Riconciliazione
Art. 154 Riconciliazione
La riconciliazione tra i coniugi comporta l'abbandono della domanda di separazione personale già proposta.
La Cassazione ha stabilito che,affinché sussista la riconciliazione dei coniugi separati, non è sufficiente il ripristino di frequenti rapporti sessuali ma occorre,anche, la restaurazione di un nucleo familiare.
Non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale.
Sentenza della Corte di Cassazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO sul ricorso proposto da: ___ LUISA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BARONE 31, presso l'avvocato BOTTAI ENRICO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FAVERO IDA, giusta delega a margine del ricorso; - ricorrente - contro ___ EMILIO, elettivamente domiciliato in ROMA via DEI CAVALLEGGERI 4, presso l'avvocato BOZZURRA NANDO, rappresentato e difeso dall'Avvocato CICCIÒ MIRELLA, giusta delega in calce al ricorso; - controricorrente - contro PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO ___; PROCURATORE GENERALE PRESSO CASSAZIONE; - intimati - avverso la sentenza n. 1202/02 della Corte d'Appello di ___, depositata il 14/05/02; udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 09/05/2005 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO; udito per il ricorrente l'Avvocato BOTTAI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito per il resistente l'Avvocato CICCIÒ che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria che ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 19-9-95 ___ Luisa, premesso di aver contratto matrimonio, con rito concordatario ed in regime di comunione di beni in data 10-2-72 con ___ Emilio, che dall'unione coniugale era nata a ___ il 3-8-74 la figlia ___, che in data 24-6-92 (con omologa del 30-6-92) essi coniugi si erano consensualmente separati e che nel periodo dal 20-12-92 al 27-6-93 era ripresa la convivenza col manto a seguito di avvenuta riconciliazione, chiedeva al Tribunale di ___ dichiararsi cessati gli effetti di detta separazione consensuale e pronunciarsi separazione giudiziale ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c. con decorrenza dal 25-6-93, oltre alla corresponsione di un assegno mensile di L. 1.500.000. Costituitosi in giudizio il ___, che contestava la circostanza della riconciliazione e della ripresa della convivenza e che, in via riconvenzionale, chiedeva la restituzione di L. 12.000.000, di cui a suo dire la ___ si era illecitamente impossessata insieme ad altri oggetti, l'adito Tribunale, con sentenza n. 7892/2001 in data 11-4-2001, ritenendo non provata l'avvenuta riconciliazione, rigettava la domanda attrice e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava la ___ a restituire al ___ alcuni oggetti, oltre al pagamento delle spese processuali del relativo grado di giudizio (liquidate in L. 21.505.240). La ___ proponeva appello, deducendo, in particolare, l'erronea valutazione delle risultanze processuali da parte dei giudici di primo grado in ordine alla riconciliazione nonché in ordine alla riconsegna degli oggetti descritti in sentenza, e la Corte d'Appello di ___, costituitosi l'appellato ___, con la sentenza in esame n. 1202/02, confermava la pronuncia del Tribunale, salva la riduzione delle spese processuali poste a suo carico (riliquidate in E. 6.011, 04). Propone ricorso per Cassazione la ___, fondato su due motivi, illustrati con memoria; resiste con controricorso il ___. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si deduce difetto di motivazione, "su un punto decisivo della controversia" costituito dalla ripresa della convivenza, conseguente all'omesso esame delle risultanze delle deposizioni testimoniali, avendo la Corte territoriale preso in considerazione solo la testimonianza della figlia ___. Si precisa che "dalle testimonianze rese in udienza emerge chiaramente, infatti, l'effettiva avvenuta ricomposizione della comunione coniugale". Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 157 c.c. essendosi, nella fattispecie in esame, verificata la riconciliazione dei coniugi e non, come erroneamente affermato dalla Corte di ___, un semplice "tentativo di conciliazione". Il ricorso non merita accoglimento in relazione ad entrambe le suesposte censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto entrambe aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum prospettato dal ricorrente in ordine alla non ritenuta riconciliazione dei coniugi in questione. La Corte territoriale, infatti, con ampie e logiche argomentazioni svolte sulla base di una esaustiva e completa valutazione delle risultanze processuali (tra cui numerose prove testimoniali), non ulteriormente esaminabili nella presente sede di legittimità, ha dato conto del proprio assunto in ordine al decisivo punto della non avvenuta ripresa della convivenza coniugale e della conseguente esclusione della riconciliazione. Infatti, premesso che, come già sostenuto da questa Corte con indirizzo pienamente condivisibile (tra le altre, Cass. n. 12427/2004 nn. 574235), non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra i coniugi separati, per gli effetti che ne derivano, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale, essendo invece necessaria la completa ripresa dei rapporti caratteristici della vita coniugale, la Corte di ___ ha ritenuto sussistente nella vicenda in esame un mero "tentativo di conciliazione", con ciò non facendo affatto riferimento ad un criterio metagiuridico (come erroneamente sostenuto dalla ricorrente), bensì ad una consentita valutazione "in fatto", tale da escludere, nel caso di specie, l'effettiva voluntas in ordine alla ripresa del rapporto coniugale soprattutto da parte della stessa ___; ciò emerge con chiarezza, tra l'altro, dal punto della sentenza, in cui si afferma che "l'argomento decisivo per escludere anche nella ___ la seria volontà di riconciliarsi col marito è però costituito dal fatto che la predetta aveva in atto una relazione extraconiugale, probabilmente mai interrotta durante i mesi di convivenza col marito" per cui "se anche un desiderio di riconciliarsi col marito nella ___ c'era stato esso non poteva che essere rimasto nei termini di un tentativo ben presto dimostratosi irrealizzabile". Deve, infine, osservarsi che rientrante nel discrezionale potere valutativo del giudice del merito è il ritenere irrilevante o meno una o più deposizioni testimoniali, con la conseguenza che ben poteva la Corte territoriale sostenere l'attendibilità, a fini probatori, della sola testimonianza della figlia delle parti in causa, e che l'accertamento in ordine ad un eventuale riconciliazione, in tema di separazioni personali dei coniugi, è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito e non è quindi censurabile in Cassazione in mancanza, come nel caso in esame, di vizi logici o giuridici. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente alle spese della presente fase che liquida in complessivi E. 3100,00, di cui E. 3000,00 per onorario, E. 100,00 per spese, oltre spese generali ed accessorie come per legge. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2005. Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2005
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