Assunzione delle prove e mezzi di prova
Qualsiasi azione giudiziaria deve essere sostenuta da prove Un'azione in giudizio contro un terzo può essere perfettamente giustificata, ma ciò spesso non basta a vincere effettivamente la causa perché la controparte contesta i fatti sui quali si basa il preteso diritto. È pertanto generalmente essenziale poter presentare delle prove dinanzi al tribunale a sostegno della propria pretesa. L'assunzione delle prove può avvenire in molti modi diversi. In taluni casi, è possibile fornire la prova producendo un documento, ad esempio quando si tratta di provare l'avvenuto pagamento di un debito. Qualora non esistano tali prove, può essere utile ascoltare la testimonianza di persone che possono dichiarare quanto hanno osservato. In altri casi sarà necessario ricorrere ad esperti, ad esempio quando occorre stabilire l'entità esatta del pregiudizio subito. Se necessario, il giudice non si limita soltanto ad esaminare le prove sottopostegli, ma si reca anche nel luogo in cui è avvenuto il fatto (in caso d'incidente, ad esempio). Tutti gli Stati membri dispongono di norme relative all'assunzione delle prove, intese a garantire che il giudice possa stabilire quanto più precisamente possibile i fatti relativi ad una controversia. Ciascuno Stato membro dispone di norme nazionali relative all'assunzione delle prove. Le differenze tra le normative nazionali riguardano i mezzi di prova ammessi, la procedura da seguire, l'onere della prova e la valutazione delle prove da parte dell'autorità giudiziaria.
Assumere prove fuori dell'UE: esistono convenzioni internazionali che possono fare guadagnare tempo Spesso non è sufficiente avere un diritto nei confronti di qualcuno per riuscire effettivamente a farlo riconoscere perché la controparte contesta i fatti sui quali si basa la pretesa. È quindi determinante, in generale, presentare prove al giudice a sostegno della propria causa. Di conseguenza, può essere necessario procurarsi tali prove in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza. Ad esempio, potrebbe essere necessario ascoltare la testimonianza di persone in un altro Stato. La Convenzione dell'Aia del 1970 sull'assunzione delle prove all'estero in materia civile o commerciale instaura un sistema di trasmissione delle richieste di assunzione delle prove attraverso le autorità centrali designate da ciascuna delle parti alla convenzione. Nell'ambito di questo sistema, le richieste di assunzione delle prove sono trasmesse dall'autorità competente dello Stato di residenza all'autorità centrale designata dal paese terzo, che le trasmette successivamente all'autorità giudiziaria competente affinché proceda in proposito. La convenzione non impedisce agli Stati contraenti di autorizzare altri mezzi di assunzione delle prove diversi da quelli previsti dalla convenzione. In virtù della Convenzione dell'Aia, un'autorità giudiziaria di uno Stato contraente può chiedere all'autorità competente di un altro Stato contraente di assumere delle prove. Finora 41 paesi hanno sottoscritto la convenzione, fra i quali gli Stati membri dell'Unione europea ad eccezione di Austria, Belgio, Grecia e Irlanda. Per tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca, la convenzione sarà sostituita a partire dal 2004 dal regolamento del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale. Infine, esistono accordi bilaterali conclusi tra Stati membri dell'UE ed alcuni paesi terzi. Si troveranno riferimenti a tali accordi nelle pagine dei rispettivi Stati membri. |