nel terzo comma dell'art. 122 cod. civ., secondo cui l'errore è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altro coniuge, si accerti che lo stesso non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute, non fa che ribadire che l'errore deve essere determinante, e cioè dotato di efficacia causale nella prestazione del consenso, limitandosi a ricalcare la previsione generale di cui all'art, 1429, n. 3, cod. civ., il quale stabilisce che l'errore acquista rilevanza come vizio della volontà negoziale solo quando si tratta di errore essenziale, e cioè di tale portata che, se conosciuto, il negozio non sarebbe stato concluso: ne consegue che l'errore acquista rilevanza solo quando dia luogo ad una divergenza tra l'interesse regolato dal negozio e l'interesse reale del contraente. Al fine di tale accertamento, tuttavia, non può tenersi conto della situazione soggettiva del contraente in errore, che per sua natura si sottrae a qualsiasi valutazione in termini obbiettivi, ma occorre innanzi tutto individuare l'interesse oggettivo regolato dalla formula negoziale approvata dalle parti e quindi, prescindendo da ogni situazione soggettiva, accertare la misura della divergenza tra detto interesse e l'interesse reale del contraente in errore. Alla luce di tali criteri, condivisi dalla dottrina dominante, la norma in esame dev'essere interpretata nel senso che il coniuge in errore non deve provare. oltre l'elemento oggettivo dell'esistenza di una malattia psichica tenuta celata dal coniuge e da lui ignorata, salva la prova contraria incombente alla controparte (Cass. 14 aprile 1994, n. 3508), anche un elemento soggettivo, consistente nella circostanza che, tenuto conto delle proprie qualità, egli non avrebbe prestato il suo consenso se ne avesse avuto preventiva conoscenza: deve invece ritenersi sufficiente al riguardo l'accertamento oggettivo del giudice che la malattia denunciata riveste una gravità tale da impedire lo svolgimento di una vita coniugale normale, secondo le aspettative del coniuge in errore, tenendo presenti le sue condizioni e tutte le circostanze obbiettive emergenti dagli atti. L'essenzialità dell'errore agli effetti dello svolgimento di una normale vita coniugale e la sua efficacia determinante del consenso, non costituiscono infatti autonome circostanze che richiedano apposita allegazione e l'assolvimento dell'onere della prova a carico del coniuge che impugna il matrimonio, come mostra di ritenere la sentenza impugnata, essendo rimessa al giudice la valutazione se la malattia denunciata e ignorata sia di tale gravità da vanificare le aspettative di una normale vita coniugale, secondo le normali aspettative del coniuge in errore. In conclusione perciò il ricorso merita accoglimento e la sentenza impugnata dev'essere cassata con rinvio della causa ad altro giudice il quale si uniformerà al principio di diritto secondo cui il coniuge che impugna il matrimonio per errore, adducendo che aveva prestato il proprio consenso ignorando l'esistenza di una malattia psichica dell'altro coniuge, è tenuto a provare unicamente l'esistenza della malattia e la mancata consocenza della stessa prima della celebrazione del matrimonio, incombendo all'altro coniuge la prova contraria circa la preventiva conoscenza di essa, mentre è rimessa al giudice ogni valutazione circa la gravità della malattia e la sua efficacia determinante con riferimento alla sua incidenza sullo svolgimento della via coniugale, considerate le normali aspettative del coniuge in errore da valutarsi in concreto, tenuto conto delle sue condizioni e di ogni altra circostanza obbiettiva emergente dagli atti. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di ___, cui rimette, altresì, la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1998 Depositato in Cancelleria il 9 aprile 1998
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