Esecuzione delle decisioni giudiziarie
Avete vinto il processo, ma non siete ancora stati pagati. Per obbligare il debitore a saldare il debito nei vostri confronti, dovrete rivolgervi alle autorità competenti per l'esecuzione. Esse sole sono autorizzate a procedere ad un'esecuzione forzata, eventualmente con il ricorso alla forza pubblica. I vari tipi di esecuzione forzata hanno generalmente per oggetto il recupero di somme di denaro, ma possono anche riguardare l'esecuzione di una prestazione in natura (obbligo di fare o di non fare). In pratica, per procedere all'esecuzione forzata, l'avente diritto deve essere munito di un titolo esecutivo (ad esempio un provvedimento del giudice o un atto notarile). Esistono norme specifiche per rendere esecutiva una decisione straniera resa in un altro Stato membro (si veda il tema "Diritto comunitario"). L'esecuzione propriamente detta, per le obbligazioni in denaro, può assumere le seguenti forme di espropriazione forzata: l'espropriazione mobiliare, con la quale i beni mobili del debitore sono pignorati e venduti (vendita pubblica, vendita all'incanto) per ricavare una somma di denaro che viene attribuita al creditore fino a concorrenza del suo credito; il sequestro bancario, con il quale si procede a bloccare il conto del debitore (espropriazione presso terzi) e si sequestra il saldo creditore; il pignoramento della retribuzione, con il quale una parte della retribuzione del debitore è trattenuta per rimborsare il debito; l'espropriazione immobiliare, con la quale vengono pignorati i beni immobili del debitore, e successivamente venduti (all'incanto) per pagare i creditori. Esistono alcuni tipi di beni che sono considerati impignorabili (abbigliamento, prodotti alimentari, alcuni mobili, una frazione del salario) per garantire condizioni di vita decorosa al debitore ed alla sua famiglia.
Formula: “ Voglio che sia data esecuzione ad una decisione in un paese che non è uno Stato membro dell'Unione europea.” Diverse organizzazioni internazionali hanno avviato lavori in parallelo sul tema dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Esistono anche convenzioni bilaterali concluse tra Stati membri e paesi terzi. Accordi multilaterali La Convenzione del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (detta "Convenzione di Lugano" - gli Stati non membri dell'Unione europea parti a questa convenzione sono Islanda, Norvegia, Svizzera e Polonia) ha per oggetto di estendere alle relazioni tra gli Stati membri e gli Stati dell'EFTA, nonché la Polonia, le norme della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, che si applicano già tra gli Stati membri. Esiste il progetto di una nuova convenzione volta ad estendere alle relazioni tra gli Stati membri e gli Stati "Lugano" le disposizioni del regolamento (CE) n. 44/2001 ("Bruxelles I") che ha sostituito la Convenzione di Bruxelles. Altre convenzioni internazionali elaborate in questa materia non sono entrate in vigore. Si citi ad esempio la Convenzione dell'Aia, conclusa il 1° febbraio 1971, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, che non è stata ratificata da un numero sufficiente di Stati. Esiste un altro progetto di convenzione mondiale sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, in fase di negoziato alla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato. D'altra parte, l'esecuzione di una decisione giudiziaria è considerata parte integrante del diritto fondamentale dell'uomo ad un processo equo entro un termine ragionevole ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In questo contesto, il Consiglio d'Europa ha adottato nel 2001 una risoluzione (-) relativa ad un "approccio generale ed i mezzi per raggiungere un'attuazione efficace dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie". È in fase di preparazione anche una raccomandazione, intesa a stabilire norme e principi comuni sul piano europeo concernenti le procedure d'esecuzione e gli ufficiali giudiziari. Convenzioni bilaterali Alcuni Stati membri hanno concluso convenzioni bilaterali con paesi terzi aventi per oggetto il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Per avere maggiori informazioni, si consultino le pagine "nazionali" cliccando sulle bandiere degli Stati membri. Documenti di riferimento Convenzione 88/592/CEE concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Fatta a Lugano il 16 settembre 1988 Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (versione consolidata) Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale Convenzione dell'Aia sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale (Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato) Convenzione europea sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali (Consiglio d'Europa) risoluzione relativa ad un "approccio generale ed i mezzi per raggiungere un'attuazione efficace dell'esecuzione delle decisioni giudiziarie" (Consiglio d'Europa, 24a Conferenza dei Ministri europei della giustizia, Mosca, 4-5 ottobre 2001). |