Frode informatica e accesso abusivo a sistema
Suprema Corte di Cassazione
sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di _____ avverso l'ordinanza emessa il 21-2-03 dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di __ __, nato il 12-0-; visti gli atti, il provvedimento denunciato ed il ricorso; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua; udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'Angelo Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. MOTIVI DI RICORSO E RAGIONI DELLA DECISIONE Con ordinanza 27-12-02 il G.I.P. presso il Tribunale di __ applicava la misura cautelare degli arresti domiciliari a __ __, indagato per i seguenti reati: partecipazione ad associazione finalizzata alla commissione di vari reati nel campo dell'informatica, posti in essere a scopo di lucro e tramite attività di contraffazione di carte di credito ed uso abusivo delle stesse (art. 416, capo A); frode informatica per avere, quale compiacente titolare dell'esercizio commerciale "__' __", consentito in detto esercizio e con appositi strumenti, l'uso di carte di credito palesemente contraffatte e quindi di transazioni fraudolente, agendo abusivamente sul sistema informatico o telematico atto alla gestione dei pagamenti, procurando a sè o ad altri ingiusto profitto pari alle somme indebitamente sottratte alle società di gestione dei servizi di pagamento per via informatica, (art. 640 ter, capo B); intercettazione fraudolenta di comunicazioni informatiche o telematiche relative alla concessione dell'autorizzazione, per via telematica, all'uso di una carta di credito, attività posta in essere nella citata qualità e nel suddetto esercizio, tramite carte contraffatte ed a mezzo del terminale Pos a lui intestato ed operante su conto bancario nella sua titolarità (art. 617 quater, capo C), di accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico quale quello concernente la gestione dei pagamenti tramite carte di credito e quello concernente relativo alla gestione dei conti correnti bancari, direttamente coinvolto per i prelievi dai conti dei titolari delle carte donate ed il successivo versamento sui conti degli esercizi commerciali, attività posta in essere nella citata qualità e nel suddetto esercizio, tramite carte contraffatte (capo D), di alterazione e uso delle carte di credito in questione (art. 615 ter, capo F). Con provvedimento 20-2-03 il Tribunale di Catanzaro, in sede di riesame, revocava la suddetta misura per il reati di cui ai capi A, C e D e sostituiva per gli altri la misura degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione ai CC. Avverso tale ultimo provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di __ deducendo mancanza ed illogicità della motivazione in ordine alla esclusa sussistenza di gravi indizi per i reati sub A, C, D. La Corte osserva. Per quanto concerne il reato associativo (capo A) il motivo va disatteso in quanto si risolve in apodittici e generici asserti sull'avere il Tribunale del riesame operato una valutazione del quadro indiziario e cautelare in termini superficiali, frammentari ed incompleti, limitandosi il ricorrente ad enunciare una serie di principi in materia di reato associativo nonché in tema di motivazione, senza specificare in quali parti del provvedimento impugnato essi sarebbero stati violati e senza prendere in considerazione le pur precise ragioni poste a base della decisione denunciata. La censura risulta invece fondata con riferimento alla esclusa sussistenza di gravi indizi per gli altri reati e cioè per l'accesso abusivo al sistema informatico o telematico previsto dall'art. 615 ter c.p. e per l'intercettazione fraudolenta di informazioni informatiche o telematiche di cui all'art. 617 quater c.p.. Nel provvedimento impugnato si è evidenziato come sussistessero gravi indizi circa l'avere il __ consentito l'utilizzazione di carte di credito contraffatte per tramite del terminale Pos a lui intestato ed operante su conto corrente bancario nella sua titolarità: orbene l'avere ritenuto che un tale situazione valesse esclusivamente ai fini dell'addebito di frode telematica e non anche in ordine all'indebita introduzione in un sistema protetto da misure di sicurezza ex art. 615 ter c.p., si palesa contraddittorio, posto che in realtà la condotta individuata ed attribuita all'indagato ha comportato anche siffatta introduzione. Ne può dubitarsi che i reati di accesso abusivo ad un sistema informatico e la frode informatica possano concorrere: trattasi di delitti diversi, il secondo dei quali postula necessariamente la manipolazione del sistema, elemento costitutivo non necessario per la consumazione del primo; d'altro canto l'accesso abusivo può essere commesso solo con riferimento a sistemi protetti, requisito non postulato per la frode informatica (Cass. 14-12-99 n. 03067 RV. 214947). Così pure il reato di accesso abusivo può concorrere con quello di cui all'art. 12 D.L. 143/91 perché non ogni autorizzazione viene necessariamente ottenuta in via telematica e non ogni accesso abusivo si realizza tramite utilizzo di carta di credito falsificata. Inoltre la condotta in ordine alla quale il Tribunale ha ravvisato i gravi indizi ha al contempo realizzato un'intercettazione fraudolenta - perché ottenuta con carta contraffatta - di comunicazioni, in particolare relative alla concessione dell'autorizzazione all'uso della carta di credito ai sensi dell'art. 617 quater. Sussiste del resto possibilità di concorso di tale reato con quello di cui all'art. 12 e con la frode informatica: infatti non ogni autorizzazione viene necessariamente ottenuta in via telematica e non ogni intercettazione telematica si realizza tramite utilizzo di carta falsificata; del pari non ogni frode informatica avviene mediante intercettazione di comunicazioni e del resto non ogni intercettazione realizza una manipolazione con alterazione del sistema ne' un ingiusto profitto ed altrui danno. S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio al Tribunale di Catanzaro il quale dovrà rivedere il proprio giudizio negativo sul quadro indiziario con riguardo ai reati in questione attenendosi ai principi sopra enunciati e quindi verificare in relazione agli stessi la ricorrenza delle esigenze cautelari. P.Q.M. La Corte, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla esclusa sussistenza di gravi indizi per i reati di cui ai capi C e D con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro; rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 1 ottobre 2003. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2004
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