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Validità del documento informatico

 

Validità del documento informatico

L'Ufficio legislativo del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ha recentemente elaborato uno Schema di Decreto Legislativo recante Codice dell'Amministrazione Digitale (da ora "Schema"), consultabile sul sito internet: http://www.innovazione.gov.it/ita/news/codice_amm_dig.shtml. Il suddetto provvedimento viene emanato affinché lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurino "la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizza ed agisce a tal fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (Art. 2 dello Schema). L'emanando Decreto Legislativo prevede e riconosce, anzitutto, alcuni diritti in capo ai cittadini ed alle imprese. Tra questi vale la pena fare riferimento al diritto per gli utenti di "richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nei rapporti con le pubbliche amministrazioni" (Art. 3 dello Schema), nonché alla possibilità di utilizzare le suddette tecnologie per la Partecipazione al procedimento amministrativo informatico, come disposto dall'Art. 4 dello Schema. Il provvedimento in esame permette poi l'effettuazione d tutti i pagamenti in favore delle Pubbliche Amministrazioni con modalità informatiche, oltre all'utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni tra l'Amministrazione e i cittadini. Seguendo tali indicazioni, nel senso di agevolare al massimo l'uso delle tecnologie informatiche nell'attività dello Stato e delle altre Amministrazioni Pubbliche, lo stesso Schema di Decreto Legislativo affronta i temi dell'Organizzazione delle pubbliche amministrazioni, in particolare riguardo ai rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali e quello dell'attività della P.A.
In special modo, relativamente a quest'ultima tematica, il Decreto, al Capo III si occupa di regolare la gestione del procedimento e dei documenti, con particolare riguardo alla gestione informatica dei documenti e protocollo informatico, alla conservazione informatica dei documenti e, infine, alla trasmissione informatica dei documenti, dettando inoltre specifiche statuizioni in merito ai dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete (Capo IV dello Schema). Tralasciando, in questa sede, un approfondito esame delle numerose interessanti tematiche emergenti dalla lettura dell'emanando Decreto Legislativo, si soffermerà l'attenzione sul tentativo di risoluzione definitiva della questione, ultimamente assai dibattuta, della Validità giuridica del Documento Informatico. Senza tornare su tematiche già trattate, è appena il caso di ricordare che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 10 del 2002 si è venuta a creare una curiosa situazione per cui il Documento Informatico "siglato" con Firma Elettronica si trovava ad avere una efficacia probatoria "maggiore" rispetto alla comune scrittura privata, cui invece doveva essere equiparato. Ciò in quanto il D.Lgs. 10/2002 emanato con l'intenzione espressa di equiparare alla scrittura privata il documento digitale, ha, di fatto, concesso a quest'ultimo una valenza probatoria ed un'efficacia senza dubbio maggiori. Infatti, il citato D.Lgs. 10/2002, tuttora in vigore, nel modificare l'art. 10 del D.P.R. 445/2000 prescrive, tra le altre cose, che quando il documento informatico venga "sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica avanzata", e detta firma sia "basata su di un certificato qualificato ed è generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, fa inoltre piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto". Il documento informatico siglato nelle modalità previste dall'attuale art. 10 co. 4 D.P.R. 445/2000 va considerato, quindi, una prova legale, nel senso che non è lasciato al Giudicante alcun margine per una valutazione discrezionale circa la provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto, vincolando, così, lo stesso nel giudizio. La scarsa chiarezza delle disposizioni del D.Lgs n. 10 del 2002 ha poi creato notevoli difficoltà nel definire i limiti dell'applicabilità della normativa in tema di validità del Documento Informatico. Il Legislatore delegato, nella redazione del Decreto Legislativo 10/2002 non sembra infatti essere riuscito ad eliminare il pericolo di confusione tra i vari dispositivi per la Firma Digitale ed altre tecniche di riconoscimento e validazione utilizzati per diverse operazioni on-line. In questo modo, si ricorderà, diverse pronunce di merito erano giunte a riconoscere efficacia probatoria alla "semplice" E-mail. Per giungere ad una definitiva soluzione di dette problematiche il Parlamento, con la Legge 29 luglio 2003, n. 229, ha delegato espressamente il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell'informazione, diretti, tra l'altro a "graduare la rilevanza giuridica e l'efficacia probatoria dei diversi tipi di firma elettronica in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza della firma". A tale esigenza sembra rispondere proprio lo Schema di Decreto Legislativo, reso noto dal Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie alla fine del 2004; detto Schema, al Capo II, stabilisce una serie di regole, applicabili anche ai privati (Art. 2 co. 3 dello Schema), proprio in tema di "Documento informatico e firme elettroniche".
In particolare l'ART. 17 dello Schema prevede, al primo comma, che il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, siano validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, qualora siano conformi alle disposizioni dello stesso Schema di Decreto ed alle regole tecniche di cui all'articolo 72 del medesimo. In questa norma si trova l'emanazione di un principio di generale validità non solo per il Documento Informatico in senso stretto, ma anche per operazioni tecniche non sempre riconducibili alla definizione di Documento Informatico, come la semplice registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici.
Il capoverso del medesimo articolo statuisce, come in passato, che il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale "soddisfa il requisito legale della forma scritta". Anche tale effetto viene subordinato allla circostanza che il documento venga formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 72 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento. Detto articolo 17, quindi, tranne per l'esplicito richiamo alle operazioni di registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, ricalca, sostanzialmente, la disciplina già in vigore. Le maggiori novità, se così si può dire, le riserva, invece, la norma relativa al valore probatorio del documento informatico sottoscritto. Anzitutto esso, in base a quanto prevede l'art. 18 dello Schema, sul piano probatorio è "liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza". In altre parole, il documento informatico perde il requisito di "prova legale", rientrando nel disposto dell'art. 116 c.p.c. A sostegno di ciò, il co. 2 del citato art. 18 stabilisce espressamente che "il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile", ovvero l'efficacia di scrittura privata. Contrariamente, poi, a quanto previsto nella disciplina oggi vigente, sebbene si presuma che l'utilizzo del dispositivo di firma sia riconducibile al titolare, a quest'ultimo è sempre concesso di fornire "prova contraria". Basti richiamare il terzo comma dell'attuale formulazione dell'art. 10 D.P.R. 445/2000 in base alla quale, come già ricordato sopra il documento informatico fa "piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto". Tale ultima disposizione, che sul punto conferisce al documento informatico lo status di prova legale, viene sostituita da una diversa statuizione circa una presunzione, comunque superabile da prova contraria.
L'equiparazione tra documento informatico e scrittura privata viene ulteriormente confermato da quanto dispone l'art. 22 dello Schema, secondo il quale "si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.", ripristinando, anche per il Documento informatico, la differente validità tra scrittura privata e scrittura privata autenticata, che, in base al disposto del D.Lgs. 10/2002, diveniva difficilmente applicabile e, comunque, inutile. Lo stesso art. 22, al comma secondo, si preoccupa anche di fornire una descrizione della procedura di autenticazione da parte del pubblico ufficiale, l'apposizione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata del quale, secondo il co. 3, integra e sostituisce l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.(come previsto dall'Art. 20 co. 2 dello Schema). Da una prima analisi dello Schema in esame si evince chiaramente la differenza rispetto alla normativa di cui al D.Lgs. 10/2002 ancora in vigore. In realtà, come non sfuggirà ai più, la disciplina contenuta nello Schema non può considerarsi in assoluto una novità. Anzi, per la verità l'impianto normativo sopra visto ricalca, quasi integralmente, quello statuito nel D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513 recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, co. 2, della legge 59/1997. Il suddetto Decreto, considerato unanimemente "all'avanguardia" sul tema del Documento Informatico, si occupava, tra le altre cose, di regolare la questione della validità del documento informatico siglato in via digitale, attraverso una disciplina che, sostanzialmente riprodotta nell'art. 10 del successivo D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, era già aderente a quanto previsto dalla Direttiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999, adottata con lo scopo di armonizzare le discipline dei singoli Stati membri, proprio sul tema delle firme elettroniche. Infatti l'art. 4 del citato D.P.R. 513/1997 stabiliva che il documento informatico, qualora munito dei requisiti previsti dal regolamento stesso soddisfacesse "il requisito legale della forma scritta". Il successivo art. 5, poi, riconosceva al documento informatico, sottoscritto con firma digitale l'efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 c.c., nonché "l'efficacia probatoria prevista dall'articolo 2712 del codice civile". Non sfugge, a questo punto, come l'attuale Legislatore Delegato abbia preferito risolvere le questioni cui era chiamato a dare una risposta, utilizzando, come base delle proprie disposizioni, proprio le disposizioni del "lontano" 1997. Ciò, come visto, comporta la sostanziale equiparazione tra il documento informatico e la scrittura privata, con le sole differenze tecniche legate alla tipologia di documento (cartaceo o insieme di bit). E' giusto il caso di accennare al fatto che, in base all'Art. 18 co. 3 dello Schema l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione. Una particolare disposizione normativa (Art. 18 co. 4 dello Schema) è infine quella per cui le disposizioni relative alla validità del Documento Informatico si applicano anche nei casi in cui la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando il certificatore comunque possieda i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE, ed è accreditato in uno Stato membro, ovvero qualora il certificato qualificato sia garantito da un certificatore stabilito nella Comunità europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva o; infine, se il certificato qualificato, o il certificatore, sia riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra la Comunità e Paesi terzi o organizzazioni internazionali. Sebbene l'importanza della tematica meriti ulteriori approfondimenti, per i quali si rimanda a seguito della definitiva approvazione del Decreto Legislativo, a seguito di questa prima breve analisi si può senz'altro concludere nel senso che il Legislatore delegato sembra aver individuato le principali problematiche emerse a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 10/2002, prediligendo, nella soluzione delle stesse, un recupero dell'impianto normativo di cui al D.P.R.513/1997, molto apprezzato dagli "addetti ai lavori", tanto in Italia cha all'estero. Il tutto nel senso di recuperare una sostanziale equiparazione tra Documento Informatico e scrittura Privata.

 
 
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