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Per acquistare un dominio .it occorre una lettera di assunzione di responsabilità. La LAR (lettera di assunzione di responsabilità) è un documento con il quale chi intenda usufruire di un dominio internet .it deve assumersi per iscritto la responsabilità civile e penale che lo stesso richiede, indicando, altresì, tutti i dati identificativi del richiedente. Invece l'acquisto di un dominio diverso, ad esempio .com, non richiede la LAR.
Frequente è il caso di chi possiede un Sito Internet, che è stato inserito tra i link di un altro Sito, politicamente schierato, senza richiedere il consenso del proprietario. Anche a prescindere da un giudizio politico, cosa si può fare? In linea di massima non ci si può opporre, soprattutto se si tratta di link che collegano alla home page principale del Sito (in buona sostanza si tratterebbe di pubblicità, oltretutto gratuita). Qualora si trattasse, invece, dei link c.d. "deep", quelli che rimandano ad una pagina interna del sito, si potrebbe inibire l'uso del link facendo riferimento all'art. 2598 n. 1) e 3) Cod. Civ., relativi alla confusione e allo sviamento di clientela.
Un'altra ipotesi è quella del titolare di un dominio .com che scopre che una ditta concorrente ha registrato lo stesso dominio .it e lo usa eventualmente per fare concorrenza: si tratta di una nuova ipotesi sussumibile sotto la fattispecie della concorrenza sleale. La giurisprudena più recente accorda ai domini registrati la medesima tutela concessa ai marchi registrati; quindi, proprio perchè si rientra in tema di concorrenza sleale ed è presumibile che il dominio .com sia stato registrato antecedentemente a quello del concorrente, si potrà senz'altro proporre un ricorso d'urgenza al Tribunale ex art. 700 c.p.c. di inibizione all'uso del predetto dominio.
Lo spamming consiste nell'invio, tramite e-mail, di posta a solo scopo pubblicitario senza il consenso espresso dell'utente, consenso obbligatorio previsto dalla legge sulla privacy n. 675 del 31.12.1996. Non è lecito, in quanto vietato espressamente dal Decreto Legislativo n. 171 del 1998. Una delle forme migliori di protezione è adottare, da sè, dei filtri anti-spam, che di solito vengono forniti dai server di posta.
Nel caso in cui si ricevessero delle minacce via e-mail, come ci si può comportare? E' possibile riuscire a capire da dove provengono? Con un minimo di conoscenza, si può individuare l'indirizzo IP, cioè il fornitore del servizio internet del mittente, che permette di capire da quale utenza telefonica è partito il messaggio minatorio di posta elettronica. Si può tentare di chiederlo alla compagnia telefonica, anche se è necessario un provvedimento della Magistratura per potere accedere a tali dati, peraltro riservati. Si può provare a presentare una denuncia contro ignoti alla Procura della Repubblica competente per luogo, e le Forze dell'Ordine (Polizia Postale, Guardia di Finanza) eseguiranno, se del caso, le opportune ricerche necessarie per conoscere i dati di cui avranno bisogno per lo svolgimento delle eventuali indagini.
Quale valore giuridico ha il messaggio di posta elettronica come conferma d'ordine? E' equiparabile ad un fax? Soccorre in questo caso il Codice Civile, che, all'art. 2712 così dispone: "Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime". Ovviamente, per ragioni storiche, non si parla di e-mail, ma il codice è abbatanza lungimirante da far ritenere che la presunzione legale dei fatti contenuti nella riproduzione meccanica possa farsi valere, per analogia, al messaggio di posta elettronica, salvo che questa presunzione non sia contestata. Determinanti sono le modalità tecniche utilizzate per fornire una prova effettiva della paternità del documento e della veridicità del suo contenuto. Per semplificare, una e-mail normale (priva di sistemi identificativi reciproci e collegati) ha un basso valore probatorio, trattandosi di un documento facilmente modificabile; come, del resto, sono alterabili i fax, anche se, per modificarli, occorre un sistema più complesso.
In tema di autorizzazioni per vendere spazi pubblicitari su un sito internet, non occorre richiedere alcun tipo di autorizzazione, in quanto assimilabile ad una mera attività di prestazione di servizi, che può essere liberamente svolta nel solo rispetto della normativa fiscale e amministrativa. Ovviamente, trattandosi di spazi pubblicitari, occorre osservare, per il contenuto dei medesimi, la normativa vigente in materia di pubblicità
E' possibile e consentito registrare, come semplice dominio .it, un marchio registrato da altri in Italia e già utilizzato on line dalla stessa società come dominio .com? Nella confusione e nella assenza di normativa attuale sui domini, la risposta deve essere data senza fare riferimento alla legge, bensì alla giurisprudenza. Recentemente è stata ribadita l'assenza di efficacia distintiva dei cosiddetti top level domain name (e cioè com, it, org, ecc.). Di conseguenza, il nome di fantasia che precede il dominio dovrebbe avere da solo capacità distintiva, come qualsiasi segno o marchio imprenditoriale. Nell'ipotesi, quindi, di un possibile sviamento di clientela e di concorrenza sleale, dovrebbe essere interdetto l'uso di un nome di dominio già registrato, ed, a maggior ragione, registrato anche come marchio.
Un caso è quello di chi ha costruito un sito personale e vorrebbe inserirvi dentro informazioni e testi presi da quotidiani e giornali reperibili sul mercato. In linea generale, si può farlo liberamente senza chiedere autorizzazioni. L'unico accorgimento è quello di citare la fonte, l'autore e possibilmente anche la data (Nel caso di documentazione tratta on line sarebbe anche il caso di citare, eventualmente, il sito Internet da cui è tratto l'articolo e predisporre l'apposito collegamento ipertestuale, come precauzione).
Quale obbligazione assume il provider in un contratto di concessione? Il problema è molto discusso in dottrina e giurisprudenza. Alcuni sostengono che l'oggetto del contratto sia la concessione dell'IP number,ma l'assunto non pare condivisibile, poiché sia l'utente che il provider non hanno nessun diritto sull'IP. Altri, invece, hanno qualificato l'oggetto come occupazione di banda, ma la soluzione più giusta sembra quella di considerare come obbligazione principale l'accesso alla rete, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Chi deve costruire un sito Internet, ha l'obbligo di preoccuparsi in merito alla responsabilità del medesimo. Essendo la responsabilità penale personale, se un utente utilizza il proprio sito in maniera contraria alla legge ne risponde in prima persona. Il provider potrebbe essere coinvolto, a titolo di concorso, solo nella remota e difficilmente configurabile ipotesi di una conoscenza effettiva dell'attività illecita svolta dall'utente, con una sua agevolazione quanto meno omissiva (di complessa probazione).
Quale valenza legale ha un contratto stipulato in rete? Ha lo stesso valore di un contratto stipulato in maniera tradizionale, in assenza di norme specifiche. Le differenze sono esclusivamente di carattere probatorio, in quanto per il diritto vigente il consenso delle parti si può manifestare in ogni maniera, quindi anche telematica, alla stregua di un ordine eseguito per telefono.
L'imprenditore che ha aperto un sito Internet, attraverso il quale vende beni di consumo, mediante pagamento da effettuarsi con tessere prepagate, si pone il quesito se debba emettere fattura, pagare l'I.V.A. sugli importi ricevuti a titolo di credito delle tessere prepagate, ecc. In tale ipotesi, sembra che l'importo versato per la tessera prepagata sia da considerarsi come semplice deposito di denaro, senza obbligo di acquisti successivi o di consumazione della tessera stessa; in questo caso si tratta di operazione esente I.V.A., secondo quanto disposto dalla legge 633 del 1972 e, quindi, la fatturazione va effettuata solo al momento della consegna o della spedizione dei beni eventualmente acquistati.
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