“Norme penali contenute nella Legge 31 dicembre 1996, n. 675 (legge sulla privacy)”
(estratto) Art. 34 (Omessa o infedele notificazione). 1. Chiunque, essendovi tenuto, non provvede alle notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28, ovvero indica in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Se il fatto concerne la notificazione prevista dall’articolo 16, comma 1, la pena è della reclusione sino ad un anno. Art. 35 (Trattamento illecito di dati personali). 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno, procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a due anni. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di recare ad altri un danno, comunica o diffonde dati personali in violazione di quanto disposto dagli articoli 21,22,23,24, ovvero del divieto di cui all’articolo 28, comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni . 3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è da uno a tre anni. Art. 36 (Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati). 1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati personali,m in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 15, è punito con la reclusione sino ad un anno. Se dal fatto deriva nocumento, la pena è della reclusione da due mesi a due anni. 2. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso per colpa si applica la reclusione fino ad un anno. Art. 37 (Inosservanza dei provvedimenti del Garante). 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’articolo 22, comma 2, o dell’articolo 29, comma 4 e 5, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni. Art. 38 (Pena accessoria). 1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la pubblicazione della sentenza.
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