Illecita duplicazione del software
Massima della Suprema Corte di cassazione
Sez. 3, Sentenza n. 8236 del 04/07/1997 Ud. (dep. 08/09/1997 )
(Annulla senza rinvio, App.Roma, 9 gennaio 1997). BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - D.Lgs. n.518 del 1992 - Tutela penale della proprietà intellettuale dei programmi per elaboratore - Contenuto - Fattispecie: esclusa applicabilità anche di legislazione sulle riproduzioni magnetiche.
Con il D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 il legislatore, in attuazione della direttiva comunitaria 91/250/CEE, ha giuridicamente tutelato i programmi per elaboratore, inserendoli fra le opere letterarie protette a norma della Convenzione di Berna, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 20 giugno 1978, n.399, sanzionando in via penale, fra l'altro, la duplicazione, a fini di lucro, di programmi per elaboratori elettronici e la loro importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale, così colmando il vuoto legislativo fino ad allora esistente in tema di tutela penale in materia. ( Fattispecie relativa ad annullamento senza rinvio di sentenza di condanna, non potendo applicarsi ai fatti, per il divieto di analogia, la normativa relativa all'abusiva duplicazione e commercializzazione di dischi, musicassette e videocassette o altri supporti, espressamente volta a regolare le riproduzioni magnetiche, che si collocano al di fuori del campo proprio degli elaboratori elettronici e dei loro prodotti, e perché, all'epoca dei fatti medesimi, l'abusiva riproduzione di "Software" applicativi, nonché la loro detenzione per la vendita e messa in commercio, non erano previsti dalla legge come reato ).
|