Contributi assicurativi
In materia di assoggettabilita' a contribuzione obbligatoria delle erogazioni economiche del datore di lavoro previste in occasione di transazioni o conciliazioni giudiziali, il principio, secondo cui le erogazioni dipendenti da transazioni aventi la finalita' non di eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contenenti un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, debbono considerarsi in nesso non di dipendenza ma di occasionalita' con il rapporto di lavoro e quindi non assoggettabili a contribuzione, va coordinato con il principio, desumibile dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969, secondo cui l'indagine del giudice di merito sulla natura retributiva o meno delle somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni, e con il principio che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dal richiamato art. 12, rientra tutto cio' che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro (sicche' per escludere la computabilita' di un istituto non e' sufficiente la mancanza di uno stretto nesso di corrispettivita', ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza pronunciata il 5 ottobre 1992 il Pretore di P____ rigettò l'opposizione proposta dalla s.p.a. ____ avverso il decreto, con cui le era stato ingiunto il pagamento della somma di L. 20.627.586 a titolo di contributi evasi e correlative sanzioni, connessi ad un'erogazione pecuniaria data dalla società al sig. ____, ex dipendente, in esecuzione di una conciliazione transattiva giudiziale che aveva posto termine ad una controversia instauratasi a seguito di licenziamento disciplinare irrogato al lavoratore. L'appello interposto dalla società soccombente, fu accolto dal Tribunale, il quale, con decisione del 20 settembre 1994 - 16 gennaio 1995, revocò il decreto ingiuntivo sull'assorbente rilievo che la somma, con esso richiesta, non era assoggettabile a contribuzione, perché concordata dalle parti per porre fine, (con intento novativo), alla controversia tra di loro insorta, senza alcun riconoscimento delle reciproche pretese. Avverso tale sentenza, l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. La s.p.a. ____ resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 legge n. 153 del 1969 e 360, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione. L'Istituto ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha affermato apoditticamente che, dal testo della transazione, non emerge alcun riconoscimento della validità delle contrapposte pretese dedotte con la lite, poi transatto, e che non si è dato carico di esaminare l'opposta tesi, secondo cui la somma indicata nell'accordo transattivo, doveva ritenersi ricevuta "in dipendenza " del rapporto di lavoro e, quindi, doveva ritenersi assoggettabile a contribuzione ex art. 12 legge n. 153/69. Il motivo é fondato. Questa Corte é chiamata ad intervenire nuovamente sulla questione dell'assoggettabilità o meno, delle somme erogate al lavoratore, in esecuzione di un accordo transattivo, alla contribuzione previdenziale. Ciò premesso, su un piano generale, va osservato che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non é assoggettabile a contribuzione solo ciò che, in sede formalmente transattiva, venga corrisposto al solo scopo di porre fine alla lite senza alcun nesso - se non meramente occasionale - e neanche risarcitorio - con le pretese inerenti al rapporto di lavoro (Cass. n. 9335/95). Ma va ribadito che nell'ampio concetto di retribuzione imponibile ai fini contributivi, quale dettato dall'art. 12 legge 30 aprile 1969 n. 153, rientra tutto ciò che, in denaro o in natura, il lavoratore riceve dal datore di lavoro in dipendenza e a causa del rapporto di lavoro talché per escludere la computabilità di un istituto non é sufficiente il riscontro della mancanza di uno stretto nesso di corrispettività, ma occorre che risulti un titolo autonomo, diverso e distinto dal rapporto di lavoro, che ne giustifichi la corresponsione (Cass. n. 11516/95; v. anche Cass. n. 1898/97). Conseguentemente, sebbene le erogazioni del datore di lavoro derivanti da titolo transattivo, che, finalizzato non ad eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma ad evitare il rischio della lite stessa, non contenga un riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, siano da considerarsi non "in dipendenza" ma in nesso di mera occasionalità con il rapporto di lavoro e, pertanto, non assoggettabili a contribuzione (Cass. n. 49/97), va ulteriormente ribadito, tuttavia, che, a norma dell'art. 12 della legge n. 153/69, l'indagine del giudice del merito sulla natura retributiva o meno di determinate somme erogate al lavoratore dal datore di lavoro non trova alcun limite nel titolo formale di tali erogazioni e, quindi, neanche in presenza di una transazione intervenuta a seguito di lite giudiziaria (Cass. 4809/85; v. anche: Cass. n. 4776/85). Al criterio sopra esposto non si é attenuto il giudice dell'appello, il quale, pur mostrando di conoscere in astratto alcuni principi affermati dalla giurisprudenza, non é stato coerente con gli stessi, poiché ha limitato la sua indagine al titolo formale (conciliazione giudiziale) della erogazione della somma di L. 11 milioni ricevuta dal lavoratore ____(dipendente della ____), affermando apoditticamente che "dal testo (della transazione, n.d.r.) non emerge alcun riconoscimento della validità delle contrapposte pretese dedotte nella lite transatta, né cenno alcuno compare circa le somme che sarebbero spettate al Carbone nel caso di accoglimento della sua impugnativa". L'interpretazione sostenuta dal giudice d'appello, qui disattesa, condurrebbe oltre tutto - come pure puntualmente rilevato dall'Istituto ricorrente - a conseguenze non ammissibili, né certamente volute dal legislatore. Giacchè per eludere la portata normativa dell'art. 12 legge n. 153/69, sarebbe sufficiente il dato formale della conciliazione. Le proposizioni della motivazione della sentenza impugnata non sfuggono, peraltro, alle censure del ricorrente, secondo cui l'interpretazione accolta dal Tribunale contrasta con il significato dell'accordo. Ed a sostegno di tale critica, si richiama il testo della transazione giudiziale conclusa il 21 giugno 1983, in forza della quale "la ____ offre al sig. _____ che accetta, a titolo di risarcimento danni per anticipata risoluzione dal rapporto di lavoro, la somma di L. 11.000.000. La lettera di licenziamento verrà revocata e il rapporto si risolve per dimissioni del sig. _____, che le dà con la sottoscrizione del presente atto e che vengano accettate dalla ____ s.p.a., senza che ciò comporti diritti reciproci all'indennità di preavviso. Il sig. _____ dichiara di rinunciare alle domande ed agli atti di cui al ricorso e dichiara altresì di non avere più nulla a pretendere per il precorso rapporto di lavoro". Il dato testuale fornisce convincenti argomenti per confutare l'opinione espressa dal Tribunale. Seguendo detta opinione, la previsione contrattuale non consentirebbe l'individuazione di un collegamento ("la dipendenza") tra l'erogazione di L. 11 milioni ed il rapporto di lavoro; ma appare evidente l'insufficienza e l'illogicità dell'argomentazione addotta dal Tribunale, il quale ha pretermesso di valutare adeguatamente l'assetto negoziale voluto dalle parti e non ha considerato che i termini usati nel medesimo ("revoca" del licenziamento, rinuncia del dipendente alla riassunzione e così via) - come rilevato dall'INPS, - deponevano nel senso di un vero e proprio accordo transattivo, in cui la somma di L. 11 milioni (corrispondenti, grosso modo, al totale delle retribuzioni annuali del ____) rappresentava certamente un'erogazione dipendente dal pregresso rapporto di lavoro. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata. E, poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, questa Corte deve, ai sensi del novellato art. 384 c.p.c., decidere la causa nel merito, per cui rigetta l'appello proposto dalla s.p.a. ____ avverso la sentenza del Pretore di P____ del 5 ottobre 1992. Per effetto della soccombenza, la società resistente va condannata al rimborso delle spese del giudizio d'appello e di questo giudizio di legittimità, spese che si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito (art. 384 c.p.c.), rigetta l'appello proposto da ____ s.p.a. avverso la sentenza del Pretore di P____ del 5 ottobre 1992. Condanna la ____ s.p.a. al pagamento delle spese del giudizio di appello, che liquida in L. 100.000 Centomila), per spese, L. 350.000 (trecentocinquantamila) di diritti e L. 1.000.000 (un milione) per onorari; nonché delle spese di questo giudizio di legittimità che liquida per spese in L.11.000, oltre a Lire 2.500.000(duemilionicinquecentomila) per onorario. Così deciso in Roma il 10 novembre.
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Sez. L, Sentenza n. 789 del 17/01/2005 (Rv. 578873)
Presidente: Mercurio E. Estensore: Amoroso G. Relatore: Amoroso G. P.M. Matera M. (Diff.)
T_________ contro INPS (S_____ ed altro)
(Cassa con rinvio, Trib. R____, 22 Novembre 2001)
129 PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - 135 CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - Enti previdenziali - INPS - Annullamento di contribuzione figurativa - Ricorso dell'assicurato - Comitato regionale - Accoglimento del ricorso amministrativo - Successivo contenzioso giurisdizionale - Onere probatorio - Incidenza.
In tema di contributi previdenziali ed in ipotesi di contenzioso giurisdizionale, ove l'assicurato abbia impugnato innanzi al Comitato regionale il provvedimento dell'INPS di annullamento della sua contribuzione figurativa relativa ad un periodo di aspettativa ex art. 31 Stat. Lav. in ragione della asserita simulazione assoluta del rapporto ed il Comitato regionale abbia accolto il ricorso con decisione definitiva, non oggetto di autotutela dell'Istituto ex art. 46, nono comma, della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'assicurato stesso, che abbia convenuto in giudizio l'INPS per la determinazione del trattamento pensionistico spettante, è esonerato - quanto all'incidenza della contribuzione figurativa - dalla prova della sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo di aspettativa, mentre può l'INPS domandare l'accertamento - e offrire la prova - dell'allegata simulazione.
| Riferimenti normativi: |
Legge 09/03/1989 num. 88 art. 43 |
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Cod. Proc. Civ. art. 443 |
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Costituzione art. 24 |
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Costituzione art. 97 |
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Massime precedenti Vedi: N. 6548 del 1996 Rv. 498658 |