Tutela del consumatore
Nel periodo del boom del commercio elettronico, sempre maggiore attenzione viene dedicata, dal legislatore sia nazionale che europeo, alla tutela della parte solitamente debole del contratto, ovvero il consumatore. La tutela del consumatore, in particolare per i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, è stata disciplinata dalla Direttiva 85/577/CEE e recepita nel nostro ordinamento col decreto legislativo 50/1992. La parte più interessante di questa normativa è quella che regola il diritto di recesso, ed in particolare l’art. 5 del suddetto decreto, nella parte in cui recita che «per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni del presente decreto l’operatore commerciale deve informare il consumatore del diritto di cui all’art.4» e che l’informazione deve essere fornita per iscritto e contenere i seguenti elementi: 1) indicazione dei termini, delle modalità e delle condizioni per l'esercizio del diritto di recesso; 2) indicazione puntuale e precisa del soggetto nei cui confronti va esercitato il diritto di recesso, nonché indicazione del soggetto a cui va restituito il bene oggetto del contratto se diverso. Trattandosi di contratti on-line, il primo problema sorge nel momento in cui la previsione normativa impone l’utilizzo della forma scritta per le informazioni, anche se si potrebbe risolvere dando per scontato il fatto che il consumatore possa stampare il prospetto informativo allegato ad es. ad un’e-mail, o salvarlo sul proprio hard disk. Riguardo invece al computo dei sette giorni che la legge attribuisce per l’esercizio del diritto di recesso, vedremo che il dies a quo (giorno di partenza per il computo dei termini) potrà decorrere o dalla data di sottoscrizione della informativa, o dal ricevimento della merce. Tra le altre questioni che la natura atipica dei contratti on-line pongono, vi sono da ricordare la difficoltà di una ricostruzione cronologicamente esatta degli eventi che hanno portato alla conclusione del contratto dal quale si vuole recedere, e la possibilità che il consumatore compia un abuso del proprio diritto di recesso. La Rete infatti consente di compiere molteplici operazioni contemporaneamente ed a velocità molto elevate. Potrebbe così verificarsi che un consumatore stipuli un contratto per la fornitura di un determinato servizio, ad esempio la consultazione di un database, e che dopo pochi giorni eserciti il diritto di recesso perché magari ha già copiato il database in questione su un supporto magnetico di sua proprietà. Per questo motivo nel decreto legislativo 185/1999 il legislatore ha compresso il diritto di recesso per alcune particolari tipologie di contratto, ovvero: 1) contratti di fornitura di servizi la cui esecuzione sia cominciata con l’accordo del consumatore e prima della scadenza dei dieci giorni; 2) contratti di fornitura di beni o servizi il cui corrispettivo sia legato alle variazioni dei tassi dei mercati finanziari; 3) contratti di fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati, o che per la loro natura non possono essere rispediti; 4) contratti di fornitura di prodotti audiovisivi o di software sigillato, dopo essere stati aperti dal consumatore; 5) contratti di fornitura di giornali, riviste e periodici; 6) contratti di servizi di scommesse e di lotterie. Riguardo infine al problema della competenza per i contratti conclusi al di fuori dei locali commerciali, sempre nel decreto legislativo 50/1992 è previsto che «per le controversie civili inerenti all'applicazione del presente decreto la competenza territoriale inderogabile è del Giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato».
Giovanni Ziccardi
|